XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1859
Onorevoli Colleghi! - In considerazione dei problemi
inerenti alla pubblica amministrazione e nell'ottica della
riorganizzazione e della razionalizzazione delle risorse
finanziarie ed umane disponibili all'interno della stessa,
sembra opportuno revisionare l'attuale sistema delle
prestazioni professionali fornite da pubblici dipendenti al di
là degli istituzionali doveri d'ufficio.
Anche sulla base di quanto apparso sulla stampa, una delle
situazioni più abnormi che si verificano nell'ordinamento
istituzionale italiano relativamente a pubblici dipendenti
appare quella del sistema degli arbitrati.
La revisione di tale sistema appare necessaria per quanto
riguarda gli arbitrati commerciali privati, al fine di evitare
che pochi privilegiati (giudici, tecnici, ricercatori,
studiosi, eccetera) possano, con il sistema degli arbitrati,
guadagnare delle cifre assolutamente ingiustificate anche per
qualsiasi tipo di prestazione professionale di tipo privato.
Lo Stato deve quindi (questione annosa) potenziare il sistema
della giustizia in modo tale da poter rendere ai cittadini un
effettivo servizio in tempi ragionevolmente rapidi, evitando
al massimo il ricorso agli arbitrati, che quasi sempre altro
non sono se non un rimedio alla estrema lentezza del sistema
giustizia.
La revisione del sistema appare utile anche quando il
ricorso all'arbitrato si dovesse rendere comunque necessario
perché l'oggetto del contendere riguarda materie particolari,
quanto ad aspetti tecnici, o materie nuove e non ancora
disciplinate dall'ordinamento giuridico. Lo Stato dovrà
fornire uno o più arbitri scelti tra i propri dipendenti
competenti per materia e far poi pagare il servizio
all'utente, compensando direttamente i propri funzionari
secondo criteri di modicità e ragionevolezza e trattenendo
nelle casse dell'erario la non trascurabile parte eccedente,
che risulterebbe dall'applicazione delle vigenti tariffe
arbitrali.
Per quanto riguarda gli arbitrati in cui lo Stato è parte
in causa, lo Stato deve innanzitutto, favorendo anche lo
snellimento di procedure amministrative ormai superate e non
più al passo con i tempi, evitare contenziosi con controparti
private o tra parti della medesima pubblica amministrazione.
In tal senso si potrebbe prendere occasione dall'attuale,
seppure lento, processo di decentramento amministrativo in
corso nel nostro Paese per aggiornare e modernizzare l'intera
struttura amministrativa.
Ove poi, per cause di forza maggiore, lo Stato si trovi
comunque ad essere parte un contenzioso deve ricorrere, per la
difesa dei propri interessi, sempre e soltanto agli organi
istituzionali a ciò deputati quali l'Avvocatura dello Stato,
la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.
Oltre ai citati arbitrati, occorre riconsiderare anche
tutto il vigente e ricorrente sistema di consulenza affidato
ad esperti, spesso esterni alla pubblica amministrazione, che
comportano costi aggiuntivi per la stessa assolutamente
ingiustificati e che oltretutto penalizzano e sviliscono le
apprezzabili capacità professionali di quanti operano con
competenza, dedizione e senso dello Stato nella pubblica
amministrazione.
Naturalmente, i passaggi sopra auspicati non possono
prescindere da un quadro generale di base che fotografi
l'attuale situazione dell'intera struttura amministrativa.
In altre parole, appare evidente che occorre innanzitutto
procedere ad una puntuale ricognizione e ad un esatto
censimento di tutte le amministrazioni.
Occorre superare le resistenze che non mancheranno di
opporre le stesse amministrazioni, gelose della propria
autonomia e nel timore di perdere alcuni vantaggi e privilegi
"di bottega".
La presente proposta di legge è composta da due
articoli.
L'articolo 1 stabilisce che tutte le prestazioni
effettuate da un pubblico dipendente, per pubblico interesse,
vengano comunque considerate prestazioni per servizio.
L'articolo 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni
non devono avvalersi di consulenze esterne in materie che
siano comunque oggetto di attività istituzionali.