XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1893
Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'impugnazione
delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva presenta
un difetto di origine che consiste nell'avere attribuito la
cognizione dei gravami al tribunale, cosiddetto del
"riesame".
L'esperienza maturata in sede giudiziaria, specie quella
recente, è tale da imporre, e con urgenza, la modifica
all'articolo 309 del codice di procedura penale, nella parte
in cui prevede la competenza del tribunale a decidere, in sede
di impugnazione, in ordine a tutti i provvedimenti che
incidano direttamente od indirettamente sulla libertà del
cittadino.
Il giudice chiamato a decidere su detti provvedimenti deve
infatti possedere professionalità, competenza tecnica,
esperienza, equilibrio, serenità ed imparzialità.
Nell'ambito del più ampio concetto di crisi della
giustizia va collocata quella che affligge la sezione del
tribunale del riesame.
Le cause sono molteplici, tutte note specie a coloro che
spesso ne soffrono le conseguenze.
Ed infatti:
gli scaffali delle segreterie sono intasati anche perché
i presidenti delle sezioni hanno difficoltà a comporre i
collegi a causa della mancata disponibilità di organico;
spesso si deve ricorrere al rimedio dell'applicazione,
che si rivela deleterio in quanto si è costretti
all'interpello del giudice che si ritenga adeguato
all'esercizio della delicata funzione, ma, in caso di non
consenso, si deve ripiegare verso l'applicazione del giudice
che, avendo meno anzianità (e quindi meno esperienza), non può
declinare il provvedimento di applicazione;
inoltre, la mancanza di un congruo organico non consente
di predisporre e realizzare un calendario di udienza utile a
sostenere l'impatto dell'enorme carico di lavoro.
Senza aggiungere che l'obbligo di rispetto dei termini
perentori, previsti a pena d'inefficacia, rende caotiche le
udienze con ovvio sacrificio delle esigenze di difesa e
dell'impegno del giudice.
Ancora più grave è che, a causa del consentito e non
infrequente passaggio dall'esercizio di una funzione
all'altra, può avvenire (e spesso avviene) che siano chiamati
a comporre il collegio ex magistrati del pubblico ministero o
ex giudici per le indagini preliminari. Il che può
ragionevolmente ingenerare il sospetto, fondato o meno ha poca
importanza, che il giudizio espresso possa essere stato
influenzato dalla partecipazione di tali giudici.
Si registra specie nei piccoli tribunali il fenomeno della
incompatibilità dei giudici a causa della pregressa loro
partecipazione in altre fasi del procedimento o del
processo.
L'esperienza maturata da chi ancora si ostina ad
affrontare il giudizio del tribunale del riesame, consente di
stabilire che solo una minima percentuale di istanze di
riesame o di appelli viene accolta e che il maggior numero di
accoglimenti è in gran parte costituito dall'esito delle
impugnazioni proposte dal pubblico ministero.
Sta di fatto che, mentre le ordinanze "de
libertate", per quel che si è detto, appaiono nella maggior
parte dei casi immuni da vizi, altrettanto non accade per le
sentenze di merito, più di sovente riformate dalla corte di
appello. Né si può continuare a sostenere che il giudizio
cautelare è meno profondo di quello che esprime il giudice
della cognizione; basti, a tale riguardo, considerare che oggi
l'articolo 273, comma 1-bis, del codice di procedura
penale richiama e fa proprio il criterio di valutazione della
prova espresso dall'articolo 192, comma 3, dello stesso
codice, che è norma dettata in origine per il giudizio.
Se la competenza, che oggi è del tribunale, fosse
definitivamente affidata alla corte di appello, organo di
giurisdizione certamente più distante da quello che ha
apprezzato la necessità cautelare, potremmo contare su un
accertamento del tutto più rassicurante su materie la cui
tutela costituisce un primario dovere per lo Stato, pur nella
contrapposizione tra libertà personale (tutela del patrimonio
e dell'economia più in generale), e necessità afferenti alla
gestione del processo penale.
Si rende pertanto necessario intervenire sugli articoli
309, 310, 311, e 324 del codice di procedura penale, nella
parte in cui assegnano al tribunale la competenza a conoscere
delle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione,
avverso ogni provvedimento "de libertate".
Si renderà necessario, inoltre, ogni conseguenziale
intervento legislativo volto alla modifica della norma
applicativa delle regole contenute nei suddetti articoli.
Altro intervento, che si rende indispensabile nella
prospettiva di offrire una giustizia di migliore qualità, è
quello di allungare il termine entro cui il giudicante deve
emettere il provvedimento conclusivo del riesame. L'articolo
309, al comma 9, prevede che il tribunale (la corte di
appello, secondo le aspirazioni riformiste del proponente)
decida "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti", pena
la perdita di efficacia della misura cautelare, così come è
detto nel comma 10 del medesimo articolo. La norma, che
certamente pone doveroso riguardo all'esigenza di rapidità del
giudizio, non tiene conto della notevole quantità di
maxiprocedimenti la cui presenza, certamente da evitare stante
la dichiarata volontà del legislatore del 1988,spesso non
consente ai giudici del riesame la doverosa ed approfondita
lettura degli atti, nei tempi indicati dalla norma stessa.
