XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1870




        Onorevoli Colleghi! - Da molti anni è emerso il problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime legislature si è più volte tentato di giungere all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo di cui tale figura lavorativa è investita.
        E' evidente infatti che quello di informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alla caratteristica e alle modalità di utilizzo dei farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini.
        Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli specificamente l'attività e, in particolare, a differenza della maggior parte delle altre categorie professionali del settore sanitario, non hanno un albo professionale.
        La presente proposta di legge tiene conto delle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che danno attuazione alla direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano. A tale decreto la presente proposta di legge non si sovrappone, disciplinando aspetti da questo non considerati o prevedendo opportune integrazioni su aspetti disciplinati solo su un piano generale.
        L'articolo 1 richiama l'applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che, in recepimento della direttiva 92/28/CEE, reca attualmente la disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano.
        L'articolo 2 definisce l'informatore scientifico del farmaco come colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. E' inoltre compito dell'informatore segnalare al responsabile del servizio scientifico dell'impresa per cui svolge la propria attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle specialità medicinali. Si mira in tale modo a garantire un continuo interscambio di informazioni tra medici e aziende. Si stabilisce con tale articolo la necessità che gli informatori siano iscritti all'albo, disciplinato dagli articoli successivi. Si demanda inoltre a successivi provvedimenti l'individuazione dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione.
        L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle notizie ricevute in ragione del loro lavoro e prevede che le industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere all'albo degli informatori per svolgere le proprie attività di propaganda e informazione. Al fine di agevolare le imprese di dimensioni minori, è previsto che le industrie farmaceutiche possano associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore. Infine, si stabilisce che il rapporto di lavoro degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria.
        Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la composizione, l'articolazione e le funzioni dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, il cui compito essenziale è la tenuta del relativo albo provinciale.
        Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina, merita una segnalazione la possibilità di costituire collegi interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di carattere storico o geografico che ne giustifichino la costituzione.
        Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi provinciali siano composti da nove informatori scientifici, eletti dagli iscritti all'albo, e che ogni consiglio elegga al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
        Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di curare l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare per la tutela della attività degli informatori e reprimere ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e favorire le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti. Ogni anno, in collaborazione con le università, dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le funzioni del presidente ed è prevista l'istituzione del collegio dei revisori dei conti.
        L'articolo 10 istituisce il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da un rappresentante di ciascun collegio provinciale. Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle imprese, all'espressione di pareri sui progetti di legge e di regolamento, alla determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti.
        Dopo norme in materia di durata in carica e di eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di quello nazionale, con l'articolo 15 viene istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco. Gli elementi che devono essere indicati nell'albo sono individuati all'articolo 16, mentre l'articolo 17 fissa i requisiti per l'iscrizione e l'articolo 18 individua le cause di cancellazione, tra cui si segnala la cessazione dell'attività da almeno cinque anni.
        L'articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano depositate presso la cancelleria della corte d'appello, presso il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della giustizia e della salute, cui sono comunicate le variazioni intervenute nell'albo stesso.
        Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni disciplinari. Esse possono consistere nell'avvertimento, nella censura, nella sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione dall'albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio provinciale nei confronti degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio.
        L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione della legge, prevedendo che siano considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni a decorrere dal 26 gennaio 1993, cioè la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 541 del 1992.
        Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti dall'attuazione della legge siano a carico delle quote versate dagli iscritti all'albo, e l'articolo 26 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di esecuzione, anche per dettare le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli.




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