XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1880




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

        1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 348 - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro.
        Chiunque, nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Ove l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.
        Il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro e con la decadenza dall'albo professionale.
        Il reato è aggravato se il consenso della persona offesa è ottenuto con artifizi e raggiri o con l'induzione all'errore.
        La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.".


Art. 2

        1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, è punito con la sanzione amministrativa da 2.582 euro a 5.164 euro".



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