XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1886




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) disciplina anche il regime delle incompatibilità per gli amministratori locali. L'articolo 64, comma 4, statuisce, tra l'altro, che non possono far parte della giunta comunale o provinciale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Non viene prevista però alcuna forma di divieto a ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale e provinciale per i parenti, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia.
        Si tratta di una lacuna che è necessario colmare soprattutto alla luce del più accentuato ruolo dei presidenti di consiglio. La funzione politica di questi ultimi è, infatti, tale da incidere profondamente sull'attività amministrativa dell'ente, come e più di un componente dell'esecutivo. Non si comprende, pertanto, il perché della loro esclusione dal pregnante sistema delle incompatibilità previsto dal citato articolo 64, comma 4.
        Occorre aggiungere che dal 1999, data di entrata in vigore della legge n. 265, è possibile anche per i comuni di minori dimensioni, e non più solo per quelli con più di 15.000 abitanti (come stabiliva la legge n. 81 del 1993), prevedere statutariamente la figura del presidente del consiglio comunale. Nei piccoli centri, dove è minore il numero delle persone impegnate in politica, può verificarsi il caso di più appartenenti alla stessa famiglia che svolgono compiti di importante responsabilità politica, fino al caso limite di un padre che riveste il ruolo di presidente del consiglio comunale mentre il figlio esercita quello di sindaco (si tratta di un'ipotesi che si è già verificata).
        Con la presente proposta di legge si intende rimediare al vuoto normativo denunciato, introducendo il divieto di ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale e provinciale per i parenti fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia.




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