XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1878




        Onorevoli Colleghi! - Nella XIII legislatura si è realizzato un importante lavoro di riforma dell'aviazione civile che ha consentito al nostro Paese di recuperare gran parte del terreno nei confronti di realtà più avanzate nel campo del trasporto aereo.
        Il problema dell'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale è ancora aperto; non dovrebbe essere difficile trovare una soluzione perché la riforma è avviata da qualche anno e perché si registrano delle convergenze significative fra le diverse forze politiche che fanno ipotizzare una possibile soluzione unitaria.
        Il principio fondamentale della riforma dell'aviazione civile prevede che lo Stato esca dalla realizzazione e gestione delle infrastrutture, attui il controllo della sicurezza e garantisca l'equilibrio dell'intero sistema.
        In questa direzione la proposta di legge si propone di raggiungere una pluralità di obiettivi:

                a) assegnare alle imprese di gestione aeroportuale la concessione totale, con un'estensione temporale determinata in analogia a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di concessioni totali o unificando tutte le concessioni ad una determinata scadenza;

                b) trasferire alle società di gestione l'uso degli scali aeroportuali, patrimonio infrastrutturale importante per lo sviluppo del trasporto aereo e per il decollo economico delle aree limitrofe agli aeroporti;
                c) consentire alle società di gestione, secondo criteri imprenditoriali, di realizzare programmi di investimento significativi su basi certe rispetto alla durata e alla tipologia delle concessioni;

                d) dare la possibilità a molti enti locali che sono azionisti di numerose società di gestione aeroportuale, di poter utilizzare le risorse derivanti dalla collocazione sul mercato delle quote azionarie possedute e aumentate di valore per effetto delle concessioni totali;

                e) verificare il miglioramento dei beni rilasciati in concessione.

        Le procedure snelle previste nella presente proposta di legge possono aiutare a superare le difficoltà insorte rispetto all'attuazione del regolamento previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997 in materia di affidamento delle gestioni totali aeroportuali; principio previsto nel 1993, attivato nel 1997, ma non completamente attuato.
        E' opportuno ricordare che rispetto alla durata delle concessioni esiste in Italia una situazione di forte sperequazione: gli aeroporti di Roma, Milano, Torino, Genova, Bergamo e Venezia hanno già ottenuto la concessione totale con legge speciale e con scadenze prorogate; questi differenti sistemi giuridici hanno creato profonde sperequazioni fra le diverse società di gestione, favorendo alcuni aeroporti rispetto ad altri nella realizzazione di infrastrutture legate al diverso flusso di investimenti pubblici.
        E' perciò indispensabile ricondurre tutto il settore ad un unico regime giuridico e indirizzare gli investimenti secondo una rigorosa programmazione su tutto il territorio nazionale.
        Alla luce dei tragici incidenti degli ultimi mesi è fondamentale definire ex-lege il ruolo delle società di gestione rispetto alla sicurezza delle operazioni aeroportuali.
        L'articolo 3 introduce per tutte le società l'obbligo di dotarsi di un sistema organizzativo adeguato alle funzioni che esse vanno ad assumere o che già svolgono: le società devono realizzare in concreto livelli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, mentre all'Ente nazionale per l'aviazione civile rimane il compito della verifica e del controllo.
        La proposta di legge mira, in conclusione, a realizzare un sistema nazionale unitario nel settore della gestione totale aeroportuale; a trasformare le società di gestione aeroportuale in imprese moderne; ad accentuare il ruolo degli aeroporti quali volano delle economie regionali e nazionale; ad elevare i livelli di sicurezza separando il momento di applicazione delle normative da quello del controllo e individuando nelle società di gestione aeroportuale i soggetti responsabili della sicurezza.




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