XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1859
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Tutte le prestazioni effettuate da un pubblico
dipendente, per pubblico interesse, al di fuori delle normali
attivitā di ufficio, sono comunque considerate prestazioni
effettuate per servizio ed i proventi da esse derivanti sono
incamerati dall'erario.
2. Al dipendente che ha prestato la sua opera al di fuori
degli specifici doveri dell'ufficio cui č preposto č
corrisposta, oltre ad un rimborso spese per gli eventuali
oneri sostenuti, una indennitā giornaliera correlata al grado
o alla funzione secondo i parametri vigenti nella pubblica
amministrazione.
Art. 2.
1. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
avvalersi di consulenze esterne in materie che siano comunque
oggetto dell'attivitā istituzionale di una amministrazione
pubblica. Le consulenze rese dai pubblici dipendenti a
vantaggio di amministrazioni diverse da quella di appartenenza
sono valutate e compensate alle condizioni e nei termini di
cui all'articolo 1.