XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1869
Onorevoli Colleghi! - L'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, così come altri
interventi in campo genetico, sollevano dubbi e interrogativi
tecnico-scientifici, etici e giuridici cui forse il Parlamento
avrebbe dovuto dare risposte già da alcuni anni. Il fatto che
ciò non è sinora avvenuto e la circostanza che l'Italia
rimanga l'unico Paese europeo privo di una regolamentazione in
materia, privo, quindi, di ogni regola e tutela, devono
rendere tutti ancora più consapevoli del compito delicato cui
siamo chiamati e delle aspettative che sono riposte nella
discussione che si apre. La scienza, ma soprattutto le sue
applicazioni tecnologiche, pongono all'umanità domande
inedite, non solo per quanto attiene il rapporto tra ricerca,
tecnologie, diritto e morale, ma più concretamente chiedono
sino a che punto si può consentire all'iniziativa dell'uomo di
modificare ciò che si considera, a torto o a ragione,
"naturale" e se ciò che la scienza ci dice possibile deve
essere sempre accettato dalla collettività.
Cresce nella coscienza diffusa la consapevolezza che,
sotto il principio dell'assunzione di responsabilità
individuale, si possa diventare genitori naturali anche con
l'aiuto della scienza e della tecnica applicate, che stanno
conoscendo livelli di diffusione elevati.
L'obiettivo della discussione non può certo essere quello
di offrire risposte esaustive a queste domande, quanto
piuttosto quello di soddisfare la necessità e l'urgenza, da
più parti reclamate, di disciplinare le questioni che
concretamente vengono poste dall'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, a partire dal più
netto profilo sanitario e sociale.
Più volte le collettività umane si sono trovate di fronte
al compito di risolvere i quesiti posti dall'evoluzione della
scienza, da quando, cioé, lo sviluppo scientifico ha fatto
compiere negli ultimi due secoli un percorso al genere umano
più rapido di quanto sia avvenuto nei millenni precedenti.
Tale rapidità di scoperte scientifiche e di applicazioni
tecnologiche ha trovato impreparato non solo il corpo
normativo e istituzionale, ma, addirittura, la mente e la
coscienza stessa delle donne e degli uomini, la consapevolezza
e l'elaborazione culturale, come hanno fatto rilevare molti
studiosi e, negli ultimi anni, i movimenti ambientalisti che
hanno evidenziato i rischi di uno sviluppo privo di rispetto
per gli esseri viventi e per l'ambiente.
L'oggetto della discussione non è certo quello di
stabilire se sia giusto o meno porre dei limiti alla ricerca
scientifica. E' certo, però, che nel campo della procreazione
medicalmente assistita, i traguardi raggiunti sono tali, ove
applicati, da rimettere in discussione le forme sociali e i
princìpi oggi prevalenti e fondanti le relazioni umane:
maternità, paternità, rapporti di parentela, famiglia,
serenità psichica e diritti del nato, liceità degli interventi
sul corpo umano e in particolare della donna, rapporti di
potere che si instaurano o diritti che ne derivano, sino alle
più inquietanti ipotesi della clonazione umana o
dell'eugenetica.
Le polemiche e gli interrogativi, che si ripetono sugli
organi di informazione a intervalli regolari, pongono
questioni eticamente rilevanti: quale è il punto di equilibrio
tra il diritto del singolo o della coppia a procreare; e tra
quello della madre, del padre e del nascituro, da un punto di
vista sia sanitario sia giuridico? E per quanto tempo uno
Stato può ignorare l'esigenza di tutela della salute dei
cittadini o il rischio di speculazioni sulla vita senza porre,
anche in via amministrativa, regole precise sotto il profilo
sanitario? E, ancora, fino a che punto lo Stato può
regolamentare scelte e comportamenti così fortemente legati
alla sfera privata dei singoli cittadini?
Su tali problemi è opportuno che la discussione sia serena
nella consapevolezza che i modi di sentire l'etica, la morale
e i rapporti sociali cambiano in rapporto ai tempi, ai luoghi
e alle culture, che, a loro volta sono in continua evoluzione;
così come cambiano le leggi e le istituzioni che gli esseri
umani si danno. Credo non si possa guardare ai secoli futuri
come periodi statici sul piano sociale ed evolutivi solo sul
piano scientifico.
