XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1869




        Onorevoli Colleghi! - L'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, così come altri interventi in campo genetico, sollevano dubbi e interrogativi tecnico-scientifici, etici e giuridici cui forse il Parlamento avrebbe dovuto dare risposte già da alcuni anni. Il fatto che ciò non è sinora avvenuto e la circostanza che l'Italia rimanga l'unico Paese europeo privo di una regolamentazione in materia, privo, quindi, di ogni regola e tutela, devono rendere tutti ancora più consapevoli del compito delicato cui siamo chiamati e delle aspettative che sono riposte nella discussione che si apre. La scienza, ma soprattutto le sue applicazioni tecnologiche, pongono all'umanità domande inedite, non solo per quanto attiene il rapporto tra ricerca, tecnologie, diritto e morale, ma più concretamente chiedono sino a che punto si può consentire all'iniziativa dell'uomo di modificare ciò che si considera, a torto o a ragione, "naturale" e se ciò che la scienza ci dice possibile deve essere sempre accettato dalla collettività.
        Cresce nella coscienza diffusa la consapevolezza che, sotto il principio dell'assunzione di responsabilità individuale, si possa diventare genitori naturali anche con l'aiuto della scienza e della tecnica applicate, che stanno conoscendo livelli di diffusione elevati.
        L'obiettivo della discussione non può certo essere quello di offrire risposte esaustive a queste domande, quanto piuttosto quello di soddisfare la necessità e l'urgenza, da più parti reclamate, di disciplinare le questioni che concretamente vengono poste dall'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, a partire dal più netto profilo sanitario e sociale.
        Più volte le collettività umane si sono trovate di fronte al compito di risolvere i quesiti posti dall'evoluzione della scienza, da quando, cioé, lo sviluppo scientifico ha fatto compiere negli ultimi due secoli un percorso al genere umano più rapido di quanto sia avvenuto nei millenni precedenti. Tale rapidità di scoperte scientifiche e di applicazioni tecnologiche ha trovato impreparato non solo il corpo normativo e istituzionale, ma, addirittura, la mente e la coscienza stessa delle donne e degli uomini, la consapevolezza e l'elaborazione culturale, come hanno fatto rilevare molti studiosi e, negli ultimi anni, i movimenti ambientalisti che hanno evidenziato i rischi di uno sviluppo privo di rispetto per gli esseri viventi e per l'ambiente.
        L'oggetto della discussione non è certo quello di stabilire se sia giusto o meno porre dei limiti alla ricerca scientifica. E' certo, però, che nel campo della procreazione medicalmente assistita, i traguardi raggiunti sono tali, ove applicati, da rimettere in discussione le forme sociali e i princìpi oggi prevalenti e fondanti le relazioni umane: maternità, paternità, rapporti di parentela, famiglia, serenità psichica e diritti del nato, liceità degli interventi sul corpo umano e in particolare della donna, rapporti di potere che si instaurano o diritti che ne derivano, sino alle più inquietanti ipotesi della clonazione umana o dell'eugenetica.
        Le polemiche e gli interrogativi, che si ripetono sugli organi di informazione a intervalli regolari, pongono questioni eticamente rilevanti: quale è il punto di equilibrio tra il diritto del singolo o della coppia a procreare; e tra quello della madre, del padre e del nascituro, da un punto di vista sia sanitario sia giuridico? E per quanto tempo uno Stato può ignorare l'esigenza di tutela della salute dei cittadini o il rischio di speculazioni sulla vita senza porre, anche in via amministrativa, regole precise sotto il profilo sanitario? E, ancora, fino a che punto lo Stato può regolamentare scelte e comportamenti così fortemente legati alla sfera privata dei singoli cittadini?
        Su tali problemi è opportuno che la discussione sia serena nella consapevolezza che i modi di sentire l'etica, la morale e i rapporti sociali cambiano in rapporto ai tempi, ai luoghi e alle culture, che, a loro volta sono in continua evoluzione; così come cambiano le leggi e le istituzioni che gli esseri umani si danno. Credo non si possa guardare ai secoli futuri come periodi statici sul piano sociale ed evolutivi solo sul piano scientifico.
        In Italia, in particolare, l'orientamento dell'opinione pubblica su questi grandi temi è stato ostacolato da una scarsa diffusione di elementari conoscenze scientifiche e da una frattura antica tra discipline scientifiche e umanistico-giuridiche.

