XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1886
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267
del 2000) disciplina anche il regime delle incompatibilità per
gli amministratori locali. L'articolo 64, comma 4, statuisce,
tra l'altro, che non possono far parte della giunta comunale o
provinciale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i
parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del
sindaco e del presidente della provincia. Non viene prevista
però alcuna forma di divieto a ricoprire la carica di
presidente del consiglio comunale e provinciale per i parenti,
rispettivamente, del sindaco e del presidente della
provincia.
Si tratta di una lacuna che è necessario colmare
soprattutto alla luce del più accentuato ruolo dei presidenti
di consiglio. La funzione politica di questi ultimi è,
infatti, tale da incidere profondamente sull'attività
amministrativa dell'ente, come e più di un componente
dell'esecutivo. Non si comprende, pertanto, il perché della
loro esclusione dal pregnante sistema delle incompatibilità
previsto dal citato articolo 64, comma 4.
Occorre aggiungere che dal 1999, data di entrata in vigore
della legge n. 265, è possibile anche per i comuni di minori
dimensioni, e non più solo per quelli con più di 15.000
abitanti (come stabiliva la legge n. 81 del 1993), prevedere
statutariamente la figura del presidente del consiglio
comunale. Nei piccoli centri, dove è minore il numero delle
persone impegnate in politica, può verificarsi il caso di più
appartenenti alla stessa famiglia che svolgono compiti di
importante responsabilità politica, fino al caso limite di un
padre che riveste il ruolo di presidente del consiglio
comunale mentre il figlio esercita quello di sindaco (si
tratta di un'ipotesi che si è già verificata).
Con la presente proposta di legge si intende rimediare al
vuoto normativo denunciato, introducendo il divieto di
ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale e
provinciale per i parenti fino al terzo grado,
rispettivamente, del sindaco e del presidente della
provincia.