XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1860
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di sostenere le attivitā turistiche in Italia,
č deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo
10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, un importo fino a 516 euro
per spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio
dello Stato negli anni 2001 e 2002.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le aree geografiche e le
modalitā applicative delle disposizioni di cui
all'articolo 1.