XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1877
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'assicurazione
obbligatoria).
1. E' istituita l'assicurazione obbligatoria a garanzia
dell'ultimazione dei lavori di costruzione di immobili ad uso
abitativo, a carico delle ditte, imprese o cooperative
costruttrici a garanzia dei promissari acquirenti.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali, sono stabilite entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalitā di accensione e di
estinzione della garanzia di cui al comma 1.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 č trasmesso
alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro un mese dalla trasmissione.
Art. 2.
(Delega legislativa).
1. Il Governo č delegato ad adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del
lavoro e delle politiche sociali, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo, volto a prevedere una specifica disciplina a
tutela dei promissari acquirenti nelle operazioni di
compravendita immobiliare.
2. Nell'esercizio della delega, di cui al comma 1, il
Governo si atterrā ai seguenti princėpi e criteri
direttivi:
a) introdurre modifiche alla legislazione vigente
in materia di fallimenti, compreso il codice di procedura
civile e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, prevedendo:
1) il trasferimento immediato dei diritti sul suolo a
favore dell'acquirente;
2) modalitā di progressivo trasferimento della
proprietā dell'immobile man mano che le opere relative alla
sua costruzione vengono eseguite;
3) modalitā di pagamento sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori;
4) modalitā di estinzione della garanzia, di cui
all'articolo 1, sulla base dell'effettivo progressivo
trasferimento della proprietā secondo le opere effettuate;
5) esclusione dell'immobile oggetto del contratto in
cui č parte il promissario acquirente dalla procedura
concorsuale relativa all'imprenditore promissario
venditore;
b) estendere a tutti i casi di acquisto di
immobile ad uso abitativo le tutele previste per
l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di
beni immobili dal decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427,
e successive modificazioni;
c) prevedere che il contratto preliminare di
vendita debba contenere:
1) la descrizione dell'immobile o della parte
dell'immobile venduto;
2) il prezzo e le modalitā di pagamento;
3) il termine di consegna;
4) la garanzia della costruzione ultimata
dell'immobile o la previsione del rimborso dei versamenti
effettuati in caso di risoluzione del contratto se i lavori
non vengano ultimati o presentino vizi o difformitā;
d) prevedere la responsabilitā dell'acquirente
verso gli istituti di credito esclusivamente per la quota
corrispondente del mutuo assunta dall'acquirente medesimo
sulla base del contratto preliminare di acquisto;
e) prevedere l'istituzione di un albo nazionale
delle societā di costruzione, anche cooperative, e dei loro
consorzi, competente a certificare l'inesistenza di
procedimenti di fallimento o altre procedure concorsuali a
carico dei rappresentanti delle medesime societā;
f) razionalizzare le competenze in materia di
vigilanza sulle cooperative di costruzione, unificando le
competenze in materia anche mediante l'istituzione di una
autoritā con funzioni di vigilanza, controllo e promozione.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 č
sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari
competenti, che si esprimono entro un mese.
Art. 3
(Interventi di sostegno per gli acquirenti della prima
casa di abitazione).
1. E' istituito un fondo nazionale volto ad erogare
provvidenze ai promissari acquirenti di unitā immobiliari
destinate a prima casa di abitazione il cui acquisto risulti
pregiudicato, totalmente o parzialmente, dal dissesto
finanziario dei soggetti venditori sottoposti a dichiarazione
di fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, ammessi
al concordato, o soggetti ad amministrazione controllata.
2. Il fondo č destinato ad erogare contributi
esclusivamente ai promissari acquirenti della prima casa di
abitazione in relazione a unitā immobiliari non di lusso che
presentino i seguenti ulteriori requisiti:
a) nell'ambito del nucleo familiare convivente non
vi siano soggetti proprietari di altra abitazione adeguata
alle esigenze abitative familiari ubicata nel territorio della
regione di residenza;
b) si trovino nella condizione di aver
perfezionato o di dover perfezionare l'acquisto di un alloggio
da imprese, cooperative o ditte sottoposte a procedure
concorsuali in corso o definite dopo il 31 dicembre 1995
ovvero debbano acquistare altro alloggio in quanto non
vincitori dell'incanto relativo all'immobile originariamente
oggetto dell'atto preliminare di acquisto.
3. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, del
lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le
modalitā di erogazione del fondo.
4. Le somme stanziate nel fondo sono attribuite, sulla
base del regolamento di cui al comma 3, alle regioni, che
provvedono all'emanazione dei bandi per l'erogazione concreta
dei contributi ai nuclei familiari richiedenti.
5. Le regioni possono integrare la quota del fondo
assegnata con proprie risorse da determinare con provvedimento
della giunta regionale e possono subentrare nelle posizioni
giuridiche attive dei soggetti indennizzati il cui immobile
sia stato oggetto di procedura concorsuale.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā prvisionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.