XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1859




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Tutte le prestazioni effettuate da un pubblico dipendente, per pubblico interesse, al di fuori delle normali attivitā di ufficio, sono comunque considerate prestazioni effettuate per servizio ed i proventi da esse derivanti sono incamerati dall'erario.
        2. Al dipendente che ha prestato la sua opera al di fuori degli specifici doveri dell'ufficio cui č preposto č corrisposta, oltre ad un rimborso spese per gli eventuali oneri sostenuti, una indennitā giornaliera correlata al grado o alla funzione secondo i parametri vigenti nella pubblica amministrazione.


Art. 2.

        1. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di consulenze esterne in materie che siano comunque oggetto dell'attivitā istituzionale di una amministrazione pubblica. Le consulenze rese dai pubblici dipendenti a vantaggio di amministrazioni diverse da quella di appartenenza sono valutate e compensate alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 1.



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