XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1863
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese la
collaborazione tra professionisti, in senso stretto, può
svilupparsi attraverso la forma dell'associazione
professionale, disciplinata da una normativa vecchia e
superata, che non corrisponde alle esigenze dei tempi moderni.
Infatti, sempre di più occorre far fronte ad attività
professionali organizzate in termini internazionali.
Soprattutto, occorre un adeguamento ai più avanzati Paesi
della Unione europea.
Si impone quindi una totale rivisitazione della normativa
che, comunque, deve garantire che la libera professione venga
esercitata anche in forma societaria e soltanto da coloro che
siano in possesso dei necessari titoli di studio ed iscrizioni
nei relativi albi professionali. Tutto ciò al fine di
consentire una adeguata competitività con gli studi
professionali di molti Paesi stranieri.
Uno studio professionale, per essere competitivo con un
altro studio professionale straniero, deve essere in grado di
ospitare professionisti specializzati in materie tra loro
diverse.
La specializzazione professionale sempre più impone le
necessità di organismi composti da professionisti diversi.
Inoltre, la quota societaria potrà essere cedibile e
rappresentare un valore economico cedibile, che costituirà il
frutto di anni di lavoro che, in Italia, anche dopo una vita
di lavoro professionale, finisce sempre in "fumo".
La presente proposta di legge è composta da ventitré
articoli.
Al capo I, dall'articolo 1 all'articolo 4, sono
disciplinati le modalità di costituzione della società tra
professionisti e il contenuto dell'atto costitutivo. Gli
articoli 5, 6 e 7 prevedono l'esclusione dalla società, il
recesso del socio e la liquidazione della quota del socio
uscente.
Il capo II comprende gli articoli 8, 9, 10 e 11, che
regolano l'attività professionale e l'incarico conferito alla
società.
Il capo III disciplina il controllo degli ordini
professionali sulla società.
Il capo IV regola le attività consentite alle società, gli
investimenti ed i registri contabili, nonché il trattamento
fiscale delle società stesse.
Gli articoli da 18 a 21 (capo V) disciplinano il rapporto
interno del professionista e gli aspetti di comunicazione
formale.
Il capo VI stabilisce il regime sostitutivo della ritenuta
d'acconto sui redditi di lavoro autonomo.