XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1863
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
Art. 1.
(Forma della società tra professionisti).
1. Gli iscritti agli albi o elenchi previsti dagli
articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire,
tra loro, società per lo svolgimento in comune della attività
professionale cui sono abilitati.
2. Le società di cui al comma 1 sono regolate, per quanto
non disposto dalla presente legge, dalle norme sulle società
semplici, nonché dalle discipline vigenti per le professioni
intellettuali interessate, in quanto compatibili.
Art. 2.
(Costituzione della società).
1. La costituzione della società deve avvenire per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ed i patti sociali
possono essere modificati con il rispetto della medesima forma
adottata per l'atto costitutivo.
2. Copia dell'atto costitutivo e delle successive
eventuali modificazioni è comunicata al consiglio dell'ordine
o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società,
competente per la professione per lo svolgimento della quale
essa è costituita.
3. I consigli e i collegi, verificata l'osservanza delle
norme contenute nella presente legge, iscrivono gli atti di
cui al comma 2 in appositi registri allegati ai rispettivi
albi ed elenchi e li inseriscono in appositi fascicoli
intestati alla società.
4. L'iscrizione può essere negata solo per inosservanza
delle disposizioni della presente legge e di quelle dei
singoli ordinamenti professionali.
5. Il consiglio o collegio che ritenga di non poter
disporre l'iscrizione, per i motivi di cui al comma 4, deve
farlo con provvedimento motivato, a pena di decadenza, entro
il termine di un mese dalla data di ricevimento dell'atto
della società o della sua modificazione.
6. La società, avverso al provvedimento di cui al comma 5,
può ricorrere alla commissione di cui all'articolo 13, la
quale, sentite le parti interessate ed assunte sommarie
informazioni, giudica in via definitiva disponendo,
eventualmente, l'iscrizione della società.
7. Ove la commissione non decida entro quattro mesi dalla
data di ricezione del ricorso, esso si intende accolto e
l'iscrizione della società opera di diritto dalla fine di tale
termine. Di ogni iscrizione nei registri di cui al comma 3 è
data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi
professionali cui appartengono i singoli soci per
l'annotazione nel fascicolo personale.
8. L'attività sociale può essere esercitata a decorrere
dalla data di ricezione dell'ultima delle comunicazioni di cui
al comma 7.
Art. 3.
(Ragione sociale).
1. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più
soci, indicare la sfera di attività della società e deve
essere seguita dalla denominazione "società tra
professionisti" o dall'equivalente abbreviazione "stp".
2. Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni
della società debbono essere riportati i nomi di tutti i
soci.
Art. 4.
(Contenuto dell'atto costitutivo).
1. L'atto costitutivo della società tra professionisti
deve indicare la ragione sociale, la sede della società,
l'attività esercitata, le generalità dei soci, con la
precisazione dell'albo od elenco professionale di
appartenenza, la percentuale di partecipazione agli utili ed
alle perdite, i soci amministratori, la loro durata in carica,
i poteri, sia interni che esterni alla società, loro conferiti
e gli altri patti sociali.
2. Salvo non sia diversamente in esso previsto, l'atto
costitutivo può essere modificato solo con il consenso unanime
dei soci.
Art. 5.
(Esclusione dalla società).
1. La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo
o dall'elenco di appartenenza comportano la esclusione di
diritto dalla società.
2. In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della
professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi
inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di
svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in
mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è
deliberata ai sensi dell'articolo 2287 del codice civile.
Art. 6.
(Recesso del socio).
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2285 del
codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorché
costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei
mesi.
Art. 7.
(Liquidazione della quota
del socio uscente).
1. In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del
socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura
dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero
agli eredi, entro sei mesi dall'evento.
2. Le spettanze per l'esercizio in cui si è verificato
l'evento debbono essere liquidate entro sei mesi
dall'approvazione del bilancio o rendiconto relativo, salvo il
diritto alla percezione dei riparti correnti.
3. Nel caso di esclusione del socio, restano salve le
ragioni di danno della società.
4. I patti sociali possono prevedere per il socio escluso
e per il socio che intenda recedere anticipatamente alla data
di previsto scioglimento della società, una riduzione della
liquidazione riferita al solo valore dell'avviamento.
Capo II
Art. 8.