Le risposte al problema della sterilità.

        Il tema della procreazione medicalmente assistita nasce come risposta della scienza prima e della tecnica poi ai problemi di sterilità della coppia, problema certo non nuovo, all'attenzione della scienza fino dal 1700.
        La procreazione medicalmente assistita fu praticata nella specie umana saltuariamente per lungo tempo: fino al 1927 si erano registrati 88 casi e dopo il 1930 l'uso se ne diffuse rapidamente, particolarmente nei Paesi anglosassoni, con i test-tube babies; durante la seconda guerra mondiale i soldati alleati al fronte inviavano il loro sperma per la fecondazione artificiale della moglie. Sia la Chiesa anglicana, con qualche dissenso, nel 1948, che Papa Pio XII, nel 1949, condannarono la pratica. Ma lo stesso Papa Pio XII, pur con i limiti di conoscenza e di espressione del contesto e dell'epoca, non escludeva la fecondazione in vivo omologa all'interno del matrimonio in cui il processo naturale venisse facilitato al fine di aiutare la trasmissione del seme. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita continuò a crescere, come è testimoniato dall'aumento dei casi giudiziari verificatisi negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, nonché in Italia (Roma, 1956, Padova, 1958).
        La procreazione medicalmente assistita era sino a quel momento in vivo; solo verso la metà degli anni '60 riprendevano le ricerche per la fecondazione in vitro, e nel 1970 la National academy of science degli Stati Uniti escludeva la possibilità di una gravidanza conseguente ad una fecondazione in vitro prima del 1995. La prima bambina nata con la tecnica della fecondazione in vitro è, invece, del 1978, a testimonianza della rapidità e della imprevedibilità dei tempi della ricerca e della sua applicazione.
        L'aumento della capacità tecnica dal 1978 ha enormemente sviluppato le possibilità di intervento ed oggi sono stati messi a punto numerosi metodi di procreazione medicalmente assistita.
        La ricerca scientifica, l'interesse dell'industria, come d'altronde in molti altri settori biomedici e non solo, nonché il miglioramento delle condizioni di vita e di salute della popolazione nei Paesi industrializzati, hanno fatto emergere il problema della sterilità come è successo per altre patologie mascherate dalla mortalità precoce o dall'arretratezza clinico-diagnostica.
        In Italia sono possibili stime solo approssimative dell'incidenza della sterilità.
        I dati pubblicati nel rapporto finale della Commissione di esperti del Ministero della sanità, istituita nel 1994, con il criterio di nessun concepimento dopo dodici mesi di rapporti non protetti, secondo il parametro utilizzato dai ricercatori italiani, stimano il 36,6 per cento di coppie sterili, percentuale che scende al 20,6 per cento in applicazione del parametro utilizzato dai ricercatori inglesi, che utilizza un criterio temporale di ventiquattro mesi; e che passa all'8,6 per cento in base al criterio basato sul numero di coppie che richiedono una consulenza specialistica.
        Le coppie cui è stata diagnosticata una causa di sterilità dopo almeno due anni di tentativi sono il 6,1 per cento. In base ai dati dell'ultimo censimento ISTAT del 1991 e alle stime citate, per un tasso di matrimoni pari allo 0,5 per cento della popolazione nazionale ci si aspettano ogni anno da 50mila a 70mila coppie sterili, di cui il 42 per cento (da 21mila a 29mila) richiedono consulenza e al 30 per cento delle quali viene diagnosticata una causa di sterilità (da 15mila a 21mila coppie).
        In Italia, ogni anno, 60 mila coppie circa non hanno concepito dopo due anni di rapporti non protetti, ma solo 26mila coppie circa richiedono consulenza dopo due anni di tentativi: è questo il bacino di utenza reale. Nella sterilità da cause sconosciute, le gravidanze spontanee oscillano tra il 22 e il 57 per cento dei casi seguiti e le tecniche di procreazione medicalmente assistita non funzionano meglio della natura: le quote di successo per tentativo non superano il 10-25 per cento.
        Dall'indeterminatezza dei dati emerge la necessità di attivare un sistema di sorveglianza centrale che permetta di riferire nel tempo l'evoluzione del fenomeno, caratterizzato da un continuo mutamento, quale presupposto irrinunciabile nella programmazione degli interventi di sanità pubblica.
        I dati dimostrano, inoltre, e con chiarezza, che ancora molto deve essere messo in atto nel campo della ricerca sperimentale ed epidemiologica per individuare i fattori di rischio per la salute riproduttiva maschile e femminile. Tra questi vanno citati l'esposizione professionale e non ad alcune sostanze chimiche, come i pesticidi, fattori fisici, come i campi elettromagnetici e il rumore, stress e fatica psico-fisica dovuti al lavoro o all'assenza di esso. Tra le cause che hanno determinato il ricorso alla procreazione medicalmente assistita si conferma il dato di un alto numero di infertilità idiopatiche. La citata Commissione ha colto l'esigenza di indagare la cause della sterilità e della infertilità, prevedendo una specifica disposizione di indirizzo.

