XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1893




        Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'impugnazione delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva presenta un difetto di origine che consiste nell'avere attribuito la cognizione dei gravami al tribunale, cosiddetto del "riesame".
        L'esperienza maturata in sede giudiziaria, specie quella recente, è tale da imporre, e con urgenza, la modifica all'articolo 309 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la competenza del tribunale a decidere, in sede di impugnazione, in ordine a tutti i provvedimenti che incidano direttamente od indirettamente sulla libertà del cittadino.
        Il giudice chiamato a decidere su detti provvedimenti deve infatti possedere professionalità, competenza tecnica, esperienza, equilibrio, serenità ed imparzialità.
        Nell'ambito del più ampio concetto di crisi della giustizia va collocata quella che affligge la sezione del tribunale del riesame.
        Le cause sono molteplici, tutte note specie a coloro che spesso ne soffrono le conseguenze.
        Ed infatti:

            gli scaffali delle segreterie sono intasati anche perché i presidenti delle sezioni hanno difficoltà a comporre i collegi a causa della mancata disponibilità di organico;

            spesso si deve ricorrere al rimedio dell'applicazione, che si rivela deleterio in quanto si è costretti all'interpello del giudice che si ritenga adeguato all'esercizio della delicata funzione, ma, in caso di non consenso, si deve ripiegare verso l'applicazione del giudice che, avendo meno anzianità (e quindi meno esperienza), non può declinare il provvedimento di applicazione;

            inoltre, la mancanza di un congruo organico non consente di predisporre e realizzare un calendario di udienza utile a sostenere l'impatto dell'enorme carico di lavoro.