In Italia, in particolare, l'orientamento dell'opinione
pubblica su questi grandi temi è stato ostacolato da una
scarsa diffusione di elementari conoscenze scientifiche e da
una frattura antica tra discipline scientifiche e
umanistico-giuridiche.
Le risposte al problema della sterilità.
Il tema della procreazione medicalmente assistita nasce
come risposta della scienza prima e della tecnica poi ai
problemi di sterilità della coppia, problema certo non nuovo,
all'attenzione della scienza fino dal 1700.
La procreazione medicalmente assistita fu praticata nella
specie umana saltuariamente per lungo tempo: fino al 1927 si
erano registrati 88 casi e dopo il 1930 l'uso se ne diffuse
rapidamente, particolarmente nei Paesi anglosassoni, con i
test-tube babies; durante la seconda guerra mondiale i
soldati alleati al fronte inviavano il loro sperma per la
fecondazione artificiale della moglie. Sia la Chiesa
anglicana, con qualche dissenso, nel 1948, che Papa Pio XII,
nel 1949, condannarono la pratica. Ma lo stesso Papa Pio XII,
pur con i limiti di conoscenza e di espressione del contesto e
dell'epoca, non escludeva la fecondazione in vivo
omologa all'interno del matrimonio in cui il processo naturale
venisse facilitato al fine di aiutare la trasmissione del
seme. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita continuò a crescere, come è testimoniato
dall'aumento dei casi giudiziari verificatisi negli Stati
Uniti, in Gran Bretagna, nonché in Italia (Roma, 1956, Padova,
1958).
La procreazione medicalmente assistita era sino a quel
momento in vivo; solo verso la metà degli anni '60
riprendevano le ricerche per la fecondazione in vitro, e
nel 1970 la National academy of science degli Stati
Uniti escludeva la possibilità di una gravidanza conseguente
ad una fecondazione in vitro prima del 1995. La prima
bambina nata con la tecnica della fecondazione in vitro
è, invece, del 1978, a testimonianza della rapidità e della
imprevedibilità dei tempi della ricerca e della sua
applicazione.
L'aumento della capacità tecnica dal 1978 ha enormemente
sviluppato le possibilità di intervento ed oggi sono stati
messi a punto numerosi metodi di procreazione medicalmente
assistita.
La ricerca scientifica, l'interesse dell'industria, come
d'altronde in molti altri settori biomedici e non solo, nonché
il miglioramento delle condizioni di vita e di salute della
popolazione nei Paesi industrializzati, hanno fatto emergere
il problema della sterilità come è successo per altre
patologie mascherate dalla mortalità precoce o
dall'arretratezza clinico-diagnostica.
In Italia sono possibili stime solo approssimative
dell'incidenza della sterilità.
I dati pubblicati nel rapporto finale della Commissione di
esperti del Ministero della sanità, istituita nel 1994, con il
criterio di nessun concepimento dopo dodici mesi di rapporti
non protetti, secondo il parametro utilizzato dai ricercatori
italiani, stimano il 36,6 per cento di coppie sterili,
percentuale che scende al 20,6 per cento in applicazione del
parametro utilizzato dai ricercatori inglesi, che utilizza un
criterio temporale di ventiquattro mesi; e che passa all'8,6
per cento in base al criterio basato sul numero di coppie che
richiedono una consulenza specialistica.
Le coppie cui è stata diagnosticata una causa di sterilità
dopo almeno due anni di tentativi sono il 6,1 per cento. In
base ai dati dell'ultimo censimento ISTAT del 1991 e alle
stime citate, per un tasso di matrimoni pari allo 0,5 per
cento della popolazione nazionale ci si aspettano ogni anno da
50mila a 70mila coppie sterili, di cui il 42 per cento (da
21mila a 29mila) richiedono consulenza e al 30 per cento delle
quali viene diagnosticata una causa di sterilità (da 15mila a
21mila coppie).
