XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1863




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese la collaborazione tra professionisti, in senso stretto, può svilupparsi attraverso la forma dell'associazione professionale, disciplinata da una normativa vecchia e superata, che non corrisponde alle esigenze dei tempi moderni. Infatti, sempre di più occorre far fronte ad attività professionali organizzate in termini internazionali. Soprattutto, occorre un adeguamento ai più avanzati Paesi della Unione europea.
        Si impone quindi una totale rivisitazione della normativa che, comunque, deve garantire che la libera professione venga esercitata anche in forma societaria e soltanto da coloro che siano in possesso dei necessari titoli di studio ed iscrizioni nei relativi albi professionali. Tutto ciò al fine di consentire una adeguata competitività con gli studi professionali di molti Paesi stranieri.
        Uno studio professionale, per essere competitivo con un altro studio professionale straniero, deve essere in grado di ospitare professionisti specializzati in materie tra loro diverse.
        La specializzazione professionale sempre più impone le necessità di organismi composti da professionisti diversi. Inoltre, la quota societaria potrà essere cedibile e rappresentare un valore economico cedibile, che costituirà il frutto di anni di lavoro che, in Italia, anche dopo una vita di lavoro professionale, finisce sempre in "fumo".
        La presente proposta di legge è composta da ventitré articoli.
        Al capo I, dall'articolo 1 all'articolo 4, sono disciplinati le modalità di costituzione della società tra professionisti e il contenuto dell'atto costitutivo. Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono l'esclusione dalla società, il recesso del socio e la liquidazione della quota del socio uscente.
        Il capo II comprende gli articoli 8, 9, 10 e 11, che regolano l'attività professionale e l'incarico conferito alla società.
        Il capo III disciplina il controllo degli ordini professionali sulla società.
        Il capo IV regola le attività consentite alle società, gli investimenti ed i registri contabili, nonché il trattamento fiscale delle società stesse.
        Gli articoli da 18 a 21 (capo V) disciplinano il rapporto interno del professionista e gli aspetti di comunicazione formale.
        Il capo VI stabilisce il regime sostitutivo della ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo.




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