XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1864
Onorevoli Colleghi! - L'attività lavorativa in
agricoltura ha caratteristiche peculiari non riscontrabili in
altri settori produttivi: oltre il settanta per cento dei
rapporti di lavoro è a tempo determinato, e il più delle volte
si tratta di rapporti di breve o brevissima durata, spesso
soggetti a frequenti reiterazioni nel corso dell'anno.
Inoltre, i periodi in cui si effettuano le lavorazioni, sono
difficilmente individuabili a priori, perché non
dipendono dalla volontà dell'imprenditore, ma dall'andamento
del clima e del ciclo produttivo. Queste caratteristiche
specifiche del settore agricolo rendono necessaria una
disciplina flessibile ed elastica dei rapporti di lavoro, per
potersi adattare alla variabilità e alla temporaneità delle
attività lavorative agricole: è dunque fondamentale rendere
pienamente operative quelle nuove forme di contratto, peraltro
già diffuse in altri settori produttivi, quali i contratti di
lavoro part-time e di lavoro interinale.
Oltre alla flessibilità, è anche necessario provvedere al
più presto alla semplificazione e alla "sburocratizzazione" di
tutti gli adempimenti connessi con l'assunzione di manodopera
agricola: da recenti indagini risulta che più di trecento
adempimenti gravano ogni anno sull'imprenditore agricolo, il
quale spende ben sessanta giornate lavorative l'anno per
regolarizzare posizioni, riempire denunce, presentare
documenti, comunicare dati che la pubblica amministrazione già
conosce ma che non vengono trasmessi da ente a ente.
Semplificando e rendendo più flessibili i contratti di
lavoro agricoli, si possono raggiungere diversi risultati
positivi: si rendono le imprese agricole più competitive sul
mercato interno e comunitario, si riduce il "lavoro nero", si
restituisce all'agricoltore tempo da dedicare alla propria
attività imprenditoriale. La riduzione del "lavoro nero" è una
conseguenza naturale della flessibilità e della
sburocratizzazione applicata al rapporto di lavoro agricolo:
in molti casi l'assunzione "in nero" è una scelta motivata
dalla rigida e complessa normativa sul collocamento agricolo.
Se per particolari operazioni agricole, come quelle di
raccolta, le procedure sono semplificate, l'agricoltore non
avrà più dubbi o remore sul fatto di assumere regolarmente e
non "in nero".
Il problema del lavoro in agricoltura va affrontato quanto
prima, se non vogliamo che il nostro Paese, come accennato,
perda ancora posizioni nei confronti degli altri partner
comunitari: i troppi vincoli imposti ai nostri agricoltori
si ripercuotono sulla loro competitività a livello europeo e
internazionale, con danni per l'economia italiana nel suo
complesso. Inoltre, non va sottovalutato il fatto che,
soprattutto in alcune zone, la forte carenza di manodopera è
un limite all'efficienza aziendale.
Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge intende
ridare slancio al settore agricolo e consentire ad esso di
poter competere alla pari con gli altri Stati membri
dell'Unione europea. Quest'obiettivo sarà raggiungibile,
secondo quanto da noi imposto, semplificando le procedure di
assunzione di manodopera; disciplinando l'uso della manodopera
agricola stagionale o occasionale necessaria per le operazioni
di raccolta; uniformando il settore agricolo agli altri
settori produttivi; eliminando l'iniquo accertamento induttivo
delle giornate di lavoro effettuate; abrogando le disposizioni
che rendono di fatto inapplicabili al settore agricolo, in
particolare ai lavoratori a tempo determinato (che sono la
stragrande maggioranza) gli istituti del part-time e del
lavoro interinale. Infine, si provvede a sospendere l'invio
alle aziende agricole delle cosiddette "cartelle pazze" da
parte della società concessionaria della cartolarizzazione dei
crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) stante il fatto che in moltissimi casi l'istituto non
ha più aggiornato le proprie banche dati agricole.
La presente proposta di legge è composta di nove
articoli.
L'articolo 1 elimina l'obbligo di comunicare all'INPS
direttamente le assunzioni effettuate. A questo compito
provvederà invece il servizio per l'impiego (l'ex ufficio di
collocamento). La ratio di quest'articolo è da porre in
relazione alla legge n. 608 del 1996 che aveva previsto che
l'obbligo di comunicazione all'INPS venisse meno nel momento
della realizzazione in ciascuna provincia del sistema
telematico integrato, tra il predetto Istituto ed il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali: non essendo stato tale
sistema ancora realizzato, sembra giusto e opportuno togliere
comunque questo adempimento agli imprenditori agricoli, visto
che non sono colpevoli dell'inefficienza della pubblica
amministrazione.
L'articolo 2 prevede che la comunicazione degli assunti
all'INAIL da parte del datore di lavoro deve essere fatta
entro cinque giorni dall'assunzione e che tale obbligo verrà
meno quando sarà realizzato il sistema integrato telematico di
cui si è detto.
L'articolo 3 prevede che i datori di lavoro agricolo per
le operazioni di raccolta possano effettuare, in deroga alle
disposizioni vigenti sul registro di impresa, un'unica
comunicazione cumulativa di inizio attività, da inviare entro
cinque giorni non festivi al servizio per l'impiego competente
per territorio, che provvederà a sua volta a comunicare
all'INPS. Si prevede al comma 2 che dette collaborazioni non
possano superare le 50 giornate per anno a lavoratore. Il
comma 3 permette ai parenti e affini del datore di lavoro
entro il 3^ grado di collaborare alle operazioni di raccolta
per un numero di giornate non superiori a venticinque.
Rimangono salve le condizioni previste per i coltivatori
diretti.
L'articolo 4 dispone la non applicazione ai titolari di
pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori
agricoli delle disposizioni che prevedono il divieto totale o
parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la
retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente.
L'articolo 5 riguarda le posizioni assicurative dei
collaboratori occasionali: sono indicate le categorie di
lavoratori agricoli che devono essere assicurate solo contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le disposizioni fiscali in materia di lavoro agricolo
occasionale sono indicate all'articolo 6: in esso si prevede
che, ai fini dell'IRPEF, i redditi prodotti dai collaboratori
occasionali rientreranno nella categoria reddituale delle
prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
L'articolo 7 prevede l'abolizione del sistema di
accertamento induttivo delle giornate di lavoro prestate nelle
aziende agricole.
L'articolo 8 sospende l'emissione delle cartelle
esattoriali da parte della società di cartolarizzazione dei
crediti INPS, allo scopo di evitare che siano ricompresi anche
contributi inesistenti, in quanto già pagati o non dovuti, ma
non immessi nelle banche dati dell'INPS.
L'articolo 9 abroga le rigide modalità di applicazione del
part-time all'agricoltura previste dalla legge n. 196
del 1997, omogeneizzando il settore primario agli altri
settori, nonché l'articolo 7 del decreto legislativo n. 61 del
2000, permettendo al settore agricolo di poter usufruire del
lavoro interinale esattamente come avviene negli altri settori
promotori e non previa stipula di accordi collettivi
nazionali.