I centri per l'applicazione delle tecniche: la situazione attuale.

        Il potenziale costo globale degli interventi applicati di procreazione medicalmente assistita, sul territorio nazionale, comprensivo di consulenza e diagnosi, è stato stimato, per il bacino di utenza reale, in 1.152.216 euro e in 2.661.814 euro per il bacino di utenza potenziale.
        E' noto, infatti, che le tecniche di fecondazione assistita, ancorché prive di disciplina legislativa, sono normalmente applicate in Italia, all'interno di centri pubblici e privati che rappresentano una significativa realtà.
        Molti, anche nel dibattito esterno, sono caduti nell'equivoco che con la nuova disciplina si introduca in Italia la possibilità di effettuare tecniche di fecondazione nuove o diverse da quelle attualmente praticate, come quelle che utilizzano i gameti di un donatore.
        In realtà, l'attuale situazione caratterizzata dalla mancanza di regolamentazione giuridica rende possibile qualsiasi intervento, senza alcuna tutela per l'embrione, per il bambino e per la corretta gestione socio-sanitaria del procedimento. L'obiettivo della proposta di legge è, appunto, quello di regolare questo fenomeno che il numero dei centri ci indica esteso ed in aumento.
        Secondo quanto affermato dal Ministro della salute Girolamo Sirchia in Commissione Affari sociali della Camera dei deputati nel luglio 2001, nella lista dell'Istituto superiore di sanità istituita con l'ordinanza 5 marzo 1997, risultavano iscritti 384 centri operanti in Italia, rispetto ai 258 registrati nel primo censimento delle strutture. A una verifica condotta dal gruppo di lavoro sulla crioconservazione degli embrioni dell'Istituto superiore di sanità, 124 centri hanno risposto di praticare attività di primo livello, ovverosia terapie per l'infertilità ed inseminazione con seme omologo fresco, 52 hanno sospeso l'attività e 4 centri sono risultati irrintracciabili. In 25 centri viene praticata la crioconservazione degli ovociti e in 73 la crioconservazione degli embrioni.
        La regolamentazione dei centri è tuttora affidata a due circolari ministeriali, adottate nel 1985 e nel 1987 dai Ministri della sanità pro tempore, Degan e Donat Cattin. La prima si limita a non consentire l'effettuazione della fecondazione eterologa nei centri del Servizio sanitario nazionale (SSN), previsione discutibile in quanto priva di fondamento legislativo e che nei fatti ha favorito lo sviluppo dei soli centri privati. La seconda, auspicando la rapida definizione di un'organica disciplina legislativa in materia (nel 1987!) regolamenta la raccolta di seme a fini di fecondazione con intervento di un donatore, rinviando ad atti successivi, mai peraltro adottati, la definizione dei requisiti dei centri. L'applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa è pertanto attualmente lecita, riconosciuta da uno dei due atti a contenuto normativo vigenti, ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi.
        Il Parlamento ha compiuto più tentativi di disciplinare la materia, a decorrere dalla III legislatura, senza peraltro mai riuscire a definire un testo unificato, base per la discussione in Assemblea.

