XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1878
Onorevoli Colleghi! - Nella XIII legislatura si è
realizzato un importante lavoro di riforma dell'aviazione
civile che ha consentito al nostro Paese di recuperare gran
parte del terreno nei confronti di realtà più avanzate nel
campo del trasporto aereo.
Il problema dell'affidamento in concessione della gestione
totale aeroportuale è ancora aperto; non dovrebbe essere
difficile trovare una soluzione perché la riforma è avviata da
qualche anno e perché si registrano delle convergenze
significative fra le diverse forze politiche che fanno
ipotizzare una possibile soluzione unitaria.
Il principio fondamentale della riforma dell'aviazione
civile prevede che lo Stato esca dalla realizzazione e
gestione delle infrastrutture, attui il controllo della
sicurezza e garantisca l'equilibrio dell'intero sistema.
In questa direzione la proposta di legge si propone di
raggiungere una pluralità di obiettivi:
a) assegnare alle imprese di gestione aeroportuale
la concessione totale, con un'estensione temporale determinata
in analogia a quanto disposto dalla legislazione vigente in
materia di concessioni totali o unificando tutte le
concessioni ad una determinata scadenza;
b) trasferire alle società di gestione l'uso degli
scali aeroportuali, patrimonio infrastrutturale importante per
lo sviluppo del trasporto aereo e per il decollo economico
delle aree limitrofe agli aeroporti;
c) consentire alle società di gestione, secondo
criteri imprenditoriali, di realizzare programmi di
investimento significativi su basi certe rispetto alla durata
e alla tipologia delle concessioni;
d) dare la possibilità a molti enti locali che
sono azionisti di numerose società di gestione aeroportuale,
di poter utilizzare le risorse derivanti dalla collocazione
sul mercato delle quote azionarie possedute e aumentate di
valore per effetto delle concessioni totali;
e) verificare il miglioramento dei beni rilasciati
in concessione.
Le procedure snelle previste nella presente proposta di
legge possono aiutare a superare le difficoltà insorte
rispetto all'attuazione del regolamento previsto dall'articolo
7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione n. 521 del 1997 in materia di affidamento
delle gestioni totali aeroportuali; principio previsto nel
1993, attivato nel 1997, ma non completamente attuato.
E' opportuno ricordare che rispetto alla durata delle
concessioni esiste in Italia una situazione di forte
sperequazione: gli aeroporti di Roma, Milano, Torino, Genova,
Bergamo e Venezia hanno già ottenuto la concessione totale con
legge speciale e con scadenze prorogate; questi differenti
sistemi giuridici hanno creato profonde sperequazioni fra le
diverse società di gestione, favorendo alcuni aeroporti
rispetto ad altri nella realizzazione di infrastrutture legate
al diverso flusso di investimenti pubblici.
E' perciò indispensabile ricondurre tutto il settore ad un
unico regime giuridico e indirizzare gli investimenti secondo
una rigorosa programmazione su tutto il territorio
nazionale.
Alla luce dei tragici incidenti degli ultimi mesi è
fondamentale definire ex-lege il ruolo delle società di
gestione rispetto alla sicurezza delle operazioni
aeroportuali.
L'articolo 3 introduce per tutte le società l'obbligo di
dotarsi di un sistema organizzativo adeguato alle funzioni che
esse vanno ad assumere o che già svolgono: le società devono
realizzare in concreto livelli di sicurezza previsti dalla
normativa vigente, mentre all'Ente nazionale per l'aviazione
civile rimane il compito della verifica e del controllo.
La proposta di legge mira, in conclusione, a realizzare un
sistema nazionale unitario nel settore della gestione totale
aeroportuale; a trasformare le società di gestione
aeroportuale in imprese moderne; ad accentuare il ruolo degli
aeroporti quali volano delle economie regionali e nazionale;
ad elevare i livelli di sicurezza separando il momento di
applicazione delle normative da quello del controllo e
individuando nelle società di gestione aeroportuale i soggetti
responsabili della sicurezza.