XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1880
Onorevoli Colleghi! - La specializzazione crescente
della nostra società comporta la necessità che lo Stato sia
sempre più attento a tutelare i cittadini quali fruitori di
tutte quelle prestazioni professionali che sono ormai
indispensabili alla vita ed all'attività di ognuno.
L'attenzione e la giusta severità con cui lo Stato accerta il
possesso di determinate qualità di un richiedente, prima di
consentirgli di esercitare una professione, costituisce per il
cittadino una garanzia irrinunciabile.
Tuttavia, lo Stato medesimo non adotta la stessa
attenzione nel reprimere l'esercizio abusivo delle
professioni, cosicché il fenomeno dell'abusivismo
professionale ha assunto dimensioni preoccupanti, in
particolare per quel che riguarda l'esercizio delle
professioni mediche, poiché incide direttamente sulla salute
dei cittadini.
Paradossalmente, è proprio la sanzione connessa alla norma
stessa a facilitare il compito dei simulatori: l'irrisorietà
della pena detentiva (fino a sei mesi), oltretutto facilmente
eludibile con il pagamento di una sanzione pecuniaria, e della
multa (al massimo un milione di lire) non sono un deterrente
valido per chi riesce ad introitare somme ben più cospicue.
Gli stessi sequestri delle attrezzature utilizzate per
l'abusivo esercizio spesso non hanno esito, poiché queste
vengono restituite al termine del procedimento giudiziario.
Va ricordato che l'articolo 348 del codice penale ha
natura di norma penale in bianco, presupponendo e recependo il
contenuto delle norme speciali che consentono appunto
l'esercizio di determinate attività professionali di
particolare rilevanza sociale solo dopo aver ottenuto la
relativa autorizzazione di Stato. Tale abilitazione, sotto
forma di iscrizione ad albo, di autorizzazione, di ammissione,
comporta l'attribuzione della qualità di professionista e la
legittimazione all'esercizio della professione. Ove si
consideri che questo è l'interesse tutelato, ne consegue che
il soggetto passivo del reato è lo Stato e non gli utenti.
La giurisprudenza, nei 60 anni intercorsi dalla stesura
della norma, ha ulteriormente specificato le condotte
delittuose: rientra nell'ipotesi del 348 del codice penale sia
colui che non possiede il titolo per esercitare (laurea,
diploma, eccetera) sia la persona che, pur disponendo del
titolo, non abbia adempiuto alle formalità richieste per
l'esercizio della professione (iscrizione all'ordine,
abilitazione, eccetera). Per concretare il reato basta anche
un solo atto illegittimo; è escluso anche il consenso, sia
pure informato, del terzo nei cui confronti viene esercitata
la professione: il soggetto passivo, come detto, è lo Stato.
Né vale la convinzione di non operare contra legem, in
quanto l'ignoranza della legge penale non può essere invocata
come scusante.
Ulteriori norme sono prescritte contro l'abusivo esercizio
di arti sanitarie ausiliarie (odontotecnici, ottici,
ortopedici, ernisti, infermieri abilitati) come elencati
nell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie (regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265). Tali illecite attività sono
punite ai sensi dell'articolo 141 del testo unico medesimo.
Anche qui con una sanzione esigua: la chiusura dei locali ed
il sequestro delle attrezzature, salvo il rimando all'articolo
348 del codice penale.
Tutto ciò premesso, appare auspicabile una riforma
dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove
disposizioni che "ritaglino" e puniscano più severamente quei
fatti che appaiono in effetti più gravi, in quanto mettono in
pericolo la salute degli utenti, impedendo, per quanto
possibile, la reiterazione dei reati.
Il testo proposto del nuovo articolo 348 del codice
penale, da un lato, ricalca e specifica la disposizione
originaria; dall'altro, aggrava e migliora il regime
sanzionatorio. Così, al primo comma, la reclusione è elevata a
due anni e la multa viene elevata fino a 51.646 euro, cifra
ritenuta congrua ai profitti realizzati illecitamente.
Il secondo comma del nuovo articolo 348 del codice penale
sanziona severamente gli effetti lesivi dell'abusivo esercizio
delle professioni sanitarie (o delle arti sanitarie) con la
reclusione fino ad un massimo di 18 anni ove tale attività
provochi la morte di una persona.
Il terzo comma sanziona un comportamento che si è venuto
diffondendo nelle professioni mediche: colpire la figura del
medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura
formale all'illegale esercizio dell'attività professionale di
altra persona. Attualmente questo soggetto, di per sé
abilitato all'esercizio della professione, è chiamato a
rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del
codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice,
(oltre che di violazione delle norme del codice deontologico);
nel testo proposto è punito con la reclusione fino a due anni,
con la multa da 10.329 a 51.646 euro e con la decadenza
dall'albo, cioè con sanzioni tali da consigliare l'immediata
cessazione di comportamenti non conformi all'etica
professionale.
Il quarto comma pone in risalto, sanzionandola, la
condotta illecita tendente ad indurre il soggetto passivo in
errore circa la professionalità di colui che offre il
servizio. Va ricordato che il reato di abusivo esercizio di
professione si concretizza anche se il cittadino utente del
servizio sa di avere di fronte un falso professionista e, ciò
nonostante, presta il suo consenso. Il testo proposto sanziona
con una aggravante eventuali "artifizi e raggiri" posti a
danno dell'utente.
Infine il quinto comma introduce taluni elementi che
svolgono azione di deterrenza nei confronti dei falsi
professionisti: sono previste infatti la pubblicazione della
sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio
abusivo.
Con l'articolo 2 viene poi modificato l'articolo 141 del
testo unico delle leggi sanitarie, nel quale sono previste
sanzioni autonome per l'abusivo esercizio delle arti sanitarie
ausiliarie (con tale espressione si intendono le arti
dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed
ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in
quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti
idroterapici e i massaggiatori). Anche in questo caso, la
multa viene resa congrua rispetto al lucro ipotizzabile. Non
viene invece modificato il secondo comma dell'articolo 141 del
testo unico, che attribuisce al prefetto, salvo il
procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 348 del codice
penale, il potere di disporre la chiusura dell'esercizio
abusivo e il sequestro degli strumenti utilizzati.