XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1871
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende promuovere e sviluppare la conoscenza dei benefìci
che derivano dal coinvolgimento di animali da compagnia nel
trattamento di disagi o di patologie anche sociali e
relazionali dell'uomo.
Le attività e le terapie assistite dagli animali sono
degli interventi progettati, che si differenziano
fondamentalmente per la definizione degli obiettivi: nelle
attività assistite dagli animali (AAA) tali terapie sono
fondamentalmente di carattere educativo, ricreativo, ludico,
mentre nelle terapie assistite dagli animali (TAA) sono di
carattere sanitario/terapeutico.
La presenza degli animali accanto all'uomo può essere
considerata una salutare abitudine che consente di migliorare
situazioni di stress, stati di frustrazione o crisi di
umore. Il contatto, il rapporto con gli animali si è rivelato
efficace nella modifica degli stati effettivi, nel
miglioramento delle funzioni cognitive e dell'interazione
sociale, con effetti positivi sul comportamento sia a livello
neuropsicologico che psicosociale. Dal punto di vista
terapeutico la terapia assistita dagli animali può avere
effetti benefici su individui che necessitano di
riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli
effetti della cronicità.
Studi scientifici hanno dimostrato che nella
riabilitazione fisica che prevede il coinvolgimento
dell'animale, il paziente, soprattutto anziani e bambini,
risulta essere molto più motivato nel compiere il movimento
richiesto, la seduta è più divertente ed il recupero più
veloce.
Il coinvolgimento di animali ha inoltre una valenza
terapeutica significativa non solo nelle aree
dell'handicap psicofisico, ma in altre aree molto
importanti come i ritardi psico-intellettivi, la difficoltà di
apprendimento, nella terza età, nei soggetti
tossicodipendenti; ciò perché la presenza degli animali
stimola la fantasia, coinvolge la sfera cognitiva, favorisce i
rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un
miglioramento della capacità espressiva e una migliore
canalizzazione della aggressività.
L'obiettivo della proposta di legge è quello di
riconoscere l'utilità, in campo sociale, e la validità come
metodo di cura (in sinergia con rimedi specifici) delle
attività e delle terapie assistite dagli animali, considerato
che sia la letteratura scientifica in materia sia le
esperienze finora condotte hanno dato risultati tangibili; a
tale scopo, nell'articolo 1 si individuano le finalità da
raggiungere attraverso le attività e le terapie dagli animali
di cui si dà definizione all'articolo 2.
Si prevede, inoltre, agli articoli 3 e 4, l'istituzione di
una Commissione nazionale per le attività e le terapie
assistite dagli animali, composta da esperti delle diverse
discipline interessate, che provveda a: definire i criteri, le
condizioni, i requisiti in base ai quali le esperienze di AAA
e di TAA realizzate possano essere ammesse a valutazione e
trarre da tali progetti indicazioni per l'individuazione di
procedure standard; individuare le figure professionali
specifiche; predisporre un apposito regolamento da sottoporre
al Ministro della salute per la disciplina di ogni altro
aspetto riguardante le AAA e le TAA ai fini del riconoscimento
ufficiale di esse.
L'articolo 5, infine, concerne la copertura
finanziaria.