XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1866
Onorevoli Colleghi! - Alcuni recenti fatti di cronaca
politica hanno posto in evidenza la insufficienza dell'attuale
disciplina relativa alla incompatibilità con l'esercizio della
professione forense.
Da più parti, per la denuncia di singoli parlamentari e di
gruppi politici, è stata infatti denunciata l'anomalia
profonda di un sottosegretario di Stato all'interno che, in
costanza della funzione di governo, ha svolto la difesa
professionale di pericolosi e noti esponenti della criminalità
organizzata, di imputati di corruzione ai danni dello Stato,
nell'ambito di processi nei quali lo Stato risulta costituito
parte civile.
Anche le associazioni forensi, con il Consiglio nazionale
forense, non hanno mancato di far sentire la loro voce critica
in ordine agli episodi richiamati.
In verità, secondo l'avviso degli esperti della materia
ordinamentale forense, l'incompatibilità con la funzione di
Ministro o di sottosegretario di Stato sussisterebbe già in
base alla norma in vigore (confrontare Remo Danovi: "Corso
di ordinamento forense e deontologia", Giuffrè, V edizione,
Milano, 1997, pagina 67).
Secondo questo autorevole autore "Per la stessa
ratio (impiego od ufficio pubblico) deve ritenersi che
l'incompatibilità sussista nel caso di esercizio di pubblica
funzione da parte dell'avvocato, quale ministro o
sottosegretario di Stato (indipendentemente dalla esistenza di
una ipotesi di pubblico impiego o di vero e proprio
"stipendio")". Giova ricordare che nel passato la questione
aveva trovato soluzione equilibrata grazie alla correttezza
deontologica degli interessati, i quali o avevano sospeso di
fatto l'attività professionale in costanza di incarico di
governo, o avevano evitato l'assunzione di difese
clamorosamente "incompatibili" o avevano chiesto la
cancellazione dall'albo professionale.
Allo stato, però, siffatti meccanismi "interni" non
risultano più sufficienti come dimostrato dagli episodi gravi,
rilevanti e significativi che hanno stimolato la presente
iniziativa di proposta legislativa.
La proposta di legge si compone di un unico articolo, con
il quale si sostituisce l'articolo 3 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (recante ordinamento della
professione di avvocato), e successive modificazioni, in
conformità con quanto esposto nella presente relazione.