XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1883




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, le parole: "1^ dicembre 1984" sono sostituite alle seguenti: "1^ dicembre 1974".
        2. All'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "30 novembre 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1974";

            b) al comma 2, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";

            c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: ", per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 30 novembre 1974 al 30 novembre 1984 le prestazioni devono essere corrisposte entro l'anno 2002".

        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 154.937.070 euro per l'anno 2002 e in 258.228.450 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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