XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1871
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge definisce le attività e le terapie
assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi e ne
definisce l'applicazione, ne riconosce l'utilità in campo
sociale nonché la validità come possibile metodo di cura in
sinergia con altri rimedi specifici. La presente legge
promuove e sviluppa, pertanto, progetti di ricerca che
prevedono il coinvolgimento di animali da compagnia nel
trattamento di patologie o di disagi anche sociali e
relazionali dell'uomo.
Art. 2.
(Definizione delle attività e
delle terapie assistite dagli animali).
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli
interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo
di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da
professionisti o da volontari opportunamente formati, con
l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite
dal Ministero della salute con il regolamento di cui
all'articolo 4;
b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli
interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e
disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze
di patologie e di malesseri emozionali e psicologici,
praticati esclusivamente da medici professionisti con
comprovata esperienza, con l'aiuto di animali specificamente
educati o addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche,
individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e
valutate.
2. Le attività e le terapie assistite dagli animali
possono essere praticate presso ospedali, centri di
riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni
ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il
recupero di tossicodipendenti, o in altre strutture ritenute
idonee ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 3.
(Commissione nazionale per le attività
e le terapie assistite dagli animali).
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituita la Commissione nazionale per le attività e le
terapie assistite dagli animali, costituita:
a) da un rappresentante del Ministero della
salute;
b) dal presidente dell'Ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, dal presidente dell'Ordine dei medici
veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli
psicologi o da loro delegati;
c) da un rappresentante dell'istituto
zooprofilatico sperimentale scelto tra coloro che abbiano una
specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA;
d) da un operatore esperto del settore
dell'handicap con esperienza specifica nella
realizzazione di AAA e di TAA;
e) da un esperto di etologia;
f) da un esperto in zooantropologia;
g) dal presidente della Società italiana di
scienze comportamentali applicate (SISCA) o suo delegato.
Art. 4.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione di cui all'articolo 3 predispone un
regolamento per il riconoscimento delle AAA e delle TAA da
sottoporre per l'emanazione al Ministro della salute. Il
regolamento dovrà definire:
a) i criteri e le procedure per la certificazione
degli enti o associazioni abilitati ad erogare servizi di AAA
e TAA;
b) i requisiti professionali dei medici e del
personale volontario che opera nell'ambito degli enti o
associazioni di cui alla lettera a);
c) le procedure per la formazione e
l'aggiornamento professionale dei soggetti di cui alla lettera
b);
d) i requisiti per assicurare il benessere
psicofisico degli animali impiegati nell'ambito delle AAA e
delle TAA e le caratteristiche per l'impiego di tali animali
nelle medesime;
e) le procedure ed i protocolli per la
progettazione, realizzazione e valutazione dei programmi di
AAA e di TAA ammessi al finanziamento nonché i criteri per
l'ammissibilità dei progetti di AAA e di TAA ai fini
dell'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla presente
legge.
Art. 5.
(Finanziamento dei progetti
e copertura finanziaria).
1. Le domande di ammissione al finanziamento pubblico
possono essere presentate dai soggetti, sia pubblici che
privati, aventi le caratteristiche e i requisiti definiti dal
regolamento di cui all'articolo 4.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per gli anni 2002, 2003 e 2004, valutato in 2.500.000
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.