XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1886




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 64, comma 4, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Non possono" sono inserite le seguenti: "ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale o provinciale ovvero".



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