XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1864




        Onorevoli Colleghi! - L'attività lavorativa in agricoltura ha caratteristiche peculiari non riscontrabili in altri settori produttivi: oltre il settanta per cento dei rapporti di lavoro è a tempo determinato, e il più delle volte si tratta di rapporti di breve o brevissima durata, spesso soggetti a frequenti reiterazioni nel corso dell'anno. Inoltre, i periodi in cui si effettuano le lavorazioni, sono difficilmente individuabili a priori, perché non dipendono dalla volontà dell'imprenditore, ma dall'andamento del clima e del ciclo produttivo. Queste caratteristiche specifiche del settore agricolo rendono necessaria una disciplina flessibile ed elastica dei rapporti di lavoro, per potersi adattare alla variabilità e alla temporaneità delle attività lavorative agricole: è dunque fondamentale rendere pienamente operative quelle nuove forme di contratto, peraltro già diffuse in altri settori produttivi, quali i contratti di lavoro part-time e di lavoro interinale.
        Oltre alla flessibilità, è anche necessario provvedere al più presto alla semplificazione e alla "sburocratizzazione" di tutti gli adempimenti connessi con l'assunzione di manodopera agricola: da recenti indagini risulta che più di trecento adempimenti gravano ogni anno sull'imprenditore agricolo, il quale spende ben sessanta giornate lavorative l'anno per regolarizzare posizioni, riempire denunce, presentare documenti, comunicare dati che la pubblica amministrazione già conosce ma che non vengono trasmessi da ente a ente.
        Semplificando e rendendo più flessibili i contratti di lavoro agricoli, si possono raggiungere diversi risultati positivi: si rendono le imprese agricole più competitive sul mercato interno e comunitario, si riduce il "lavoro nero", si restituisce all'agricoltore tempo da dedicare alla propria attività imprenditoriale. La riduzione del "lavoro nero" è una conseguenza naturale della flessibilità e della sburocratizzazione applicata al rapporto di lavoro agricolo: in molti casi l'assunzione "in nero" è una scelta motivata dalla rigida e complessa normativa sul collocamento agricolo. Se per particolari operazioni agricole, come quelle di raccolta, le procedure sono semplificate, l'agricoltore non avrà più dubbi o remore sul fatto di assumere regolarmente e non "in nero".
        Il problema del lavoro in agricoltura va affrontato quanto prima, se non vogliamo che il nostro Paese, come accennato, perda ancora posizioni nei confronti degli altri partner comunitari: i troppi vincoli imposti ai nostri agricoltori si ripercuotono sulla loro competitività a livello europeo e internazionale, con danni per l'economia italiana nel suo complesso. Inoltre, non va sottovalutato il fatto che, soprattutto in alcune zone, la forte carenza di manodopera è un limite all'efficienza aziendale.
        Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge intende ridare slancio al settore agricolo e consentire ad esso di poter competere alla pari con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Quest'obiettivo sarà raggiungibile, secondo quanto da noi imposto, semplificando le procedure di assunzione di manodopera; disciplinando l'uso della manodopera agricola stagionale o occasionale necessaria per le operazioni di raccolta; uniformando il settore agricolo agli altri settori produttivi; eliminando l'iniquo accertamento induttivo delle giornate di lavoro effettuate; abrogando le disposizioni che rendono di fatto inapplicabili al settore agricolo, in particolare ai lavoratori a tempo determinato (che sono la stragrande maggioranza) gli istituti del part-time e del lavoro interinale. Infine, si provvede a sospendere l'invio alle aziende agricole delle cosiddette "cartelle pazze" da parte della società concessionaria della cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) stante il fatto che in moltissimi casi l'istituto non ha più aggiornato le proprie banche dati agricole.
        La presente proposta di legge è composta di nove articoli.
        L'articolo 1 elimina l'obbligo di comunicare all'INPS direttamente le assunzioni effettuate. A questo compito provvederà invece il servizio per l'impiego (l'ex ufficio di collocamento). La ratio di quest'articolo è da porre in relazione alla legge n. 608 del 1996 che aveva previsto che l'obbligo di comunicazione all'INPS venisse meno nel momento della realizzazione in ciascuna provincia del sistema telematico integrato, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: non essendo stato tale sistema ancora realizzato, sembra giusto e opportuno togliere comunque questo adempimento agli imprenditori agricoli, visto che non sono colpevoli dell'inefficienza della pubblica amministrazione.
        L'articolo 2 prevede che la comunicazione degli assunti all'INAIL da parte del datore di lavoro deve essere fatta entro cinque giorni dall'assunzione e che tale obbligo verrà meno quando sarà realizzato il sistema integrato telematico di cui si è detto.
        L'articolo 3 prevede che i datori di lavoro agricolo per le operazioni di raccolta possano effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti sul registro di impresa, un'unica comunicazione cumulativa di inizio attività, da inviare entro cinque giorni non festivi al servizio per l'impiego competente per territorio, che provvederà a sua volta a comunicare all'INPS. Si prevede al comma 2 che dette collaborazioni non possano superare le 50 giornate per anno a lavoratore. Il comma 3 permette ai parenti e affini del datore di lavoro entro il 3^ grado di collaborare alle operazioni di raccolta per un numero di giornate non superiori a venticinque. Rimangono salve le condizioni previste per i coltivatori diretti.
        L'articolo 4 dispone la non applicazione ai titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli delle disposizioni che prevedono il divieto totale o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente.
        L'articolo 5 riguarda le posizioni assicurative dei collaboratori occasionali: sono indicate le categorie di lavoratori agricoli che devono essere assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
        Le disposizioni fiscali in materia di lavoro agricolo occasionale sono indicate all'articolo 6: in esso si prevede che, ai fini dell'IRPEF, i redditi prodotti dai collaboratori occasionali rientreranno nella categoria reddituale delle prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
        L'articolo 7 prevede l'abolizione del sistema di accertamento induttivo delle giornate di lavoro prestate nelle aziende agricole.
        L'articolo 8 sospende l'emissione delle cartelle esattoriali da parte della società di cartolarizzazione dei crediti INPS, allo scopo di evitare che siano ricompresi anche contributi inesistenti, in quanto già pagati o non dovuti, ma non immessi nelle banche dati dell'INPS.
        L'articolo 9 abroga le rigide modalità di applicazione del part-time all'agricoltura previste dalla legge n. 196 del 1997, omogeneizzando il settore primario agli altri settori, nonché l'articolo 7 del decreto legislativo n. 61 del 2000, permettendo al settore agricolo di poter usufruire del lavoro interinale esattamente come avviene negli altri settori promotori e non previa stipula di accordi collettivi nazionali.




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