XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1877




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Introduzione dell'assicurazione
obbligatoria).

        1. E' istituita l'assicurazione obbligatoria a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione di immobili ad uso abitativo, a carico delle ditte, imprese o cooperative costruttrici a garanzia dei promissari acquirenti.
        2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalitā di accensione e di estinzione della garanzia di cui al comma 1.
        3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 č trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro un mese dalla trasmissione.


Art. 2.

(Delega legislativa).

        1. Il Governo č delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, volto a prevedere una specifica disciplina a tutela dei promissari acquirenti nelle operazioni di compravendita immobiliare.
        2. Nell'esercizio della delega, di cui al comma 1, il Governo si atterrā ai seguenti princėpi e criteri direttivi:

                a) introdurre modifiche alla legislazione vigente in materia di fallimenti, compreso il codice di procedura civile e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, prevedendo:

                1) il trasferimento immediato dei diritti sul suolo a favore dell'acquirente;

                2) modalitā di progressivo trasferimento della proprietā dell'immobile man mano che le opere relative alla sua costruzione vengono eseguite;

                3) modalitā di pagamento sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

                4) modalitā di estinzione della garanzia, di cui all'articolo 1, sulla base dell'effettivo progressivo trasferimento della proprietā secondo le opere effettuate;

                5) esclusione dell'immobile oggetto del contratto in cui č parte il promissario acquirente dalla procedura concorsuale relativa all'imprenditore promissario venditore;

                b) estendere a tutti i casi di acquisto di immobile ad uso abitativo le tutele previste per l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili dal decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, e successive modificazioni;

                c) prevedere che il contratto preliminare di vendita debba contenere:

                1) la descrizione dell'immobile o della parte dell'immobile venduto;

                2) il prezzo e le modalitā di pagamento;

                3) il termine di consegna;

                4) la garanzia della costruzione ultimata dell'immobile o la previsione del rimborso dei versamenti effettuati in caso di risoluzione del contratto se i lavori non vengano ultimati o presentino vizi o difformitā;
                d) prevedere la responsabilitā dell'acquirente verso gli istituti di credito esclusivamente per la quota corrispondente del mutuo assunta dall'acquirente medesimo sulla base del contratto preliminare di acquisto;

                e) prevedere l'istituzione di un albo nazionale delle societā di costruzione, anche cooperative, e dei loro consorzi, competente a certificare l'inesistenza di procedimenti di fallimento o altre procedure concorsuali a carico dei rappresentanti delle medesime societā;

                f) razionalizzare le competenze in materia di vigilanza sulle cooperative di costruzione, unificando le competenze in materia anche mediante l'istituzione di una autoritā con funzioni di vigilanza, controllo e promozione.

        3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 č sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro un mese.


Art. 3

(Interventi di sostegno per gli acquirenti della prima
casa di abitazione).

        1. E' istituito un fondo nazionale volto ad erogare provvidenze ai promissari acquirenti di unitā immobiliari destinate a prima casa di abitazione il cui acquisto risulti pregiudicato, totalmente o parzialmente, dal dissesto finanziario dei soggetti venditori sottoposti a dichiarazione di fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, ammessi al concordato, o soggetti ad amministrazione controllata.
        2. Il fondo č destinato ad erogare contributi esclusivamente ai promissari acquirenti della prima casa di abitazione in relazione a unitā immobiliari non di lusso che presentino i seguenti ulteriori requisiti:

                a) nell'ambito del nucleo familiare convivente non vi siano soggetti proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze abitative familiari ubicata nel territorio della regione di residenza;

                b) si trovino nella condizione di aver perfezionato o di dover perfezionare l'acquisto di un alloggio da imprese, cooperative o ditte sottoposte a procedure concorsuali in corso o definite dopo il 31 dicembre 1995 ovvero debbano acquistare altro alloggio in quanto non vincitori dell'incanto relativo all'immobile originariamente oggetto dell'atto preliminare di acquisto.

        3. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalitā di erogazione del fondo.
        4. Le somme stanziate nel fondo sono attribuite, sulla base del regolamento di cui al comma 3, alle regioni, che provvedono all'emanazione dei bandi per l'erogazione concreta dei contributi ai nuclei familiari richiedenti.
        5. Le regioni possono integrare la quota del fondo assegnata con proprie risorse da determinare con provvedimento della giunta regionale e possono subentrare nelle posizioni giuridiche attive dei soggetti indennizzati il cui immobile sia stato oggetto di procedura concorsuale.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā prvisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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