La fase istruttoria.

        Con la presentazione di questo testo si è voluto cogliere un doppio obiettivo. Innanzitutto non disperdere il lungo lavoro di elaborazione svolto nella XIII legislatura dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati presieduta dalla proponente, per raggiungere, con il testo presentato allora all'attenzione dell'Aula, e che viene ripresentato oggi sostanzialmente identico, un punto di equilibrio tra le diverse sensibilità e orientamenti presenti nel Paese. In secondo luogo denunciare come una forzatura, addirittura una rottura del punto di equilibrio raggiunto, il consentire qualunque altra modifica venisse proposta in senso restrittivo dell'accesso alle nuove tecniche di cura dell'infertilità.
        La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati nella XIII legislatura, considerata la complessità della materia oggetto dell'intervento legislativo, deliberò di procedere ad un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il cui programma fu elaborato intorno a quattro filoni di approfondimento - il primo riguardante gli aspetti etici, il secondo gli aspetti scientifici, il terzo riguardante strettamente l'applicazione delle tecniche, il quarto gli aspetti giuridici - in relazione ai quali sono stati individuati soggetti singoli ed associati chiamati a riferire in ordine a ciascun profilo di riferimento.
        Le questioni etiche sono state approfondite attraverso il contributo non solo degli organismi consultivi nazionali ed europei - il Comitato nazionale di bioetica ed il Comitato consultivo per la bioetica della Commissione delle Comunità europee (sedute, rispettivamente, del 19 e del 24 giugno 1997) - e dei rappresentanti di istituti di ricerca e di studio - Istituto di bioetica dell'università cattolica del Sacro cuore e Consulta di bioetica (sedute, rispettivamente, del 19 e del 24 giugno 1997) - ma anche attraverso l'ascolto diretto dei rappresentanti delle Chiese: sono, infatti, intervenuti i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, dell'Unione delle comunità ebraiche, della Federazione delle Chiese evangeliche, del centro islamico culturale italiano (sedute del 1^ e dell'8 luglio 1997).
        Gli aspetti di tipo scientifico, relativi essenzialmente alla prevenzione delle malattie genetiche ed ereditarie, agli interventi diagnostici e terapeutici sugli embrioni, con particolare riguardo ai limiti dei cosiddetti "screening genetici", alle stesse prospettive delle terapie geniche, che appaiono attualmente non ancora raffrontabili con le possibilità offerte dai miglioramenti delle diagnosi, unitamente alle questioni attinenti la clonazione, sono stati affrontati attraverso le audizioni di alcuni esperti di genetica e di citogenetica - professori Brambati, Dalla Piccola, Forabosco e Larizza - di un rappresentante del Consiglio nazionale della ricerca, professor Cosmi (seduta dell'11 settembre 1997) e del professor Renato Dulbecco (seduta del 14 ottobre 1997). Ovviamente, nel corso delle audizioni citate, che hanno rappresentato un raro momento di incontro diretto tra scienza e politica, è stata affrontata anche la questione relativa all'embrione.
        Gli aspetti riguardanti strettamente l'applicazione delle tecniche sono stati affrontati con le diverse "categorie" di soggetti interessati, da una parte gli operatori e dall'altra i destinatari, le donne che concretamente si sottopongono agli interventi di maternità assistita raccolte nelle associazioni, anche di familiari, che operano in questo settore. La Commissione ha, quindi, proceduto alla audizione della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (seduta del 15 luglio 1997), dei rappresentanti del CECOS, dell'EFRA, dell'ESHRE, e della SIFES, cioé delle associazioni dei centri attualmente operanti sul territorio nazionale, dei rappresentanti delle associazioni "Madre provetta", "Ape sapiente" e "Hera" (sedute del 10 settembre 1997), dei rappresentanti delle società scientifiche interessate - società italiana di pediatria, di neonatologia, di medicina perinatale, di ginecologia e ostetricia, di pediatria preventiva e sociale, SIGO (seduta del 10 settembre 1997), nonché dell'Istituto superiore di sanità, chiamato a fornire sia i dati relativi ai centri operanti, censiti in base all'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, sia a rappresentare i dati relativi alla diffusione della infertilità e della sterilità (seduta del 17 settembre 1997).
        Infine, gli aspetti di tipo giuridico sono stati approfonditi con il professor Vercellone, presidente della corte di appello di Venezia (seduta del 16 settembre).
        L'elaborazione del testo che arrivò allora all'attenzione della Camera dei deputati, è stata accompagnata da alcuni incontri informali, tra i quali voglio ricordare quello con il Forum delle associazioni familiari e degli operatori sanitari che ad essa fanno riferimento, nonché con alcune associazioni di donne, che volevano espressamente ribadire il punto di osservazione del pensiero femminile. Ritengo dunque utile, in questa legislatura, ripresentare all'attenzione della Camera dei deputati quel testo, con alcuni aggiornamenti doverosi, che fu frutto di attenta e ponderata riflessione da parte di tutte le forze politiche rappresentate nella XII Commissione.