In Italia, ogni anno, 60 mila coppie circa non hanno
concepito dopo due anni di rapporti non protetti, ma solo
26mila coppie circa richiedono consulenza dopo due anni di
tentativi: è questo il bacino di utenza reale. Nella sterilità
da cause sconosciute, le gravidanze spontanee oscillano tra il
22 e il 57 per cento dei casi seguiti e le tecniche di
procreazione medicalmente assistita non funzionano meglio
della natura: le quote di successo per tentativo non superano
il 10-25 per cento.
Dall'indeterminatezza dei dati emerge la necessità di
attivare un sistema di sorveglianza centrale che permetta di
riferire nel tempo l'evoluzione del fenomeno, caratterizzato
da un continuo mutamento, quale presupposto irrinunciabile
nella programmazione degli interventi di sanità pubblica.
I dati dimostrano, inoltre, e con chiarezza, che ancora
molto deve essere messo in atto nel campo della ricerca
sperimentale ed epidemiologica per individuare i fattori di
rischio per la salute riproduttiva maschile e femminile. Tra
questi vanno citati l'esposizione professionale e non ad
alcune sostanze chimiche, come i pesticidi, fattori fisici,
come i campi elettromagnetici e il rumore, stress e
fatica psico-fisica dovuti al lavoro o all'assenza di esso.
Tra le cause che hanno determinato il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita si conferma il dato di un
alto numero di infertilità idiopatiche. La citata Commissione
ha colto l'esigenza di indagare la cause della sterilità e
della infertilità, prevedendo una specifica disposizione di
indirizzo.
I centri per l'applicazione delle tecniche: la situazione
attuale.
Il potenziale costo globale degli interventi applicati di
procreazione medicalmente assistita, sul territorio nazionale,
comprensivo di consulenza e diagnosi, è stato stimato, per il
bacino di utenza reale, in 1.152.216 euro e in 2.661.814 euro
per il bacino di utenza potenziale.
E' noto, infatti, che le tecniche di fecondazione
assistita, ancorché prive di disciplina legislativa, sono
normalmente applicate in Italia, all'interno di centri
pubblici e privati che rappresentano una significativa
realtà.
Molti, anche nel dibattito esterno, sono caduti
nell'equivoco che con la nuova disciplina si introduca in
Italia la possibilità di effettuare tecniche di fecondazione
nuove o diverse da quelle attualmente praticate, come quelle
che utilizzano i gameti di un donatore.
In realtà, l'attuale situazione caratterizzata dalla
mancanza di regolamentazione giuridica rende possibile
qualsiasi intervento, senza alcuna tutela per l'embrione, per
il bambino e per la corretta gestione socio-sanitaria del
procedimento. L'obiettivo della proposta di legge è, appunto,
quello di regolare questo fenomeno che il numero dei centri ci
indica esteso ed in aumento.
Secondo quanto affermato dal Ministro della salute
Girolamo Sirchia in Commissione Affari sociali della Camera
dei deputati nel luglio 2001, nella lista dell'Istituto
superiore di sanità istituita con l'ordinanza 5 marzo 1997,
risultavano iscritti 384 centri operanti in Italia, rispetto
ai 258 registrati nel primo censimento delle strutture. A una
verifica condotta dal gruppo di lavoro sulla crioconservazione
degli embrioni dell'Istituto superiore di sanità, 124 centri
hanno risposto di praticare attività di primo livello,
ovverosia terapie per l'infertilità ed inseminazione con seme
omologo fresco, 52 hanno sospeso l'attività e 4 centri sono
risultati irrintracciabili. In 25 centri viene praticata la
crioconservazione degli ovociti e in 73 la crioconservazione
degli embrioni.
La regolamentazione dei centri è tuttora affidata a due
circolari ministeriali, adottate nel 1985 e nel 1987 dai
Ministri della sanità pro tempore, Degan e Donat Cattin.
