XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1871




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge definisce le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi e ne definisce l'applicazione, ne riconosce l'utilità in campo sociale nonché la validità come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici. La presente legge promuove e sviluppa, pertanto, progetti di ricerca che prevedono il coinvolgimento di animali da compagnia nel trattamento di patologie o di disagi anche sociali e relazionali dell'uomo.


Art. 2.

(Definizione delle attività e
delle terapie assistite dagli animali).

        1. Ai fini della presente legge si intendono:

            a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite dal Ministero della salute con il regolamento di cui all'articolo 4;

            b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l'aiuto di animali specificamente educati o addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate.

        2. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti, o in altre strutture ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.


Art. 3.

(Commissione nazionale per le attività
e le terapie assistite dagli animali).

        1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, costituita:

            a) da un rappresentante del Ministero della salute;

            b) dal presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente dell'Ordine dei medici veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;

            c) da un rappresentante dell'istituto zooprofilatico sperimentale scelto tra coloro che abbiano una specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA;

            d) da un operatore esperto del settore dell'handicap con esperienza specifica nella realizzazione di AAA e di TAA;

            e) da un esperto di etologia;

            f) da un esperto in zooantropologia;

            g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate (SISCA) o suo delegato.

Art. 4.

(Compiti della Commissione).

        1. La Commissione di cui all'articolo 3 predispone un regolamento per il riconoscimento delle AAA e delle TAA da sottoporre per l'emanazione al Ministro della salute. Il regolamento dovrà definire:

            a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o associazioni abilitati ad erogare servizi di AAA e TAA;

            b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell'ambito degli enti o associazioni di cui alla lettera a);

            c) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti di cui alla lettera b);

            d) i requisiti per assicurare il benessere psicofisico degli animali impiegati nell'ambito delle AAA e delle TAA e le caratteristiche per l'impiego di tali animali nelle medesime;

            e) le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione dei programmi di AAA e di TAA ammessi al finanziamento nonché i criteri per l'ammissibilità dei progetti di AAA e di TAA ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla presente legge.


Art. 5.

(Finanziamento dei progetti
e copertura finanziaria).

        1. Le domande di ammissione al finanziamento pubblico possono essere presentate dai soggetti, sia pubblici che privati, aventi le caratteristiche e i requisiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 4.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 2002, 2003 e 2004, valutato in 2.500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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