XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1866




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
            2. E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio pubblico, retribuito o non retribuito, svolto a favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, della Banca d'Italia, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
            3. E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
            4. Sono esclusi dalla disposizione del comma 2:

                a) i senatori, i deputati, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed ogni altro rappresentante della sovranità popolare. Tuttavia, per il periodo del loro mandato elettivo, i soggetti interessati dovranno iscriversi nell'apposito elenco speciale annesso all'albo;

                b) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;

                c) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui al comma 2, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'albo".



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