La prima si limita a non consentire l'effettuazione della
fecondazione eterologa nei centri del Servizio sanitario
nazionale (SSN), previsione discutibile in quanto priva di
fondamento legislativo e che nei fatti ha favorito lo sviluppo
dei soli centri privati. La seconda, auspicando la rapida
definizione di un'organica disciplina legislativa in materia
(nel 1987!) regolamenta la raccolta di seme a fini di
fecondazione con intervento di un donatore, rinviando ad atti
successivi, mai peraltro adottati, la definizione dei
requisiti dei centri. L'applicazione delle tecniche di
fecondazione eterologa è pertanto attualmente lecita,
riconosciuta da uno dei due atti a contenuto normativo
vigenti, ed ammessa senza limiti né soggettivi né
oggettivi.
Il Parlamento ha compiuto più tentativi di disciplinare la
materia, a decorrere dalla III legislatura, senza peraltro mai
riuscire a definire un testo unificato, base per la
discussione in Assemblea.
La fase istruttoria.
Con la presentazione di questo testo si è voluto cogliere
un doppio obiettivo. Innanzitutto non disperdere il lungo
lavoro di elaborazione svolto nella XIII legislatura dalla
Commissione Affari sociali della Camera dei deputati
presieduta dalla proponente, per raggiungere, con il testo
presentato allora all'attenzione dell'Aula, e che viene
ripresentato oggi sostanzialmente identico, un punto di
equilibrio tra le diverse sensibilità e orientamenti presenti
nel Paese. In secondo luogo denunciare come una forzatura,
addirittura una rottura del punto di equilibrio raggiunto, il
consentire qualunque altra modifica venisse proposta in senso
restrittivo dell'accesso alle nuove tecniche di cura
dell'infertilità.
La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati
nella XIII legislatura, considerata la complessità della
materia oggetto dell'intervento legislativo, deliberò di
procedere ad un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo
144 del Regolamento, il cui programma fu elaborato intorno a
quattro filoni di approfondimento - il primo riguardante gli
aspetti etici, il secondo gli aspetti scientifici, il terzo
riguardante strettamente l'applicazione delle tecniche, il
quarto gli aspetti giuridici - in relazione ai quali sono
stati individuati soggetti singoli ed associati chiamati a
riferire in ordine a ciascun profilo di riferimento.
Le questioni etiche sono state approfondite attraverso il
contributo non solo degli organismi consultivi nazionali ed
europei - il Comitato nazionale di bioetica ed il Comitato
consultivo per la bioetica della Commissione delle Comunità
europee (sedute, rispettivamente, del 19 e del 24 giugno 1997)
- e dei rappresentanti di istituti di ricerca e di studio -
Istituto di bioetica dell'università cattolica del Sacro cuore
e Consulta di bioetica (sedute, rispettivamente, del 19 e del
24 giugno 1997) - ma anche attraverso l'ascolto diretto dei
rappresentanti delle Chiese: sono, infatti, intervenuti i
rappresentanti della Conferenza episcopale italiana,
dell'Unione delle comunità ebraiche, della Federazione delle
Chiese evangeliche, del centro islamico culturale italiano
(sedute del 1^ e dell'8 luglio 1997).
Gli aspetti di tipo scientifico, relativi essenzialmente
alla prevenzione delle malattie genetiche ed ereditarie, agli
interventi diagnostici e terapeutici sugli embrioni, con
particolare riguardo ai limiti dei cosiddetti "screening
genetici", alle stesse prospettive delle terapie geniche, che
appaiono attualmente non ancora raffrontabili con le
possibilità offerte dai miglioramenti delle diagnosi,
unitamente alle questioni attinenti la clonazione, sono stati
affrontati attraverso le audizioni di alcuni esperti di
genetica e di citogenetica - professori Brambati, Dalla
Piccola, Forabosco e Larizza - di un rappresentante del
Consiglio nazionale della ricerca, professor Cosmi (seduta
dell'11 settembre 1997) e del professor Renato Dulbecco
(seduta del 14 ottobre 1997). Ovviamente, nel corso delle
audizioni citate, che hanno rappresentato un raro momento di
incontro diretto tra scienza e politica, è stata affrontata
anche la questione relativa all'embrione.
