XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1860




        Onorevoli Colleghi! - In Italia il turismo ha sempre rappresentato la prima industria del nostro Paese.
        Purtroppo, da alcuni anni, assistiamo ad una maggiore competitività di alcuni Paesi stranieri che vedono un incremento turistico a danno di quello italiano.
        Addirittura è sempre maggiore il numero dei nostri connazionali che prediligono orientarsi verso un turismo estero.
        Tutto ciò comporta un decremento degli introiti valutari ed un incremento delle spese dirette verso Paesi stranieri da parte dei nostri connazionali. Gli ultimi dati pubblicati sono allarmanti. Si sono registrati dei cali di presenze turistiche del 30 per cento.
        Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di statistica, le presenze alberghiere tra Natale e l'Epifania sono calate drasticamente. Si è registrato in questo ultimo periodo di vacanza una diminuzione del 4,7 per cento negli arrivi.
        Gli italiani, un milione e 195 mila, hanno fatto registrare una riduzione del 10,4 per cento negli arrivi e del 7,8 per cento nelle presenze.
        Da ciò ne consegue l'esigenza di introdurre meccanismi legislativi che incentivino il turismo degli italiani in Italia, con conseguente aumento della ricchezza e dell'occupazione.
        Si tratta pertanto di un provvedimento straordinario volto a sostenere, in una fase di crisi del nostro turismo, la domanda dei servizi turistici nel nostro territorio.
        Il provvedimento, così come è strutturato, non comporta perdita bensì aumento del gettito dato che si autofinanzia liberando "energie".
        Tutto ciò appare in linea con la politica attuale del Governo.
        La presente proposta di legge è composta di due articoli.
        L'articolo 1 prevede la deducibilità fino a 516 euro (pari a lire un milione) dal reddito imponibile dalle spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato.
        L'articolo 2 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle aree geografiche e delle tipologie per l'applicazione della deducibilità di cui all'articolo 1.




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