Tale situazione è destinata ad incidere sempre più
negativamente sulla sorte del procedimento incidentale di che
trattasi.
Anche i difensori spesso non hanno tempo e modo di
studiare gli atti numerosi e complessi che caratterizzano
detti procedimenti.
Ed allora, si è dovuto ricorrere ad espedienti procedurali
che, certamente, non trovano una loro giustificazione nella
legge.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sezioni unite
17 aprile 1996 Moni e 25 marzo 1998 Mammo e Maiolo) ha finito
per ritenere la sufficienza, ai fini del permanere
dell'efficacia della misura cautelare, del deposito del solo
dispositivo. Pur nel rispetto della ricordata giurisprudenza,
non si può non dissentire dalle argomentazioni poste a
fondamento delle citate decisioni, perché non sono compatibili
con i princìpi cui si ispira il nostro sistema processuale.
In primo luogo, deve osservarsi che la natura e la
struttura del provvedimento-ordinanza, così come delineate dal
nostro codice di rito, non consentono di concepire un
dispositivo di ordinanza che sia disgiunto dalla sua
motivazione. L'articolo 125, comma 3, prevede che "le sentenze
e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità". Tuttavia,
mentre per le sentenze è previsto il deposito differito della
motivazione, una simile previsione non è per le ordinanze. Gli
articoli 127 e 128 del medesimo codice di procedura penale,
che disciplinano il procedimento in camera di consiglio,
richiamato dall'articolo 309, comma 8, escludono la
possibilità che il dispositivo possa esplicare effetti se
distinto dalla sua motivazione.
In altri termini, il legislatore si è preoccupato di
offrire al destinatario dell'ordinanza la possibilità
dell'immediata percezione delle ragioni poste a sostegno del
provvedimento giurisdizionale.
Va rilevato ancora che, mentre la norma generale contenuta
nell'articolo 128 del codice di procedura penale prevede, per
il deposito in cancelleria del provvedimento adottato in
camera di consiglio, il termine ordinatorio di cinque giorni,
decorso inutilmente il quale nulla accade di particolarmente
significativo, la norma speciale ex articolo 309, comma 10,
prevede che, nel caso di inutile decorso del termine di dieci
giorni dall'arrivo degli atti (termine perentorio entro cui
prendere la decisione), la misura cautelare in atto diviene
inefficace. Consentire la separazione tra dispositivo e
motivazione e, di conseguenza, attribuire una autonoma valenza
al solo dispositivo significa legittimare la violazione di
quella disposizione di legge che impone che il provvedimento
conclusivo del procedimento incidentale di che trattasi sia
adottato nel termine perentorio di dieci giorni. Infatti,
accontentarsi di un dispositivo emesso in dieci giorni, e
consentire che la motivazione sia liberamente depositata dal
giudicante, significa offrire la possibilità di concludere il
procedimento di riesame in un termine superiore rispetto a
quello indicato dalla legge e, in ogni caso, rinunziare ad un
tempestivo controllo giurisdizionale sulla decisione. Tanto è
certamente di pregnante significato, dal momento che il
soccombente dovrà necessariamente aspettare la motivazione per
poter esperire i gravami consentiti; a meno che non si voglia
legittimare un ricorso per cassazione "alla cieca", senza
conoscere le ragioni di fatto e di diritto per le quali il
provvedimento reiettivo è stato adottato. In altri casi, ci si
è accontentati di motivazioni a stampa, utilizzabili per
ciascun tipo di provvedimento, con l'unico obiettivo di
rispettare il termine, senza tuttavia rendere giustizia, e
finendo con lo snaturare la finalità propria del procedimento
incidentale, che è quello di controllare la regolarità
sostanziale e formale dei provvedimenti "de libertate".
Si impone pertanto, quale rimedio ormai improcrastinabile,
quello di offrire al giudicante un tempo più lungo per rendere
una decisione, che sia la più appagante, e di chiarire che
l'ordinanza deve essere necessariamente motivata, perché, così
come è nello spirito originario della legge, essa sia in grado
di spiegare, contestualmente alla sua adozione, le ragioni
della decisione.
La presente proposta di legge prevede che al giudice del
gravame (la corte di appello) sia dato un termine, ai fini
della decisione, maggiore di quello di dieci giorni, che è
quello attuale.
Si propone pertanto l'obbligo del deposito del
provvedimento, con relativa contestuale motivazione, in trenta
giorni dalla ricezione degli atti. Detto termine viene
ridotto, su istanza dell'interessato, che allo scopo deve
presentare apposita istanza.
Il nuovo termine decorre dalla data di presentazione
dell'istanza, ma non può essere inferiore a dieci giorni, in
modo che il tribunale, anche nei procedimenti di semplice
lettura, possa disporre di tempi utili ai fini della
decisione.