XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1880
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 348 - (Esercizio abusivo di una professione).
- Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito
con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329
euro a 51.646 euro.
Chiunque, nell'esercizio abusivo di una professione o di
un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona è punito con
la reclusione da dieci a diciotto anni. Ove l'esercizio
abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena della
reclusione da tre a dodici anni.
Il professionista che collabora con colui che esercita
abusivamente una professione è punito con la reclusione fino a
due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro e con la
decadenza dall'albo professionale.
Il reato è aggravato se il consenso della persona offesa è
ottenuto con artifizi e raggiri o con l'induzione
all'errore.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la
confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, è sostituito dal seguente:
"Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza
prescritta nell'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione,
esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, è
punito con la sanzione amministrativa da 2.582 euro a 5.164
euro".