XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1883
Onorevoli Colleghi! - Quando una norma legislativa è
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, la norma
medesima perde tutta la sua efficacia, non solo dal momento in
cui è stata dichiarata illegittima, ma fin dal momento della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed
altrettanto illegittimi sono da considerare tutti i
provvedimenti amministrativi adottati in forza della stessa.
La illegittimità di una norma legislativa non nasce, quindi,
dal momento in cui è stata dichiarata, bensì dal momento in
cui la norma medesima è entrata in vigore. E' il caso della
sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio
1993, con cui è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale:
a) degli articoli 3 e 38 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1032 (norme sulle prestazioni previdenziali dei dipendenti
civili e militari dello Stato);
b) dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n.
324 (legge istitutiva della indennità integrativa speciale per
i pubblici dipendenti);
c) degli articoli 13 e 26 della legge 2 marzo
1975, n. 70 (disposizioni sul riordino degli enti pubblici e
per il rapporto con il personale dipendente);
d) degli articoli 13 della legge 14 dicembre 1973,
n. 829, e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (per il
personale delle Ferrovie dello Stato Spa), nella parte in cui
non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto, meccanismi
legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale.
In attuazione della citata sentenza della Corte
costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993, il Parlamento ha
approvato la legge 29 gennaio 1994, n. 87, che non tenendo in
sufficiente conto la pronuncia della Consulta e i princìpi
giurisprudenziali consolidati, fa decorrere, sostanzialmente,
al comma 1 dell'articolo 3, gli effetti della dichiarazione di
illegittimità dal 1^ dicembre 1984, concedendo la
riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo
dell'indennità integrativa speciale ai soli dipendenti cessati
dal servizio a decorrere da quella data e marginalmente a
coloro cessati dal servizio entro il 30 novembre 1984, purché
avessero con il proprio ente di previdenza "rapporti giuridici
non ancora esauriti", cioè ricorsi giurisdizionali ancora
pendenti innanzi al tribunale amministrativo regionale alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 87 del
1994.
Il legislatore, forse per ragioni di bilancio, non ha
rispettato lo spirito e la lettera del dettato della
dichiarazione di illegittimità della Consulta, determinando
gravi sperequazioni tra i dipendenti pubblici con lo stesso
status, favorendo gli ultimi che hanno lasciato il
servizio, condizionando ed escludendo il personale più
anziano. Il personale escluso avrebbe potuto creare i famosi
"rapporti giuridici non ancora esauriti", proponendo ricorso
nel periodo tra la dichiarazione di illegittimità della
Consulta (5 maggio 1993) e la data di entrata in vigore della
legge n. 87 del 1994 (6 febbraio 1994), ma come poteva farlo,
se ancora non conosceva i "paletti" posti dal legislatore? Non
solo, ma quelle persone hanno creduto nel buon diritto che
vige in uno Stato di diritto.
A sostegno di quanto illustrato, si segnalano alcune
pronunce di illegittimità costituzionale di norme
previdenziali che per la loro applicazione pratica non hanno
incontrato alcun ostacolo prescrizionale:
a) la sentenza n. 504 del 1998, in materia di
riconoscimento della "anzianità pregressa, ai fini della
progressione in carriera per i dipendenti del pubblico
impiego";
b) le sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
che hanno dichiarato illegittime alcune norme della legge n.
638 del 1983, in materia di bititolari di due pensioni INPS
integrate al minimo.
La presente proposta di legge è volta a porre rimedio alle
incongruità illustrate e alle relative disparità di
trattamento.