XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1878




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Affidamento della gestione
totale aeroportuale).

        1. I beni del demanio aeroportuale sono assegnati, in uso gratuito, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che, entro tre mesi, provvede all'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società autorizzate all'occupazione ed all'uso dei beni del sedime demaniale aeroportuale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
        2. La concessione di cui al comma 1, nella consistenza demaniale risultante dalla ricognizione effettuata dall'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è rilasciata dall'ENAC, e può prevedere l'uniformazione del termine di scadenza a quello massimo definito per le concessioni di gestione totale ai sensi della legislazione vigente.
        3. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'ENAC previa verifica di congruità, presentata dalle società richiedenti, degli aggiornamenti del programma di intervento di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, commisurati in ragione dell'eventuale periodo di estensione della validità della concessione stessa.
        4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente e, in sede di prima attuazione della presente legge entro due mesi dal termine di cui al comma 1, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge nonché sul livello di raggiungimento degli obiettivi indicati nelle convenzioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Convenzione).

        1. La convenzione tipo per l'affidamento delle gestioni aeroportuali di cui alla circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479, pubblicata nel supplemento ordinario n. 217 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, regola, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, l'affidamento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, e, esaurita la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'ulteriore estensione della durata per gli attuali gestori totali stabilita dalla legislazione vigente.
        2. L'efficacia della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, approvata con delibera dell'ENAC sottoposta a vigilanza governativa ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è subordinata al versamento all'erario dello Stato, da parte del concessionario della gestione totale aeroportuale, di un importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto per l'anno 2000 ai sensi del decreto del Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1999, per ogni anno di durata della concessione rilasciata o di estensione della stessa.


Art. 3.

(Affidamento della gestione
totale aeroportuale).

        1. L'affidamento della gestione totale aeroportuale è subordinato all'accertamento da parte dell'ENAC che la società di gestione sia dotata di un sistema gestionale della sicurezza, che consenta un uso sicuro dell'aeroporto. Il sistema gestionale della sicurezza include la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure e i processi utilizzati per garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza dell'aeroporto e di tutela dell'ambiente, ai sensi delle disposizioni nazionali ed internazionali vigenti.
        2. Le società di gestione aeroportuale che hanno già ottenuto la concessione per la gestione totale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge organizzano il sistema gestionale della sicurezza previsto dal comma 1.


Art. 4.

(Canoni).

        1. La misura dei canoni di concessione dovuti dalle società di gestione aeroportuale ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta invariata sino al 31 dicembre 2007.



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