XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1870
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente
legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano
le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante attuazione della
direttiva n. 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992,
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
Art. 2.
1. Informatore scientifico del farmaco è colui che,
iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a
conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui
farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
emanato di concerto con il Ministro della salute, sono
definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della
professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo
conto dei titoli universitari acquisiti in base
all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio
2000, e dei successivi decreti ministeriali emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni.
2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco
comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del
servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità
medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante
interscambio di informazioni tra medici ed aziende.
Art. 3.
1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a
rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro
dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri
operatori sanitari.
2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di
propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli
informatori scientifici del farmaco e possono anche associarsi
al fine di utilizzare il medesimo informatore.
3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico del
farmaco è disciplinato dalla contrattazione collettiva tra la
categoria e le aziende di cui all'articolo 6-bis del
decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981.
Art. 4.
1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali
degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni
relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla
disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione
prevista dalla legge.
2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori
scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo
15 e residenti nella provincia.
3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco
residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre
ragioni di carattere storico o geografico, può essere
disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1
dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due
o più province limitrofe.
Art. 5.
1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per
ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei
collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco
eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui
all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione
territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio
segreto.
2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1
sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che
abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente
svolta.
Art. 6.
1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel
proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario
ed il tesoriere.
Art. 7.
1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le
seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo del collegio;
b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge
e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli
iscritti;
c) vigilare per la tutela dell'informatore
scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni
attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della
professione;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte
al progresso culturale degli iscritti;
e) collaborare con gli enti pubblici e privati che
operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione
dei provvedimenti che possono comunque interessare il
collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti
degli iscritti;
g) provvedere all'amministrazione dei beni di
pertinenza del collegio e proporre all'approvazione
dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
h) esercitare le altre attribuzioni demandategli
dalla legge;
i) designare i rappresentanti del collegio presso
il Consiglio nazionale.
2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del
Consiglio nazionale, ha cura annualmente di promuovere,
organizzare e sovraintendere un corso di formazione
professionale, in collaborazione con le università, per gli
informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del
collegio.
3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i
relativi programmi sono preventivamente comunicati al
Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli
orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.
Art. 8.
1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale
degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza
del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli
iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla
legge.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui
eventualmente delegate.
Art. 9.
1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici
del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti,
costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei
fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio,
riferendone all'assemblea.
Art. 10.
1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli
informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un
rappresentante per ogni collegio provinciale o
interprovinciale.
2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più
di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti
eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento
informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o
frazione di esso superiore alla metà.
Art. 11.
1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori
scientifici del farmaco elegge nel proprio seno il presidente,
il segretario, il tesoriere e cinque consiglieri, componenti
il comitato esecutivo.
2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa
altresì tre informatori scientifici del farmaco perché
esercitino la funzione di revisore dei conti.
Art. 12.
1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori
scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:
a) vigilare per la tutela della categoria degli
informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti
deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da
cui dipendono;
b) coordinare e promuovere le attività culturali
dei consigli dei collegi provinciali per favorire le
iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento
professionale per una qualificata e scientifica informazione,
nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla
formazione permanente degli informatori scientifici del
farmaco;
c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui
progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio
di informazione scientifica sui farmaci e la professione di
informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra
questione attinente ai collegi provinciali;
d) decidere sull'istituzione dei collegi
interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo
4;
e) decidere in via amministrativa sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali
in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui
ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle
elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi
provinciali dei revisori;
f) redigere il regolamento per la trattazione dei
ricorsi e degli affari di sua competenza;
g) determinare la misura delle quote annuali
dovute dagli iscritti.
Art. 13.
1. I componenti di ciascun consiglio del collegio
provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli
informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni
e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Art. 14.
1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e
11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se
iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le
condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.
Art. 15.
1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o
interprovinciale è istituito l'albo degli informatori
scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel
territorio compreso nella circoscrizione del collegio
stesso.
Art. 16.
1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il
cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il
domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il
titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è
determinata dalla data di iscrizione all'albo.
Art. 17.
1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione
europea;
b) godimento dei diritti civili;
c) possesso di uno dei titoli universitari di cui
al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 18.
1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel
provvedimento di cancellazione dall'albo:
a) per la perdita del godimento dei diritti
civili;
b) per condanna penale;
c) per cessazione dell'attività professionale da
almeno cinque anni;
d) per accertato esercizio di attività in altro
collegio professionale.
Art. 19.
1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato
dall'albo può, su sua richiesta, essere riammesso quando siano
cessate le ragioni che ne hanno determinato la
cancellazione.
2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di
condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere
proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
Art. 20.
1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere
depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei
consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della
corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i
predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio
nazionale dei collegi degli informatori scientifici del
farmaco e presso i Ministeri della giustizia e della
salute.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere
data comunicazione entro due mesi ai Ministri della giustizia
e della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al
procuratore generale della stessa corte d'appello ed al
Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici
del farmaco.
Art. 21.
1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici
del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al
decoro ed alla dignità professionali o di fatti che
compromettano la propria reputazione o la dignità del
collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Art. 22.
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione
motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui
all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse
sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione
per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un
anno;
d) la radiazione dall'albo.
Art. 23.
1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione,
cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali
e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso
giurisdizionale.
Art. 24.
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
sono considerati, di diritto, informatori scientifici del
farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo
continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1
dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere
iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita
richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.
Art. 25.
1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente
legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è conseguentemente
escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
Art. 26.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono dettate disposizioni per la sua esecuzione
e, in particolare, le disposizioni relative alle assemblee
degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi
provinciali e interprovinciali.