XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1883




        Onorevoli Colleghi! - Quando una norma legislativa è dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, la norma medesima perde tutta la sua efficacia, non solo dal momento in cui è stata dichiarata illegittima, ma fin dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed altrettanto illegittimi sono da considerare tutti i provvedimenti amministrativi adottati in forza della stessa. La illegittimità di una norma legislativa non nasce, quindi, dal momento in cui è stata dichiarata, bensì dal momento in cui la norma medesima è entrata in vigore. E' il caso della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale:

            a) degli articoli 3 e 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (norme sulle prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato);

            b) dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (legge istitutiva della indennità integrativa speciale per i pubblici dipendenti);

            c) degli articoli 13 e 26 della legge 2 marzo 1975, n. 70 (disposizioni sul riordino degli enti pubblici e per il rapporto con il personale dipendente);

            d) degli articoli 13 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (per il personale delle Ferrovie dello Stato Spa), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale.
        In attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993, il Parlamento ha approvato la legge 29 gennaio 1994, n. 87, che non tenendo in sufficiente conto la pronuncia della Consulta e i princìpi giurisprudenziali consolidati, fa decorrere, sostanzialmente, al comma 1 dell'articolo 3, gli effetti della dichiarazione di illegittimità dal 1^ dicembre 1984, concedendo la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dell'indennità integrativa speciale ai soli dipendenti cessati dal servizio a decorrere da quella data e marginalmente a coloro cessati dal servizio entro il 30 novembre 1984, purché avessero con il proprio ente di previdenza "rapporti giuridici non ancora esauriti", cioè ricorsi giurisdizionali ancora pendenti innanzi al tribunale amministrativo regionale alla data di entrata in vigore della citata legge n. 87 del 1994.
        Il legislatore, forse per ragioni di bilancio, non ha rispettato lo spirito e la lettera del dettato della dichiarazione di illegittimità della Consulta, determinando gravi sperequazioni tra i dipendenti pubblici con lo stesso status, favorendo gli ultimi che hanno lasciato il servizio, condizionando ed escludendo il personale più anziano. Il personale escluso avrebbe potuto creare i famosi "rapporti giuridici non ancora esauriti", proponendo ricorso nel periodo tra la dichiarazione di illegittimità della Consulta (5 maggio 1993) e la data di entrata in vigore della legge n. 87 del 1994 (6 febbraio 1994), ma come poteva farlo, se ancora non conosceva i "paletti" posti dal legislatore? Non solo, ma quelle persone hanno creduto nel buon diritto che vige in uno Stato di diritto.
        A sostegno di quanto illustrato, si segnalano alcune pronunce di illegittimità costituzionale di norme previdenziali che per la loro applicazione pratica non hanno incontrato alcun ostacolo prescrizionale:

            a) la sentenza n. 504 del 1998, in materia di riconoscimento della "anzianità pregressa, ai fini della progressione in carriera per i dipendenti del pubblico impiego";

            b) le sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 che hanno dichiarato illegittime alcune norme della legge n. 638 del 1983, in materia di bititolari di due pensioni INPS integrate al minimo.

        La presente proposta di legge è volta a porre rimedio alle incongruità illustrate e alle relative disparità di trattamento.




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