(Incarico professionale).
1. La società tra professionisti assume incarichi
professionali e l'incarico si intende assunto dalla società
anche se conferito al singolo socio.
2. L'incompatibilità per l'assunzione o l'espletamento
dell'incarico da parte del socio o dei soci comporta
l'incompatibilità della società.
3. I dipendenti dello Stato, delle regioni, degli enti
locali, degli altri enti pubblici, anche economici, ancorché
abilitati all'esercizio delle attività professionali, non
possono essere né soci, né collaboratori o ausiliari della
società tra professionisti.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai docenti
universitari e di scuole di qualsiasi grado.
Art. 9.
(Esercizio dell'attività).
1. Le prestazioni rese dalla società tra professionisti
devono essere svolte dai soci, secondo le competenze stabilite
negli ordinamenti professionali di appartenenza.
2. I soci di cui al comma 1 possono, altresì, avvalersi,
ove ciò sia consentito dall'incarico e non sia incompatibile
con l'oggetto della prestazione, di ausiliari e collaboratori
della società, prestatori di lavoro subordinato, ai quali si
applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2238
del codice civile, o di lavoratori autonomi legati alla
società da rapporto di collaborazione coordinata continuativa,
come definito dall'articolo 47, comma 1, lettera c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Nello svolgimento degli incarichi professionali i soci
debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.
Art. 10.
(Responsabilità professionale).
1. La responsabilità civile derivante dall'attività
professionale svolta dai singoli soci è a carico della società
tra professionisti, salvi i rapporti interni per l'eventuale
rivalsa.
2. Per i danni patrimoniali di cui al comma 1, la società
deve stipulare adeguato contratto di assicurazione, i dati del
quale debbono essere resi noti nella corrispondenza e nelle
comunicazioni ai clienti.
3. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere
stabiliti, con riferimento al giro d'affari della società,
massimali minimi obbligatori per i contratti di assicurazione
di cui al comma 2.
Art. 11.
(Esclusività dell'esercizio professionale).
1. I professionisti che fanno parte di una società tra
professionisti, salvo non sia diversamente stabilito nell'atto
costitutivo della stessa, debbono fornire le loro prestazioni
esclusivamente per conto della società stessa.
2. E' ammessa la partecipazione di un professionista a più
di una società tra professionisti, a condizione che gli atti
costitutivi delle varie società lo consentano.
Capo III
Art. 12.
(Poteri e funzioni degli ordini e
collegi professionali).
1. Negli albi degli ordini e collegi professionali deve
essere indicata, per ogni singolo iscritto, l'eventuale sua
qualità di socio di una o più società tra professionisti.
2. Gli ordini ed i collegi professionali esercitano, nei
confronti delle società e degli iscritti componenti di società
tra professionisti, i poteri e le funzioni previsti dai
vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti.
3. Gli ordini ed i collegi professionali tutelano la
dignità della professione ed assicurano il rispetto dei
princìpi di deontologia professionale applicabili
all'esercizio dell'attività in forma associata.
4. La violazione dei patti sociali costituisce infrazione
disciplinare, la cui valutazione spetta, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento
professionale, agli ordini e ai collegi professionali.
Art. 13.
(Commissione nazionale
per le società tra professionisti).
1. E' costituita una commissione nazionale per le società
tra professionisti, i cui membri sono nominati per un
triennio, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Fanno parte della commissione i rappresentanti
designati da ciascun consiglio nazionale degli ordini e
collegi professionali. Tali rappresentanti, scelti tra gli
iscritti ad ogni ordine, non possono essere designati per più
di due trienni consecutivi.
Art. 14.
(Tariffe).
1. Alle prestazioni fornite dalla società tra
professionisti si applicano le tariffe relative alla
professione di appartenenza dei soci.
2. Il parere previsto dall'articolo 2233 del codice
civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la
determinazione dei compensi dovuti alla società tra
professionisti è dato dall'ordine o dal collegio professionale
cui è iscritta la società.
Capo IV
Art. 15.
(Attività consentite ed investimenti).
1. Alla società tra professionisti non è consentito lo
svolgimento di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La società tra professionisti può acquistare beni
utilizzabili nell'attività professionale, ivi compresi i beni
immobili e mobili iscritti in pubblici registri.
