XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1877




        Onorevoli Colleghi! - Sono enormi le contraddizioni della politica della casa in Italia. Nel nostro Paese, infatti, manca una politica sociale della casa, una politica cioè che garantisca il diritto ad abitare in un alloggio adeguato alle proprie esigenze familiari. Le politiche di privatizzazione e liberalizzazione hanno determinato un incremento fortissimo dei prezzi dei canoni di locazione, specialmente nelle aree urbane. Grandi fasce di cittadini, anche lavoratori dipendenti, non hanno redditi adeguati a sostenere gli affitti di mercato. Nel contempo, l'offerta pubblica è del tutto inadeguata per quantità e qualità. L'Italia è il fanalino di coda in Europa per l'offerta di alloggi a canone sociale (un misero 5 per cento a fronte di una media europea del 16 per cento).
        In questi anni si è determinata, quindi, una forte crescita della propensione all'acquisto della prima casa che, ormai, coinvolge oltre il 75 per cento del totale della popolazione.
        Molte famiglie, quindi, destinano il loro risparmio per l'acquisto della casa di abitazione sia per l'insostenibilità degli affitti di mercato, sia per la precarietà della condizione abitativa derivante dal problema degli sfratti, ricercando, così, un elemento di stabilità.
        La legislazione del nostro Paese, a differenza di quanto avviene in altri Paesi europei, non tutela gli acquirenti e sono molti i casi nei quali le famiglie sono vittime dei fallimenti dei venditori degli immobili perdendo i propri risparmi e rischiando di perdere, altresì, anche l'alloggio.
        La legge fallimentare, risalente al 1942, non tutela i promissari acquirenti, quanto piuttosto il sistema del credito.
        Secondo stime prudenziali, sono circa duecentomila i nuclei familiari vittime dei dissesti delle imprese immobiliari per un costo economico a loro danno di circa 30.000 miliardi di lire; un costo sociale enorme, sia per la quantità di popolazione coinvolta sia per le risorse disperse, risorse, occorre ricordarlo, sottratte dalle retribuzioni e dalle pensioni verso la rendita speculativa.
        La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la legislazione esistente, in particolare la legge fallimentare, per fornire una tutela dai fallimenti dei venditori di immobili e per prevenire tale fenomeno, nonchè di istituire un fondo nazionale di sostegno alle vittime di queste truffe, alla stregua delle vittime dell'estorsione e dell'usura.
        In particolare, con l'articolo 1 si istituisce l'assicurazione obbligatoria a carico delle ditte, imprese o cooperative costruttrici a favore dei promissari acquirenti a garanzia dell'effettiva ultimazione dei lavori dell'alloggio.
        Con l'articolo 2, si conferisce una delega al Governo per disciplinare forme di tutela degli acquirenti della prima casa in caso di fallimento del venditore, prevedendo il trasferimento immediato dei diritti di proprietà del suolo e il trasferimento della proprietà mano a mano che le opere vengono eseguite. Nella delega si stabilisce, altresì, la responsabilità dell'acquirente verso gli istituti di credito solo per la quota corrispondente di mutuo assunto sulla base del contratto preliminare e si prevede una rivisitazione delle competenze in materia di vigilanza e controllo sui costruttori e una certificazione di qualità delle società di costruzione.
        Con l'articolo 3, si istituisce un fondo nazionale, da integrare da parte delle regioni, per il sostegno alle famiglie acquirenti della prima casa di abitazione che siano state vittime dei dissesti immobiliari, in analogia alla disciplina prevista per le vittime delle estorsioni e dell'usura.
        Con l'articolo 4, infine, si stabilisce la copertura finanziaria della legge.




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