Gli aspetti riguardanti strettamente l'applicazione delle
tecniche sono stati affrontati con le diverse "categorie" di
soggetti interessati, da una parte gli operatori e dall'altra
i destinatari, le donne che concretamente si sottopongono agli
interventi di maternità assistita raccolte nelle associazioni,
anche di familiari, che operano in questo settore. La
Commissione ha, quindi, proceduto alla audizione della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri (seduta del 15 luglio 1997), dei
rappresentanti del CECOS, dell'EFRA, dell'ESHRE, e della
SIFES, cioé delle associazioni dei centri attualmente operanti
sul territorio nazionale, dei rappresentanti delle
associazioni "Madre provetta", "Ape sapiente" e "Hera" (sedute
del 10 settembre 1997), dei rappresentanti delle società
scientifiche interessate - società italiana di pediatria, di
neonatologia, di medicina perinatale, di ginecologia e
ostetricia, di pediatria preventiva e sociale, SIGO (seduta
del 10 settembre 1997), nonché dell'Istituto superiore di
sanità, chiamato a fornire sia i dati relativi ai centri
operanti, censiti in base all'ordinanza del Ministro della
sanità del 5 marzo 1997, sia a rappresentare i dati relativi
alla diffusione della infertilità e della sterilità (seduta
del 17 settembre 1997).
Infine, gli aspetti di tipo giuridico sono stati
approfonditi con il professor Vercellone, presidente della
corte di appello di Venezia (seduta del 16 settembre).
L'elaborazione del testo che arrivò allora all'attenzione
della Camera dei deputati, è stata accompagnata da alcuni
incontri informali, tra i quali voglio ricordare quello con il
Forum delle associazioni familiari e degli operatori
sanitari che ad essa fanno riferimento, nonché con alcune
associazioni di donne, che volevano espressamente ribadire il
punto di osservazione del pensiero femminile. Ritengo dunque
utile, in questa legislatura, ripresentare all'attenzione
della Camera dei deputati quel testo, con alcuni aggiornamenti
doverosi, che fu frutto di attenta e ponderata riflessione da
parte di tutte le forze politiche rappresentate nella XII
Commissione.
La legislazione straniera.
Le questioni etiche aperte dalla applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita sono state
risolte in vario modo dalle legislazioni degli altri Paesi ed
affrontate anche dal Consiglio europeo.
Premessa l'esigenza di una regolamentazione internazionale
della materia, in mancanza della quale la efficacia della
disciplina nazionale risulterebbe ridotta, desidero richiamare
i punti più controversi delle singole normative nazionali
adottate in Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Irlanda,
Svezia, Danimarca, Norvegia, Austria, Svizzera, Ungheria,
Israele, Brasile, Australia e negli Stati Uniti, dove la
materia è regolata in modo diverso nei vari Stati.
Le questioni principali sembrano poter essere ricondotte
alle seguenti:
a) diritto all'accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita: donna singola, coppia
sposata o convivente;
b) fecondazione in vitro al di fuori del
corpo della donna;
c) intervento omologo, con gameti del
partner, o eterologo, con gameti di un donatore esterno
alla coppia;
d) possibilità di donazione di ovociti da parte
della donna;
e) congelamento (crioconservazione) dell'embrione.
Nella fecondazione in vitro è necessario produrre un
certo numero di embrioni, detti "sopranumerari", per aumentare
le possibilità di impianto in utero degli stessi, e
utilizzazione degli embrioni sovranumerari (eventualmente a
scopo di ricerca);
f) possibilità di effettuare interventi
diagnostici o terapeutici sull'embrione;
g) maternità surrogata: una donna che porterà a
termine la gravidanza mette a disposizione il proprio utero
per consentire l'impianto di un embrione sviluppato dopo
fecondazione in vitro.
Le soluzione adottate dalle legislazioni dei Paesi citati
sono, ovviamente, diverse.
Per quanto riguarda, ad esempio, l'accesso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita tutti i Paesi prevedono
la possibilità di ricorso a tali tecniche da parte delle
coppie unite in matrimonio o in un "analogo rapporto di
convivenza", come si esprime, in particolare, la legge
austriaca. La Gran Bretagna e la Spagna prevedono inoltre che
possano accedere alle tecniche le donne singole. In verità
tutte le legislazioni esaminate attribuiscono il diritto
soggettivo direttamente in capo alla donna, a condizione
tuttavia che la stessa sia in possesso di determinati
requisiti tra i quali, appunto, quello di essere unita in
matrimonio ovvero convivente in modo stabile, come ad esempio
è previsto dalla normativa francese.