3. Le disponibilità liquide della società tra
professionisti possono essere investite in titoli pubblici o
privati solo nella misura degli eventuali fondi o riserve di
bilancio costituiti da utili, da capitali o accantonati a
fronte di futuri oneri.
Art. 16.
(Registri contabili).
1. Le società tra professionisti sono obbligate a tenere
le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti
attività professionali.
Art. 17.
(Trattamento fiscale e previdenziale).
1. Il reddito prodotto dalle società di professionisti è
reddito di lavoro autonomo. Ad esse si applicano le
disposizioni tributarie applicabili all'esercizio di attività
professionale in forma individuale.
2. In luogo dell'applicazione della ritenuta d'acconto di
cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, le società tra professionisti possono optare,
trascorso un triennio dalla loro costituzione e per periodi di
tempo non inferiori al triennio, per il regime sostitutivo di
cui all'articolo 22 della presente legge, con riferimento
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
complessivamente dovuta sul reddito professionale dei soci.
3. I conferimenti alla società tra professionisti dei beni
e dei contratti da parte dei soci non costituiscono, in alcun
caso, realizzo di plusvalenze e sono assoggettati ad imposta
di registro secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), parte prima, della tariffa allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
4. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a
tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme
previdenziali per le varie professioni e i contributi di
carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si
applica agli atti compiuti dal professionista singolo.
Capo V
Art. 18.
(Subentro nei contratti preesistenti).
1. Il subentro della società tra professionisti nei
contratti di locazione, noleggio, somministrazione, impiego e
nei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, già in
capo ai soci, opera di diritto a sua semplice richiesta, a
partire dalla sua iscrizione nell'albo o elenco di
appartenenza.
Art. 19.
(Comunicazione dell'appartenenza
a società tra professionisti).
1. L'appartenenza del professionista a società tra
professionisti deve essere portata a conoscenza dei clienti e
delle sue controparti professionali pubbliche e private.
2. Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di
svolgimento all'atto della costituzione della società tra
professionisti, il subentro di essa opera di diritto e la
comunicazione deve essere data in occasione del primo atto di
esercizio del mandato, compiuto dopo l'iscrizione della
società nell'albo o elenco di appartenenza.
Art. 20.
(Società tra notai).
1. L'esercizio in forma associata della professione
notarile è regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e in quanto applicabili, dalle norme del codice
civile sulla società semplice.
Art. 21.
(Regolarizzazione
delle società in essere tra professionisti).
1. Le società già attualmente costituite tra
professionisti, devono, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, modificare il proprio atto
costitutivo al fine di uniformarlo alle norme di cui al
presente capo e provvedere alle segnalazioni ed alle richieste
di iscrizione, conseguenti alla predetta modificazione.
Capo VI
Art. 22.
(Regime sostitutivo della ritenuta d'acconto
sui redditi di lavoro autonomo).
1. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, in luogo della ritenuta
d'acconto prevista dall'articolo citato, possono optare,
trascorsi almeno tre anni dall'inizio dell'esercizio
dell'attività di lavoro autonomo, per la concessione
all'amministrazione finanziaria di garanzia fidejussoria o
assicurativa rilasciata da istituti bancari o istituti
assicurativi, indicati in apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La garanzia di cui al comma 1 deve essere di importo
pari al 40 per cento dell'IRPEF complessivamente dovuta
nell'ultimo triennio dal contribuente, in base alle proprie
dichiarazioni o ad accertamenti divenuti definitivi e scade
improrogabilmente con il versamento di quanto dovuto in base
alla dichiarazione dei redditi dell'anno cui essa si
riferisce.
3. L'opzione di cui al comma 1 ha effetto per un anno e si
proroga tacitamente, salvo esplicita disdetta da dare per
l'anno in corso in sede di presentazione della dichiarazione
dei redditi dell'anno precedente, a condizione che
l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sia stata ripresa a decorrere dal 1^
gennaio dell'anno corrente.
4. L'importo della garanzia è annualmente aggiornato, con
riferimento all'importo globale dell'imposta dell'ultimo
triennio per il quale è stata o doveva essere presentata la
dichiarazione dei redditi, entro il 30 gennaio di ogni anno, a
cura del contribuente ed a pena di decadenza dall'opzione.