La legislazione straniera.

        Le questioni etiche aperte dalla applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono state risolte in vario modo dalle legislazioni degli altri Paesi ed affrontate anche dal Consiglio europeo.
        Premessa l'esigenza di una regolamentazione internazionale della materia, in mancanza della quale la efficacia della disciplina nazionale risulterebbe ridotta, desidero richiamare i punti più controversi delle singole normative nazionali adottate in Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Danimarca, Norvegia, Austria, Svizzera, Ungheria, Israele, Brasile, Australia e negli Stati Uniti, dove la materia è regolata in modo diverso nei vari Stati.
        Le questioni principali sembrano poter essere ricondotte alle seguenti:

            a) diritto all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita: donna singola, coppia sposata o convivente;

            b) fecondazione in vitro al di fuori del corpo della donna;

            c) intervento omologo, con gameti del partner, o eterologo, con gameti di un donatore esterno alla coppia;

            d) possibilità di donazione di ovociti da parte della donna;

            e) congelamento (crioconservazione) dell'embrione. Nella fecondazione in vitro è necessario produrre un certo numero di embrioni, detti "sopranumerari", per aumentare le possibilità di impianto in utero degli stessi, e utilizzazione degli embrioni sovranumerari (eventualmente a scopo di ricerca);

            f) possibilità di effettuare interventi diagnostici o terapeutici sull'embrione;

            g) maternità surrogata: una donna che porterà a termine la gravidanza mette a disposizione il proprio utero per consentire l'impianto di un embrione sviluppato dopo fecondazione in vitro.