Analogamente tutti i Paesi richiamati ammettono il
ricorso, secondo modalità di volta in volta diverse, alle
tecniche di procreazione sia omologhe che eterologhe. Il testo
approvato dalla XII Commissione nella XIII legislatura,
sebbene più restrittivo, fa riferimento principalmente alla
legislazione francese, che prevede il ricorso all'eterologa
nel caso in cui un'"assistenza medica alla procreazione senza
ricorso ad un terzo donatore non può riuscire" e ne precisa
ulteriormente le condizioni.
Per quanto riguarda, invece, i divieti il testo approvato
dalla Commissione si pone in modo molto più rigido rispetto
alle legislazioni degli altri Paesi e, per quanto riguarda la
tutela degli embrioni, dà piena attuazione ai princìpi della
Convenzione di bioetica del Consiglio d'Europa del 1996. Il
maggiore rigore si manifesta non solo per il divieto di
sperimentazione sugli embrioni o della clonazione, ma anche
per le forme di procreazione atipiche, come la maternità
surrogata o la fecondazione post mortem. Su questi
aspetti il quadro normativo straniero è molto frammentato. Sia
la Gran Bretagna che la Spagna, ad esempio, consentono la
fecondazione post mortem sia pure a determinate
condizioni. Sempre la Gran Bretagna sanziona solo con la
nullità gli accordi di surroga della maternità e consente
anche la produzione, previa autorizzazione, di embrioni a
scopi non procreativi, ma esclusivamente di ricerca.
Il contenuto del testo.
Il testo tiene nella dovuta considerazione gli indirizzi
legislativi dei principali Paesi europei che hanno
disciplinato la materia, come la Francia, l'Austria, la
Spagna, la Gran Bretagna, la Svezia e la Germania, che pure è
intervenuta solo in forma indiretta.
In particolare, sulle questioni che più hanno animato la
discussione, la Commissione ha operato scelte che, per un
verso, sono in linea con la disciplina degli altri Paesi
richiamati e, per altro verso, ne rappresentano una compiuta
evoluzione in ragione del fatto che la nostra legge viene
buona ultima rispetto alle altre e può avvalersi, quindi, di
ulteriori dati di esperienza.
1) statuto delle tecniche: la procreazione
medicalmente assistita non rappresenta un modo alternativo di
procreare, ma un rimedio alla sterilità o alla infertilità,
qualora altri metodi terapeutici abbiano fallito o non siano
risultati idonei;
2) tutela del nascituro: la tutela del nascituro
rappresenta l'interesse primario da perseguire.
Conseguentemente, i nati a seguito di fecondazione assistita
sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli
riconosciuti della coppia e non sono ammessi l'azione di
disconoscimento di paternità né l'anonimato della madre;
3) consenso informato: l'applicazione delle
tecniche è consentita previo obbligatorio consenso informato,
sottoscritto dai componenti della coppia. Il consenso non
attiene esclusivamente alle conseguenze di carattere
sanitario, pure rilevanti - si pensi alla sindrome da
iperstimolazione ovarica, ai rischi dell'anestesia, alle
complicanze legate agli atti operativi, in particolare
complicazioni emorragiche o lesioni di organi, ovvero a quelle
infettive e al rischio di abortività valutato attorno al 20-30
per cento, alle gravidanze extrauterine, all'elevata incidenza
di gravidanze plurigemine e alla relativa mortalità in utero o
alle patologie neonatali e all'aumento della patologia materna
correlata - ma anche agli effetti psicologici sulla coppia ed
alle conseguenze di natura giuridica: la sottoscrizione del
consenso, infatti, si pone quale prericonoscimento del
nascituro. Il consenso può essere revocato da ciascuno dei
soggetti fino al momento di fecondazione dell'ovulo;
4) accesso alle tecniche: possono accedere alle
tecniche di fecondazione assistita coppie di sesso diverso,
maggiorenni, sposate o stabilmente conviventi, in età
potenzialmente fertile.