        Senza aggiungere che l'obbligo di rispetto dei termini perentori, previsti a pena d'inefficacia, rende caotiche le udienze con ovvio sacrificio delle esigenze di difesa e dell'impegno del giudice.
        Ancora più grave è che, a causa del consentito e non infrequente passaggio dall'esercizio di una funzione all'altra, può avvenire (e spesso avviene) che siano chiamati a comporre il collegio ex magistrati del pubblico ministero o ex giudici per le indagini preliminari. Il che può ragionevolmente ingenerare il sospetto, fondato o meno ha poca importanza, che il giudizio espresso possa essere stato influenzato dalla partecipazione di tali giudici.
        Si registra specie nei piccoli tribunali il fenomeno della incompatibilità dei giudici a causa della pregressa loro partecipazione in altre fasi del procedimento o del processo.
        L'esperienza maturata da chi ancora si ostina ad affrontare il giudizio del tribunale del riesame, consente di stabilire che solo una minima percentuale di istanze di riesame o di appelli viene accolta e che il maggior numero di accoglimenti è in gran parte costituito dall'esito delle impugnazioni proposte dal pubblico ministero.
        Sta di fatto che, mentre le ordinanze "de libertate", per quel che si è detto, appaiono nella maggior parte dei casi immuni da vizi, altrettanto non accade per le sentenze di merito, più di sovente riformate dalla corte di appello. Né si può continuare a sostenere che il giudizio cautelare è meno profondo di quello che esprime il giudice della cognizione; basti, a tale riguardo, considerare che oggi l'articolo 273, comma 1-bis, del codice di procedura penale richiama e fa proprio il criterio di valutazione della prova espresso dall'articolo 192, comma 3, dello stesso codice, che è norma dettata in origine per il giudizio.
        Se la competenza, che oggi è del tribunale, fosse definitivamente affidata alla corte di appello, organo di giurisdizione certamente più distante da quello che ha apprezzato la necessità cautelare, potremmo contare su un accertamento del tutto più rassicurante su materie la cui tutela costituisce un primario dovere per lo Stato, pur nella contrapposizione tra libertà personale (tutela del patrimonio e dell'economia più in generale), e necessità afferenti alla gestione del processo penale.
        Si rende pertanto necessario intervenire sugli articoli 309, 310, 311, e 324 del codice di procedura penale, nella parte in cui assegnano al tribunale la competenza a conoscere delle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, avverso ogni provvedimento "de libertate".
        Si renderà necessario, inoltre, ogni conseguenziale intervento legislativo volto alla modifica della norma applicativa delle regole contenute nei suddetti articoli.
        Altro intervento, che si rende indispensabile nella prospettiva di offrire una giustizia di migliore qualità, è quello di allungare il termine entro cui il giudicante deve emettere il provvedimento conclusivo del riesame. L'articolo 309, al comma 9, prevede che il tribunale (la corte di appello, secondo le aspirazioni riformiste del proponente) decida "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti", pena la perdita di efficacia della misura cautelare, così come è detto nel comma 10 del medesimo articolo. La norma, che certamente pone doveroso riguardo all'esigenza di rapidità del giudizio, non tiene conto della notevole quantità di maxiprocedimenti la cui presenza, certamente da evitare stante la dichiarata volontà del legislatore del 1988,spesso non consente ai giudici del riesame la doverosa ed approfondita lettura degli atti, nei tempi indicati dalla norma stessa. Tale situazione è destinata ad incidere sempre più negativamente sulla sorte del procedimento incidentale di che trattasi.
        Anche i difensori spesso non hanno tempo e modo di studiare gli atti numerosi e complessi che caratterizzano detti procedimenti.
        Ed allora, si è dovuto ricorrere ad espedienti procedurali che, certamente, non trovano una loro giustificazione nella legge.
        La giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sezioni unite 17 aprile 1996 Moni e 25 marzo 1998 Mammo e Maiolo) ha finito per ritenere la sufficienza, ai fini del permanere dell'efficacia della misura cautelare, del deposito del solo dispositivo. Pur nel rispetto della ricordata giurisprudenza, non si può non dissentire dalle argomentazioni poste a fondamento delle citate decisioni, perché non sono compatibili con i princìpi cui si ispira il nostro sistema processuale.
        In primo luogo, deve osservarsi che la natura e la struttura del provvedimento-ordinanza, così come delineate dal nostro codice di rito, non consentono di concepire un dispositivo di ordinanza che sia disgiunto dalla sua motivazione. L'articolo 125, comma 3, prevede che "le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità". Tuttavia, mentre per le sentenze è previsto il deposito differito della motivazione, una simile previsione non è per le ordinanze. Gli articoli 127 e 128 del medesimo codice di procedura penale, che disciplinano il procedimento in camera di consiglio, richiamato dall'articolo 309, comma 8, escludono la possibilità che il dispositivo possa esplicare effetti se distinto dalla sua motivazione.
        In altri termini, il legislatore si è preoccupato di offrire al destinatario dell'ordinanza la possibilità dell'immediata percezione delle ragioni poste a sostegno del provvedimento giurisdizionale.
        Va rilevato ancora che, mentre la norma generale contenuta nell'articolo 128 del codice di procedura penale prevede, per il deposito in cancelleria del provvedimento adottato in camera di consiglio, il termine ordinatorio di cinque giorni, decorso inutilmente il quale nulla accade di particolarmente significativo, la norma speciale ex articolo 309, comma 10, prevede che, nel caso di inutile decorso del termine di dieci giorni dall'arrivo degli atti (termine perentorio entro cui prendere la decisione), la misura cautelare in atto diviene inefficace. Consentire la separazione tra dispositivo e motivazione e, di conseguenza, attribuire una autonoma valenza al solo dispositivo significa legittimare la violazione di quella disposizione di legge che impone che il provvedimento conclusivo del procedimento incidentale di che trattasi sia adottato nel termine perentorio di dieci giorni. Infatti, accontentarsi di un dispositivo emesso in dieci giorni, e consentire che la motivazione sia liberamente depositata dal giudicante, significa offrire la possibilità di concludere il procedimento di riesame in un termine superiore rispetto a quello indicato dalla legge e, in ogni caso, rinunziare ad un tempestivo controllo giurisdizionale sulla decisione. Tanto è certamente di pregnante significato, dal momento che il soccombente dovrà necessariamente aspettare la motivazione per poter esperire i gravami consentiti; a meno che non si voglia legittimare un ricorso per cassazione "alla cieca", senza conoscere le ragioni di fatto e di diritto per le quali il provvedimento reiettivo è stato adottato. In altri casi, ci si è accontentati di motivazioni a stampa, utilizzabili per ciascun tipo di provvedimento, con l'unico obiettivo di rispettare il termine, senza tuttavia rendere giustizia, e finendo con lo snaturare la finalità propria del procedimento incidentale, che è quello di controllare la regolarità sostanziale e formale dei provvedimenti "de libertate". Si impone pertanto, quale rimedio ormai improcrastinabile, quello di offrire al giudicante un tempo più lungo per rendere una decisione, che sia la più appagante, e di chiarire che l'ordinanza deve essere necessariamente motivata, perché, così come è nello spirito originario della legge, essa sia in grado di spiegare, contestualmente alla sua adozione, le ragioni della decisione.
        La presente proposta di legge prevede che al giudice del gravame (la corte di appello) sia dato un termine, ai fini della decisione, maggiore di quello di dieci giorni, che è quello attuale.
        Si propone pertanto l'obbligo del deposito del provvedimento, con relativa contestuale motivazione, in trenta giorni dalla ricezione degli atti. Detto termine viene ridotto, su istanza dell'interessato, che allo scopo deve presentare apposita istanza.
        Il nuovo termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza, ma non può essere inferiore a dieci giorni, in modo che il tribunale, anche nei procedimenti di semplice lettura, possa disporre di tempi utili ai fini della decisione.




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