XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1870
Onorevoli Colleghi! - Da molti anni è emerso il
problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento
degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime
legislature si è più volte tentato di giungere
all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla
delicatezza e all'importanza del ruolo di cui tale figura
lavorativa è investita.
E' evidente infatti che quello di informare gli operatori
sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche,
in merito alla caratteristica e alle modalità di utilizzo dei
farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che
implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei
confronti del sistema sanitario e dei cittadini.
Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro
ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in
assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli
specificamente l'attività e, in particolare, a differenza
della maggior parte delle altre categorie professionali del
settore sanitario, non hanno un albo professionale.
La presente proposta di legge tiene conto delle
disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, che danno attuazione alla direttiva
92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano. A
tale decreto la presente proposta di legge non si sovrappone,
disciplinando aspetti da questo non considerati o prevedendo
opportune integrazioni su aspetti disciplinati solo su un
piano generale.
L'articolo 1 richiama l'applicabilità delle disposizioni e
delle definizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, che, in recepimento della direttiva 92/28/CEE, reca
attualmente la disciplina fondamentale in materia di
pubblicità dei medicinali per uso umano.
L'articolo 2 definisce l'informatore scientifico del
farmaco come colui che porta a conoscenza dei sanitari le
informazioni scientifiche sui farmaci, assicurandone il
periodico aggiornamento. E' inoltre compito dell'informatore
segnalare al responsabile del servizio scientifico
dell'impresa per cui svolge la propria attività le
osservazioni degli operatori sanitari sulle specialità
medicinali. Si mira in tale modo a garantire un continuo
interscambio di informazioni tra medici e aziende. Si
stabilisce con tale articolo la necessità che gli informatori
siano iscritti all'albo, disciplinato dagli articoli
successivi. Si demanda inoltre a successivi provvedimenti
l'individuazione dei titoli universitari richiesti per
l'esercizio della professione.
L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici
del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle
notizie ricevute in ragione del loro lavoro e prevede che le
industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere
all'albo degli informatori per svolgere le proprie attività di
propaganda e informazione. Al fine di agevolare le imprese di
dimensioni minori, è previsto che le industrie farmaceutiche
possano associarsi al fine di utilizzare il medesimo
informatore. Infine, si stabilisce che il rapporto di lavoro
degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione
collettiva di categoria.
Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la
composizione, l'articolazione e le funzioni dei collegi
provinciali degli informatori scientifici del farmaco, il cui
compito essenziale è la tenuta del relativo albo
provinciale.
Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina,
merita una segnalazione la possibilità di costituire collegi
interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti
nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di
carattere storico o geografico che ne giustifichino la
costituzione.
Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi
provinciali siano composti da nove informatori scientifici,
eletti dagli iscritti all'albo, e che ogni consiglio elegga al
proprio interno un presidente, un vice presidente, un
segretario e un tesoriere.
Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e
alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di curare
l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare
per la tutela della attività degli informatori e reprimere
ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e
favorire le iniziative volte al progresso culturale degli
iscritti. Ogni anno, in collaborazione con le università,
dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento
professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le
funzioni del presidente ed è prevista l'istituzione del
collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 10 istituisce il Consiglio nazionale dei
collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da
un rappresentante di ciascun collegio provinciale. Gli organi
del Consiglio nazionale sono individuati dall'articolo 11,
mentre l'articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui
spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici
tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle
imprese, all'espressione di pareri sui progetti di legge e di
regolamento, alla determinazione delle quote annuali dovute
dagli iscritti.
Dopo norme in materia di durata in carica e di
eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di
quello nazionale, con l'articolo 15 viene istituito l'albo
degli informatori scientifici del farmaco. Gli elementi che
devono essere indicati nell'albo sono individuati all'articolo
16, mentre l'articolo 17 fissa i requisiti per l'iscrizione e
l'articolo 18 individua le cause di cancellazione, tra cui si
segnala la cessazione dell'attività da almeno cinque anni.
L'articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano
depositate presso la cancelleria della corte d'appello, presso
il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della
giustizia e della salute, cui sono comunicate le variazioni
intervenute nell'albo stesso.
Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni
disciplinari. Esse possono consistere nell'avvertimento, nella
censura, nella sospensione dall'esercizio della professione
per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione
dall'albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio
provinciale nei confronti degli informatori che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità
professionali o che compromettano la propria reputazione o la
dignità del collegio.
L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase
di prima applicazione della legge, prevedendo che siano
considerati di diritto informatori scientifici del farmaco
tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo
continuativo per almeno due anni a decorrere dal 26 gennaio
1993, cioè la data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992.
Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti
dall'attuazione della legge siano a carico delle quote versate
dagli iscritti all'albo, e l'articolo 26 prevede l'emanazione,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di
un regolamento di esecuzione, anche per dettare le norme
relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei
consigli.