XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1860




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di sostenere le attivitā turistiche in Italia, č deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo fino a 516 euro per spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato negli anni 2001 e 2002.


Art. 2.

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le aree geografiche e le modalitā applicative delle disposizioni di cui all'articolo 1.



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