XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1866
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 3. - 1. L'esercizio della professione di
avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di
notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in
nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto
avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista
professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente
di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore
di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di
esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni
esattoriali.
2. E' anche incompatibile con qualunque impiego od
ufficio pubblico, retribuito o non retribuito, svolto a favore
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle
istituzioni pubbliche di beneficienza, della Banca d'Italia,
del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati ed in
generale di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica
soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni.
3. E' infine incompatibile con ogni altro impiego
retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di
assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere
scientifico o letterario.
4. Sono esclusi dalla disposizione del comma 2:
a) i senatori, i deputati, i consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed ogni
altro rappresentante della sovranità popolare. Tuttavia, per
il periodo del loro mandato elettivo, i soggetti interessati
dovranno iscriversi nell'apposito elenco speciale annesso
all'albo;
b) i professori e gli assistenti delle università
e degli altri istituti superiori ed i professori degli
istituti secondari dello Stato;
c) gli avvocati degli uffici legali istituiti
sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli
enti di cui al comma 2, per quanto concerne le cause e gli
affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro
opera. Essi sono iscritti nell'apposito elenco speciale
annesso all'albo".