        Le soluzione adottate dalle legislazioni dei Paesi citati sono, ovviamente, diverse.
        Per quanto riguarda, ad esempio, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tutti i Paesi prevedono la possibilità di ricorso a tali tecniche da parte delle coppie unite in matrimonio o in un "analogo rapporto di convivenza", come si esprime, in particolare, la legge austriaca. La Gran Bretagna e la Spagna prevedono inoltre che possano accedere alle tecniche le donne singole. In verità tutte le legislazioni esaminate attribuiscono il diritto soggettivo direttamente in capo alla donna, a condizione tuttavia che la stessa sia in possesso di determinati requisiti tra i quali, appunto, quello di essere unita in matrimonio ovvero convivente in modo stabile, come ad esempio è previsto dalla normativa francese.
        Analogamente tutti i Paesi richiamati ammettono il ricorso, secondo modalità di volta in volta diverse, alle tecniche di procreazione sia omologhe che eterologhe. Il testo approvato dalla XII Commissione nella XIII legislatura, sebbene più restrittivo, fa riferimento principalmente alla legislazione francese, che prevede il ricorso all'eterologa nel caso in cui un'"assistenza medica alla procreazione senza ricorso ad un terzo donatore non può riuscire" e ne precisa ulteriormente le condizioni.
        Per quanto riguarda, invece, i divieti il testo approvato dalla Commissione si pone in modo molto più rigido rispetto alle legislazioni degli altri Paesi e, per quanto riguarda la tutela degli embrioni, dà piena attuazione ai princìpi della Convenzione di bioetica del Consiglio d'Europa del 1996. Il maggiore rigore si manifesta non solo per il divieto di sperimentazione sugli embrioni o della clonazione, ma anche per le forme di procreazione atipiche, come la maternità surrogata o la fecondazione post mortem. Su questi aspetti il quadro normativo straniero è molto frammentato. Sia la Gran Bretagna che la Spagna, ad esempio, consentono la fecondazione post mortem sia pure a determinate condizioni. Sempre la Gran Bretagna sanziona solo con la nullità gli accordi di surroga della maternità e consente anche la produzione, previa autorizzazione, di embrioni a scopi non procreativi, ma esclusivamente di ricerca.

Il contenuto del testo.

        Il testo tiene nella dovuta considerazione gli indirizzi legislativi dei principali Paesi europei che hanno disciplinato la materia, come la Francia, l'Austria, la Spagna, la Gran Bretagna, la Svezia e la Germania, che pure è intervenuta solo in forma indiretta.
        In particolare, sulle questioni che più hanno animato la discussione, la Commissione ha operato scelte che, per un verso, sono in linea con la disciplina degli altri Paesi richiamati e, per altro verso, ne rappresentano una compiuta evoluzione in ragione del fatto che la nostra legge viene buona ultima rispetto alle altre e può avvalersi, quindi, di ulteriori dati di esperienza.

            1) statuto delle tecniche: la procreazione medicalmente assistita non rappresenta un modo alternativo di procreare, ma un rimedio alla sterilità o alla infertilità, qualora altri metodi terapeutici abbiano fallito o non siano risultati idonei;

            2) tutela del nascituro: la tutela del nascituro rappresenta l'interesse primario da perseguire. Conseguentemente, i nati a seguito di fecondazione assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della coppia e non sono ammessi l'azione di disconoscimento di paternità né l'anonimato della madre;

            3) consenso informato: l'applicazione delle tecniche è consentita previo obbligatorio consenso informato, sottoscritto dai componenti della coppia. Il consenso non attiene esclusivamente alle conseguenze di carattere sanitario, pure rilevanti - si pensi alla sindrome da iperstimolazione ovarica, ai rischi dell'anestesia, alle complicanze legate agli atti operativi, in particolare complicazioni emorragiche o lesioni di organi, ovvero a quelle infettive e al rischio di abortività valutato attorno al 20-30 per cento, alle gravidanze extrauterine, all'elevata incidenza di gravidanze plurigemine e alla relativa mortalità in utero o alle patologie neonatali e all'aumento della patologia materna correlata - ma anche agli effetti psicologici sulla coppia ed alle conseguenze di natura giuridica: la sottoscrizione del consenso, infatti, si pone quale prericonoscimento del nascituro. Il consenso può essere revocato da ciascuno dei soggetti fino al momento di fecondazione dell'ovulo;