Rimane, invece, vivace il dibattito riguardante
l'ammissibilità alle tecniche delle donne sole. Se, da una
parte, la possibilità di una donna singola di avere un figlio
contrasta con il diritto dello stesso ad avere due genitori,
resta aperta la contraddizione con l'oggettivo diritto della
donna singola non sterile, che può generare anche in assenza
del riconoscimento da parte del padre. E' da considerare,
inoltre, ancora non esaurito, e non solo nella legislazione
del nostro Paese, il dibattito su come corrispondere al
desiderio di maternità di una donna che abbia perso il suo
compagno quando, dopo la sottoscrizione come coppia del
consenso informato, non si sia ancora in presenza di una
gravidanza ma ci sia la possibilità di utilizzare materiale
biologico già prelevato per completare il percorso di
procreazione assistita già avviato e concretizzare un progetto
di vita condiviso, come può purtroppo accadere anche nel
decorso di una gravidanza naturale;
5) tecniche di procreazione medicalmente assistita
consentite: il testo privilegia nettamente le tecniche di
fecondazione omologa e consente di ricorrere a quelle di
fecondazione eterologa, con donatore estraneo alla coppia,
solo in caso di impossibilità di fecondazione omologa o di
sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive
trasmissibili, al termine di un percorso di consapevolezza
costruito sul consenso informato.
Il ricorso alle tecniche che usano i gameti di un terzo
donatore è ampliamente consentito dalle legislazioni dei Paesi
europei. Il testo le ammette dopo il consenso informato e con
regole precise per evitare ogni "abuso" di questa tecnica che
sicuramente crea a noi tutti dubbi e molti problemi, ma che
sarebbe certo limitativo delle libertà soggettive della coppia
impedire, ferma restando la libertà di scelta e la necessità
terapeutica.
La donazione dei gameti, volontaria e gratuita, avviene,
previo consenso informato, esclusivamente nei centri pubblici
autorizzati, che saranno iscritti in un pubblico registro.
Deve essere accertata l'idoneità del donatore in modo da
escludere patologie infettive ereditarie. Potranno essere
usate esclusivamente le tecniche indicate dal Ministro della
salute, tramite apposite linee guida, da aggiornare
costantemente con riferimento alla evoluzione
tecnico-scientifica, che sicuramente può offrire risposte
efficaci, se non addirittura soluzioni, ai problemi etici più
rilevanti;
6) autorizzazione alle strutture: le strutture
nelle quali si praticano le tecniche di procreazione
medicalmente assistita devono essere previamente autorizzare
dalle regioni ed essere iscritte in appositi registri.
Condizione per la concessione della autorizzazione è il
possesso di specifici requisiti tecnici, organizzativi e del
personale;
7) divieto di sperimentazione sugli embrioni. Misure
di tutela: Un quesito che si pone in modo obbligato alla
riflessione, a prescindere dalle diverse fedi o culture, è se
ogni cellula della linea germinale fecondata sia
identificabile come un individuo. La biologia ricorda quale
sia la peculiarità dello sviluppo dei mammiferi e che circa i
due terzi degli ovuli fecondati non arrivano naturalmente ad
impiantarsi nel corpo uterino sia in natura che a seguito
della applicazione di una tecnica di procreazione medicalmente
assistita. Si potrebbe, pertanto, affermare che siamo in
presenza di un insieme di passaggi, diversamente
significativi, un continuum, che in assenza di eventi
che ostacolino questo processo, manifestano un mutamento di
qualità che corrisponde ad un progetto di vita, individuale,
unico e irripetibile. In primo luogo si prevede, pertanto, il
divieto di qualsiasi forma di sperimentazione sugli
embrioni.
La ricerca clinica è, inoltre, consentita esclusivamente a
fini terapeutici e diagnostici.
