XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1866




        Onorevoli Colleghi! - Alcuni recenti fatti di cronaca politica hanno posto in evidenza la insufficienza dell'attuale disciplina relativa alla incompatibilità con l'esercizio della professione forense.
        Da più parti, per la denuncia di singoli parlamentari e di gruppi politici, è stata infatti denunciata l'anomalia profonda di un sottosegretario di Stato all'interno che, in costanza della funzione di governo, ha svolto la difesa professionale di pericolosi e noti esponenti della criminalità organizzata, di imputati di corruzione ai danni dello Stato, nell'ambito di processi nei quali lo Stato risulta costituito parte civile.
        Anche le associazioni forensi, con il Consiglio nazionale forense, non hanno mancato di far sentire la loro voce critica in ordine agli episodi richiamati.
        In verità, secondo l'avviso degli esperti della materia ordinamentale forense, l'incompatibilità con la funzione di Ministro o di sottosegretario di Stato sussisterebbe già in base alla norma in vigore (confrontare Remo Danovi: "Corso di ordinamento forense e deontologia", Giuffrè, V edizione, Milano, 1997, pagina 67).
        Secondo questo autorevole autore "Per la stessa ratio (impiego od ufficio pubblico) deve ritenersi che l'incompatibilità sussista nel caso di esercizio di pubblica funzione da parte dell'avvocato, quale ministro o sottosegretario di Stato (indipendentemente dalla esistenza di una ipotesi di pubblico impiego o di vero e proprio "stipendio")". Giova ricordare che nel passato la questione aveva trovato soluzione equilibrata grazie alla correttezza deontologica degli interessati, i quali o avevano sospeso di fatto l'attività professionale in costanza di incarico di governo, o avevano evitato l'assunzione di difese clamorosamente "incompatibili" o avevano chiesto la cancellazione dall'albo professionale.
        Allo stato, però, siffatti meccanismi "interni" non risultano più sufficienti come dimostrato dagli episodi gravi, rilevanti e significativi che hanno stimolato la presente iniziativa di proposta legislativa.
        La proposta di legge si compone di un unico articolo, con il quale si sostituisce l'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (recante ordinamento della professione di avvocato), e successive modificazioni, in conformità con quanto esposto nella presente relazione.




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