            4) accesso alle tecniche: possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita coppie di sesso diverso, maggiorenni, sposate o stabilmente conviventi, in età potenzialmente fertile.
        Rimane, invece, vivace il dibattito riguardante l'ammissibilità alle tecniche delle donne sole. Se, da una parte, la possibilità di una donna singola di avere un figlio contrasta con il diritto dello stesso ad avere due genitori, resta aperta la contraddizione con l'oggettivo diritto della donna singola non sterile, che può generare anche in assenza del riconoscimento da parte del padre. E' da considerare, inoltre, ancora non esaurito, e non solo nella legislazione del nostro Paese, il dibattito su come corrispondere al desiderio di maternità di una donna che abbia perso il suo compagno quando, dopo la sottoscrizione come coppia del consenso informato, non si sia ancora in presenza di una gravidanza ma ci sia la possibilità di utilizzare materiale biologico già prelevato per completare il percorso di procreazione assistita già avviato e concretizzare un progetto di vita condiviso, come può purtroppo accadere anche nel decorso di una gravidanza naturale;

            5) tecniche di procreazione medicalmente assistita consentite: il testo privilegia nettamente le tecniche di fecondazione omologa e consente di ricorrere a quelle di fecondazione eterologa, con donatore estraneo alla coppia, solo in caso di impossibilità di fecondazione omologa o di sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili, al termine di un percorso di consapevolezza costruito sul consenso informato.
        Il ricorso alle tecniche che usano i gameti di un terzo donatore è ampliamente consentito dalle legislazioni dei Paesi europei. Il testo le ammette dopo il consenso informato e con regole precise per evitare ogni "abuso" di questa tecnica che sicuramente crea a noi tutti dubbi e molti problemi, ma che sarebbe certo limitativo delle libertà soggettive della coppia impedire, ferma restando la libertà di scelta e la necessità terapeutica.
        La donazione dei gameti, volontaria e gratuita, avviene, previo consenso informato, esclusivamente nei centri pubblici autorizzati, che saranno iscritti in un pubblico registro. Deve essere accertata l'idoneità del donatore in modo da escludere patologie infettive ereditarie. Potranno essere usate esclusivamente le tecniche indicate dal Ministro della salute, tramite apposite linee guida, da aggiornare costantemente con riferimento alla evoluzione tecnico-scientifica, che sicuramente può offrire risposte efficaci, se non addirittura soluzioni, ai problemi etici più rilevanti;

            6) autorizzazione alle strutture: le strutture nelle quali si praticano le tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere previamente autorizzare dalle regioni ed essere iscritte in appositi registri.
        Condizione per la concessione della autorizzazione è il possesso di specifici requisiti tecnici, organizzativi e del personale;

            7) divieto di sperimentazione sugli embrioni. Misure di tutela: Un quesito che si pone in modo obbligato alla riflessione, a prescindere dalle diverse fedi o culture, è se ogni cellula della linea germinale fecondata sia identificabile come un individuo. La biologia ricorda quale sia la peculiarità dello sviluppo dei mammiferi e che circa i due terzi degli ovuli fecondati non arrivano naturalmente ad impiantarsi nel corpo uterino sia in natura che a seguito della applicazione di una tecnica di procreazione medicalmente assistita. Si potrebbe, pertanto, affermare che siamo in presenza di un insieme di passaggi, diversamente significativi, un continuum, che in assenza di eventi che ostacolino questo processo, manifestano un mutamento di qualità che corrisponde ad un progetto di vita, individuale, unico e irripetibile. In primo luogo si prevede, pertanto, il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione sugli embrioni.
        La ricerca clinica è, inoltre, consentita esclusivamente a fini terapeutici e diagnostici.
        Le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono demandate ad un decreto del Ministro della salute da emanare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge. Sono vietati il prelievo di gameti post mortem ed il trasferimento in utero di un gamete o di un embrione successivamente alla morte di uno dei soggetti della coppia, quando non si sia avviato in vita un percorso terapeutico dell'infertilità di coppia con la sottoscrizione del consenso informato. E' vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre. E' vietato qualsiasi processo di clonazione umana;