Le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali
a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita sono demandate ad un decreto del
Ministro della salute da emanare entro tre mesi dalla data
dell'entrata in vigore della legge. Sono vietati il prelievo
di gameti post mortem ed il trasferimento in utero di un
gamete o di un embrione successivamente alla morte di uno dei
soggetti della coppia, quando non si sia avviato in vita un
percorso terapeutico dell'infertilità di coppia con la
sottoscrizione del consenso informato. E' vietata altresì
qualsiasi forma di surrogazione della madre. E' vietato
qualsiasi processo di clonazione umana;
7) obiezione di coscienza: il personale sanitario
e ausiliario non è tenuto a prendere parte alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, qualora sollevi obiezione
di coscienza. Si riconosce, pertanto, accogliendo alcune
sollecitazioni emerse durante le audizioni, al personale
sanitario il diritto ad autodeterminarsi nella applicazione di
tecniche che possono sollevare problemi di coscienza;
8) sistema sanzionatorio: gli articoli 17 e 18
disegnano un articolato e severo sistema sanzionatorio che
prevede misure di carattere penale per la violazione delle
disposizioni di maggiore rilievo, a carico degli operatori
sanitari, e sanzioni di carattere amministrativo che
contemplano anche la revoca dell'autorizzazione per la
struttura sanitaria all'interno della quale si realizza il
fatto illecito.
Le questioni più complesse affrontate nel testo attengono
ai risvolti sanitari, etici e giuridici della donazione di
gameti maschili e femminili, al numero consentito di donazioni
per gravidanza, alla necessità di conservare o meno i dati
relativi ai donatori, all'inseminazione o alla fecondazione
in vitro eterologa, alla ricerca selettiva di patologie
nel patrimonio genetico a fini preventivi, alla individuazione
del numero di embrioni necessari al fine dell'efficacia del
trattamento, alla definizione di coppia, all'intervento a
scopo terapeutico e diagnostico e alla ricerca su embrioni. La
procreazione medicalmente assistita deve avvenire in centri
sanitari autorizzati con personale competente; è opportuno
vietare ogni speculazione economica sulla cessione dei gameti
maschili e femminili; si devono prevedere indagini genetiche
per prevenire malformazioni e malattie, ma nessun intervento è
ammesso relativamente al sesso del nascituro o alla selezione
di sue caratteristiche; si devono altresì escludere in via
generale il disconoscimento di paternità e garantire il
diritto dei nati, prevedere il limite di età per le donne
legato all'età feconda o a casi di menopausa precoce, e
prevedere la procreazione medicalmente assistita per casi in
cui sia stata diagnosticata la sterilità o per cui vi sia
reale pericolo di trasmissione di gravi malattie, l'obbligo al
consenso informato da parte dei medici verso chi intende
sottoporsi alla procreazione medicalmente assistita in tutte
le sue fasi, il divieto di produzione di embrioni al solo fine
della ricerca.
Si ribadisce, inoltre, il divieto di produzione di ibridi,
chimere, ectogenesi e di clonazione umana, nonché sulla
maternità surrogata che lede il diritto del neonato ad una
vita intrauterina e contrasta con gli aspetti biopsicologici
che questa comporta. Anche la possibilità di procreazione
assistita post mortem non rientra tra le opzioni
accettabili per la preoccupazione di garantire il diritto del
minore ad avere entrambi i genitori.
Ritengo inoltre rilevante sottolineare la rilevanza degli
interventi di procreazione medicalmente assistita ai fini
della tutela dell'articolo 32 della Costituzione, con
particolare riferimento al dibattito sulla rimborsabilità o
meno a carico del SSN delle prestazioni sanitarie in questo
campo.
Se, in base alla definizione di salute dell'Organizzazione
mondiale della sanità, la stessa "è uno stato di completo
benessere psichico, fisico e sociale", la sterilità è una
malattia e, quindi, la procreazione medicalmente assistita una
risposta di natura terapeutica.
Tuttavia, come osservato da alcuni, tale caso è solo
quello della sterilità o infertilità secondaria ad altre
patologie, mentre non trattandosi di una "degenerazione che
debilita sul piano fisico ed organico, anche se può essere
fonte di serie sofferenze psicologiche", non può essere
considerato un evento patologico, anche in ragione del fatto
che non tutti gli esseri umani desiderano essere fecondi. La
procreazione medicalmente assistita è dunque un atto medico
che, come si è detto, presenta dei potenziali rischi per la
salute e in quanto tale va necessariamente ricondotto, una
volta scelto, tra i diritti tutelati.