XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1878
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Affidamento della gestione
totale aeroportuale).
1. I beni del demanio aeroportuale sono assegnati, in uso
gratuito, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),
che, entro tre mesi, provvede all'affidamento in concessione
della gestione totale aeroportuale alle società autorizzate
all'occupazione ed all'uso dei beni del sedime demaniale
aeroportuale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135.
2. La concessione di cui al comma 1, nella consistenza
demaniale risultante dalla ricognizione effettuata
dall'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è rilasciata
dall'ENAC, e può prevedere l'uniformazione del termine di
scadenza a quello massimo definito per le concessioni di
gestione totale ai sensi della legislazione vigente.
3. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'ENAC
previa verifica di congruità, presentata dalle società
richiedenti, degli aggiornamenti del programma di intervento
di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12
novembre 1997, n. 521, commisurati in ragione dell'eventuale
periodo di estensione della validità della concessione
stessa.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
presenta annualmente e, in sede di prima attuazione della
presente legge entro due mesi dal termine di cui al comma 1,
una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni
della presente legge nonché sul livello di raggiungimento
degli obiettivi indicati nelle convenzioni di cui all'articolo
2.
Art. 2.
(Convenzione).
1. La convenzione tipo per l'affidamento delle gestioni
aeroportuali di cui alla circolare del Ministero dei trasporti
e della navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 217 alla Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, regola, in quanto compatibile con i
regimi giuridici vigenti, l'affidamento di cui all'articolo 1,
comma 2, della presente legge, e, esaurita la procedura di cui
all'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre
1997, n. 521, l'ulteriore estensione della durata per gli
attuali gestori totali stabilita dalla legislazione
vigente.
2. L'efficacia della convenzione di cui al comma 1 del
presente articolo, approvata con delibera dell'ENAC sottoposta
a vigilanza governativa ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è subordinata
al versamento all'erario dello Stato, da parte del
concessionario della gestione totale aeroportuale, di un
importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto per
l'anno 2000 ai sensi del decreto del Direttore generale del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze 22
dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 26 gennaio 1999, per ogni anno di durata della concessione
rilasciata o di estensione della stessa.
Art. 3.
(Affidamento della gestione
totale aeroportuale).
1. L'affidamento della gestione totale aeroportuale è
subordinato all'accertamento da parte dell'ENAC che la società
di gestione sia dotata di un sistema gestionale della
sicurezza, che consenta un uso sicuro dell'aeroporto. Il
sistema gestionale della sicurezza include la struttura
organizzativa, le responsabilità, le procedure e i processi
utilizzati per garantire la sussistenza delle condizioni di
sicurezza dell'aeroporto e di tutela dell'ambiente, ai sensi
delle disposizioni nazionali ed internazionali vigenti.
2. Le società di gestione aeroportuale che hanno già
ottenuto la concessione per la gestione totale, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge
organizzano il sistema gestionale della sicurezza previsto dal
comma 1.
Art. 4.
(Canoni).
1. La misura dei canoni di concessione dovuti dalle
società di gestione aeroportuale ai sensi del comma
5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1995, n. 351, come sostituito dall'articolo 2, comma 188,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta invariata sino al
31 dicembre 2007.