            7) obiezione di coscienza: il personale sanitario e ausiliario non è tenuto a prendere parte alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, qualora sollevi obiezione di coscienza. Si riconosce, pertanto, accogliendo alcune sollecitazioni emerse durante le audizioni, al personale sanitario il diritto ad autodeterminarsi nella applicazione di tecniche che possono sollevare problemi di coscienza;

            8) sistema sanzionatorio: gli articoli 17 e 18 disegnano un articolato e severo sistema sanzionatorio che prevede misure di carattere penale per la violazione delle disposizioni di maggiore rilievo, a carico degli operatori sanitari, e sanzioni di carattere amministrativo che contemplano anche la revoca dell'autorizzazione per la struttura sanitaria all'interno della quale si realizza il fatto illecito.

        Le questioni più complesse affrontate nel testo attengono ai risvolti sanitari, etici e giuridici della donazione di gameti maschili e femminili, al numero consentito di donazioni per gravidanza, alla necessità di conservare o meno i dati relativi ai donatori, all'inseminazione o alla fecondazione in vitro eterologa, alla ricerca selettiva di patologie nel patrimonio genetico a fini preventivi, alla individuazione del numero di embrioni necessari al fine dell'efficacia del trattamento, alla definizione di coppia, all'intervento a scopo terapeutico e diagnostico e alla ricerca su embrioni. La procreazione medicalmente assistita deve avvenire in centri sanitari autorizzati con personale competente; è opportuno vietare ogni speculazione economica sulla cessione dei gameti maschili e femminili; si devono prevedere indagini genetiche per prevenire malformazioni e malattie, ma nessun intervento è ammesso relativamente al sesso del nascituro o alla selezione di sue caratteristiche; si devono altresì escludere in via generale il disconoscimento di paternità e garantire il diritto dei nati, prevedere il limite di età per le donne legato all'età feconda o a casi di menopausa precoce, e prevedere la procreazione medicalmente assistita per casi in cui sia stata diagnosticata la sterilità o per cui vi sia reale pericolo di trasmissione di gravi malattie, l'obbligo al consenso informato da parte dei medici verso chi intende sottoporsi alla procreazione medicalmente assistita in tutte le sue fasi, il divieto di produzione di embrioni al solo fine della ricerca.
        Si ribadisce, inoltre, il divieto di produzione di ibridi, chimere, ectogenesi e di clonazione umana, nonché sulla maternità surrogata che lede il diritto del neonato ad una vita intrauterina e contrasta con gli aspetti biopsicologici che questa comporta. Anche la possibilità di procreazione assistita post mortem non rientra tra le opzioni accettabili per la preoccupazione di garantire il diritto del minore ad avere entrambi i genitori.
        Ritengo inoltre rilevante sottolineare la rilevanza degli interventi di procreazione medicalmente assistita ai fini della tutela dell'articolo 32 della Costituzione, con particolare riferimento al dibattito sulla rimborsabilità o meno a carico del SSN delle prestazioni sanitarie in questo campo.
        Se, in base alla definizione di salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, la stessa "è uno stato di completo benessere psichico, fisico e sociale", la sterilità è una malattia e, quindi, la procreazione medicalmente assistita una risposta di natura terapeutica.
        Tuttavia, come osservato da alcuni, tale caso è solo quello della sterilità o infertilità secondaria ad altre patologie, mentre non trattandosi di una "degenerazione che debilita sul piano fisico ed organico, anche se può essere fonte di serie sofferenze psicologiche", non può essere considerato un evento patologico, anche in ragione del fatto che non tutti gli esseri umani desiderano essere fecondi. La procreazione medicalmente assistita è dunque un atto medico che, come si è detto, presenta dei potenziali rischi per la salute e in quanto tale va necessariamente ricondotto, una volta scelto, tra i diritti tutelati.




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