XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1864
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
BUROCRATICA
Art. 1.
1. L'obbligo dei datori di lavoro agricolo di comunicare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
l'assunzione dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo
9-quater, commi 4 e 9, del decreto-legge 1^ ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, è sospeso fino alla realizzazione del
sistema telematico integrato tra le banche dati dei servizi
per l'impiego, l'INPS e l'Istituto nazionale per
l'assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. I servizi per l'impiego provvedono a comunicare
all'INPS le assunzioni dei lavoratori agricoli. Le modalità di
comunicazione sono determinate con un decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. L'obbligo dei datori di lavoro agricoli di fornire
all'INAIL all'atto dell'assunzione e della cessazione del
rapporto di lavoro dei lavoratori agricoli, la comunicazione
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, deve essere assolto entro cinque giorni non
festivi. Tale obbligo cessa nel momento della realizzazione
del sistema telematico integrato di cui all'articolo 1 della
presente legge.
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
AGRICOLO OCCASIONALE
Art. 3.
1. I datori di lavoro agricolo possono effettuare per le
operazioni di lavoro stagionali o di raccolta un'unica
comunicazione cumulativa di inizio di attività lavorativa, in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di registro
d'impresa. Tale comunicazione, compilata su un apposito
modello predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, è inviata entro cinque giorni non festivi al servizio
per l'impiego, che provvede a comunicarla all'INPS; in essa
sono indicati i dati anagrafici dei lavoratori agricoli
assunti, il loro codice fiscale e la data di inizio della
collaborazione occasionale.
2. Le prestazioni di lavoro di cui al comma 1 non possono
essere superiori alle cinquanta giornate per anno per
lavoratore.
3. I datori di lavoro agricoli possono usufruire per le
operazioni di raccolta se svolte a titolo gratuito e per non
più di venticinque giornate l'anno, della collaborazione di
parenti e affini entro il terzo grado, in deroga alle
normative fiscali e previdenziali. E' fatto salvo quanto
previsto all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
Art. 4.
1. Le disposizioni vigenti che prevedono il divieto totale
o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la
retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente non
si applicano ai titolari di pensione che svolgono attività in
qualità di lavoratore agricolo.
Art. 5.
1. Per i lavoratori che prestano collaborazione
occasionale ai sensi dell'articolo 3, i rispettivi datori di
lavoro sono tenuti a versare all'INPS un contributo di
solidarietà comprendente il contributo per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
diversificato a seconda delle zone altimetriche. L'ammontare
di tale contributo di solidarietà è determinato, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
2 Le seguenti categorie di lavoratori agricoli sono
assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali:
a) lavoratori titolari di pensione;
b) studenti, casalinghe ed altri lavoratori non
professionali, che svolgono un numero di giornate non
superiore a cinquanta nell'anno, da adibire alle attività di
raccolta e ad altre attività che non richiedono particolare
qualificazione.
3. Per i lavoratori di cui al comma 2, i rispettivi datori
di lavoro sono tenuti a versare unicamente il contributo per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Art. 6.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), i compensi corrisposti ai soggetti di cui
all'articolo 5 per le attività ivi previste rientrano tra i
redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non
esercitato abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Capo III.
ABOLIZIONE DEL SISTEMA
DEGLI ACCERTAMENTI
INDUTTIVI NEL SETTORE AGRICOLO
Art. 7.
1. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive
modificazioni, sono abrogati.
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CESSIONE E DI CARTOLARIZZAZIONE
DEI CREDITI VANTATI DALL'INPS
NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE
AGRICOLE
Art. 8.
1. Le disposizioni in materia di cessione e di
cartolarizzazione dei crediti vantati dall'INPS, previste
dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, non si applicano ai crediti
contributivi, compresi quelli accessori per gli interessi, le
sanzioni e le somme aggiuntive, come definiti dall'articolo 1,
comma 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti
delle aziende agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale
sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento
relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle
aziende agricole. Dalla medesima data sono sospesi i termini
per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già
notificate alle aziende agricole.
Capo V.
ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI
LIMITATIVE DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE E DEL LAVORO
INTERINALE IN AGRICOLTURA
Art. 9.
1. L'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono abrogati.