XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1883
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87, le parole: "1^ dicembre 1984" sono sostituite alle
seguenti: "1^ dicembre 1974".
2. All'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 1984"
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1974";
b) al comma 2, le parole: "30 settembre 1994"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole:
", per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal
30 novembre 1974 al 30 novembre 1984 le prestazioni devono
essere corrisposte entro l'anno 2002".
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 154.937.070 euro per l'anno 2002 e in
258.228.450 euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.