XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1864




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
BUROCRATICA


Art. 1.

        1. L'obbligo dei datori di lavoro agricolo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l'assunzione dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 9-quater, commi 4 e 9, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sospeso fino alla realizzazione del sistema telematico integrato tra le banche dati dei servizi per l'impiego, l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
        2. I servizi per l'impiego provvedono a comunicare all'INPS le assunzioni dei lavoratori agricoli. Le modalità di comunicazione sono determinate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


Art. 2.

        1. L'obbligo dei datori di lavoro agricoli di fornire all'INAIL all'atto dell'assunzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori agricoli, la comunicazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, deve essere assolto entro cinque giorni non festivi. Tale obbligo cessa nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato di cui all'articolo 1 della presente legge.

Capo II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
AGRICOLO OCCASIONALE


Art. 3.

        1. I datori di lavoro agricolo possono effettuare per le operazioni di lavoro stagionali o di raccolta un'unica comunicazione cumulativa di inizio di attività lavorativa, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di registro d'impresa. Tale comunicazione, compilata su un apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è inviata entro cinque giorni non festivi al servizio per l'impiego, che provvede a comunicarla all'INPS; in essa sono indicati i dati anagrafici dei lavoratori agricoli assunti, il loro codice fiscale e la data di inizio della collaborazione occasionale.
        2. Le prestazioni di lavoro di cui al comma 1 non possono essere superiori alle cinquanta giornate per anno per lavoratore.
        3. I datori di lavoro agricoli possono usufruire per le operazioni di raccolta se svolte a titolo gratuito e per non più di venticinque giornate l'anno, della collaborazione di parenti e affini entro il terzo grado, in deroga alle normative fiscali e previdenziali. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Art. 4.

        1. Le disposizioni vigenti che prevedono il divieto totale o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente non si applicano ai titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratore agricolo.

Art. 5.

        1. Per i lavoratori che prestano collaborazione occasionale ai sensi dell'articolo 3, i rispettivi datori di lavoro sono tenuti a versare all'INPS un contributo di solidarietà comprendente il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, diversificato a seconda delle zone altimetriche. L'ammontare di tale contributo di solidarietà è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        2 Le seguenti categorie di lavoratori agricoli sono assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

                a) lavoratori titolari di pensione;

                b) studenti, casalinghe ed altri lavoratori non professionali, che svolgono un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, da adibire alle attività di raccolta e ad altre attività che non richiedono particolare qualificazione.

        3. Per i lavoratori di cui al comma 2, i rispettivi datori di lavoro sono tenuti a versare unicamente il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Art. 6.

        1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), i compensi corrisposti ai soggetti di cui all'articolo 5 per le attività ivi previste rientrano tra i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Capo III.

ABOLIZIONE DEL SISTEMA
DEGLI ACCERTAMENTI
INDUTTIVI NEL SETTORE AGRICOLO


Art. 7.

        1. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, sono abrogati.


Capo IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CESSIONE E DI CARTOLARIZZAZIONE
DEI CREDITI VANTATI DALL'INPS
NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE
AGRICOLE


Art. 8.

        1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'INPS, previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano ai crediti contributivi, compresi quelli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definiti dall'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
        2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Capo V.

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI
LIMITATIVE DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE E DEL LAVORO
INTERINALE IN AGRICOLTURA


Art. 9.

        1. L'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono abrogati.



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