XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1893
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"4. La richiesta di riesame è presentata nella
cancelleria della corte di appello. Si osservano le forme
previste dagli articoli 582 e 583".
2. Al comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura
penale, le parole: "trasmette al tribunale" sono sostituite
dalle seguenti: "trasmette alla corte di appello".
3. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"7. Sulla richiesta di riesame decide la corte di
appello o la sezione distaccata della stessa nel cui distretto
è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso
l'ordinanza".
4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"8. Il procedimento davanti alla corte di appello
si svolge in camera di consiglio nelle forme previste
dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è
comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero
presso la corte di appello. Esso è notificato, altresì, entro
lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al
giorno dell'udienza, gli atti restano depositati in
cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di
estrarne copia".
5. Il comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
"8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto
l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in
luogo del pubblico ministero indicato nel comma 8, quale
sostituto del procuratore generale, allorché questi, avuta
richiesta in tale senso, lo ritenga opportuno".
Art. 2.
1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura
penale, è sostituito dal seguente:
"2. Si osservano le disposizioni dell'articolo
309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato
avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il
giorno successivo, trasmette alla corte di appello l'ordinanza
appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. La corte di
appello decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Se l'indagato chiede che tale termine venga ridotto, il
presidente provvede in conformità. Il nuovo termine decorre
dalla data di presentazione dell'istanza e non può essere
inferiore a dieci giorni. La motivazione va depositata
contestualmente al provvedimento".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Contro le decisioni emesse a norma degli
articoli 309 e 310, l'imputato ed il suo difensore nonché il
pubblico ministero presso la corte di appello, possono
proporre entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento,
ricorso in cassazione".
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 324 del codice di procedura
penale, le parole: "nella cancelleria del tribunale indicato"
sono sostituite dalle seguenti: "nella cancelleria della corte
di appello indicata".
2. Il comma 5 dell'articolo 324 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"5. Sulla richiesta di riesame decide la corte di
appello nel cui distretto ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di quindici giorni dalla ricezione
degli atti".
3. Al comma 6 dell'articolo 324 del codice di procedura
penale, le parole: "davanti al tribunale" sono sostituite
dalle seguenti: "davanti alla corte di appello".