XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1893




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria della corte di appello. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583".

        2. Al comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, le parole: "trasmette al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette alla corte di appello".
        3. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "7. Sulla richiesta di riesame decide la corte di appello o la sezione distaccata della stessa nel cui distretto è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza".

        4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "8. Il procedimento davanti alla corte di appello si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso la corte di appello. Esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza, gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia".
        5. Il comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero indicato nel comma 8, quale sostituto del procuratore generale, allorché questi, avuta richiesta in tale senso, lo ritenga opportuno".


Art. 2.

        1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

            "2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette alla corte di appello l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. La corte di appello decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se l'indagato chiede che tale termine venga ridotto, il presidente provvede in conformità. Il nuovo termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza e non può essere inferiore a dieci giorni. La motivazione va depositata contestualmente al provvedimento".


Art. 3.

        1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, l'imputato ed il suo difensore nonché il pubblico ministero presso la corte di appello, possono proporre entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, ricorso in cassazione".

Art. 4.

        1. Al comma 1 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: "nella cancelleria del tribunale indicato" sono sostituite dalle seguenti: "nella cancelleria della corte di appello indicata".
        2. Il comma 5 dell'articolo 324 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "5. Sulla richiesta di riesame decide la corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti".

        3. Al comma 6 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: "davanti al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "davanti alla corte di appello".



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