XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1886
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 64, comma 4, primo periodo, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
"Non possono" sono inserite le seguenti: "ricoprire la carica
di presidente del consiglio comunale o provinciale ovvero".