XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1858




        Onorevoli Colleghi! - Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge n. 151), il legislatore ha inteso equiparare la posizione giuridica dei figli naturali rispetto a quella dei figli legittimi. Peraltro, se tale tendenza ha trovato completa attuazione rispetto a fondamentali istituti, quali la successione o il riconoscimento, altrettanto non può dirsi per quanto concerne il procedimento di "impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità" (articolo 263 del codice civile), che corrisponde, per i figli legittimi, al cosiddetto "disconoscimento".
        Alcune grandi riforme sociali, come quelle che hanno disciplinato l'istituzione del divorzio e il nuovo diritto di famiglia, hanno rappresentato un passo decisivo nel processo più complessivo di allineamento del nostro Paese alle conquiste civili dei Paesi occidentali più avanzati, ma bisogna sottolineare che i princìpi etici e morali che hanno mosso il legislatore nel riformare i vincoli e le libertà che disciplinano la nostra realtà familiare e i rapporti emozionali e sociali sono in alcuni casi ispirati e sorretti dal punto di vista dell'adulto e del suo stretto interesse.
        Alcune lacune giuridiche lasciano intravedere una disattenzione del legislatore nei riguardi delle possibili e gravi ricadute in termini psicologici e effettivi che i minori possono subire proprio in relazione a queste pur auspicate riforme.
        Negli ultimi decenni si è inteso equiparare lo status giuridico dei figli naturali rispetto a quelli "legittimi". Una delle palesi contraddizioni che la riforma del diritto di famiglia ha lasciato aperta riguarda la differente condizione psicologica cui è esposto il figlio naturale rispetto a quello "legittimo" in rapporto ad una richiesta di disconoscimento.
        L'articolo 263 del codice civile non è stato modificato con la novella del 1975, non si ponevano infatti per questa azione i dubbi suscitati dall'articolo 235 del medesimo codice, modificato soprattutto per quanto attiene alla legittimazione attiva, prima prerogativa esclusiva del padre, attribuita anche alla madre ed al figlio; ma principalmente non si riscontrava nella ricerca della verità sulla paternità naturale alcun ostacolo quale poteva essere, per il disconoscimento del figlio legittimo, il favor legitimitatis.
        Il favor veritatis, che ha ispirato in materia di filiazione naturale il legislatore del 1942, ha determinato la disciplina dell'articolo 263, che prevede l'impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e "da chiunque ne abbia interesse"; la verità sulla discendenza naturale era, ed è rimasta, un valore in sé che non consente limitazioni.
        Si pone quindi un dubbio: è possibile che l'interesse di chi impugna il riconoscimento collida con l'interesse del figlio riconosciuto; se si riconosce rilevanza all'interesse di un adulto, è lecito ed è conforme ai princìpi che reggono il nostro ordinamento, che l'interesse del figlio, contrario all'impugnazione del riconoscimento, non possa essere preso in considerazione?
        Colpisce il contrasto con altre disposizioni relative alla filiazione cosiddetta "naturale", che esplicitamente o implicitamente considerano l'interesse del minore (gli articoli 250 e 264 del codice civile, ad esempio). L'articolo 250, quarto comma, prevede che "il consenso (da parte del genitore che ha per primo riconosciuto il figlio: normalmente è la madre al momento del parto, ma potrebbe anche essere il padre, per esempio se la madre, coniugata e non separata, non effettua il riconoscimento, ad evitare l'attribuzione al figlio dello status di legittimo) non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio".
        La valutazione dell'interesse ove ci sia contrasto tra il genitore che per primo ha riconosciuto e l'aspirante genitore, è rimessa al giudizio del tribunale per i minorenni.
        Alcuni autori che hanno esaminato il problema concordano nel porre in rilievo che nell'azione di impugnazione prevista dall'articolo 263 del codice civile l'interesse del riconosciuto non viene preso in considerazione, mentre per contro quello del riconoscendo è oggetto specifico di un procedimento minorile.
        Un riferimento implicito all'interesse del riconoscimento nell'azione di impugnazione del riconoscimento si può ricavare anche dall'articolo 264 del codice civile, novellato nel 1975: il secondo comma dell'articolo esaminato prevede che il "tribunale per i minorenni" (competenza attribuita dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto n. 318 del 1942, come modificato dall'articolo 221 della legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia) "può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale".
        L'azione - anche se promossa da un minorenne - resta di competenza del tribunale ordinario; ma per l'autorizzazione ad agire e per la nomina del curatore speciale è competente il tribunale per i minorenni, la cui composizione e la cui funzione sono finalizzate a individuare e a tutelare l'interesse del minore; rafforza questa interpretazione il rilievo che il tribunale "può" e non "deve" dare l'autorizzazione, che potrebbe quindi anche essere negata.
        L'unico criterio per concedere o negare l'autorizzazione è ravvisabile nella valutazione dell'interesse del minore: non pare infatti che l'articolo 264 del codice civile consenta al giudice minorile una indagine deliberatoria del merito, quale è, per esempio, espressamente prevista dall'articolo 274 del medesimo codice in materia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.
        Da evidenziare che in sede legislativa il processo delibatorio era previsto a tutela del genitore renitente, e non del minore, del cui interesse il tribunale ha dovuto farsi carico soltanto a seguito dell'intervento della Corte costituzionale.
        Il problema della valutazione e della tutela dell'interesse del minore è stato affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 341 dell'11 luglio 1990: sebbene si pronunciasse su una questione di legittimità relativa a una diversa fattispecie (ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità), la Corte costituzionale ha dato una indicazione del trattamento dell'interesse del minore che è valida anche nella fattispecie che ci interessa. Scrive infatti la Corte: "Dai vari termini di comparazione proposti dal giudice a quo, la Corte ritiene idoneo quello indicato nell'articolo 250, quarto comma, del codice civile".
        Da questa norma si argomenta che, se si tratta di minore infrasedicenne, per il quale l'efficacia del riconoscimento non è subordinata al suo assenso, la legge attribuisce un valore assoluto all'interesse di accertamento dello stato di filiazione quando il minore sia privo di status o il genitore che per primo lo ha riconosciuto consenta al riconoscimento successivo da parte dell'altro.
        In questi due casi, con una valutazione tipica, il riconoscimento è reputato senz'altro conforme all'interesse del minore. Quando invece insorga il conflitto tra i genitori, in quanto il genitore che ha già riconosciuto il figlio si oppone al riconoscimento tardivo dell'altro giudicandolo non conveniente all'interesse del minore, tale valutazione è assoggettata al controllo del tribunale per i minorenni mediante un procedimento contenzioso promosso dal genitore che a sua volta intende effettuare il riconoscimento.
        Analogo il controllo non è previsto nell'ipotesi, in certo senso inversa, di conflitto, in cui il genitore esercente la potestà sul figlio ritiene conveniente al suo interesse anche il riconoscimento dell'altro e, di fronte all'atteggiamento recalcitrante di questi, decide di promuovere, per conto del minore, l'azione di reclamo della paternità o della maternità naturale.
        Fino al 1983 la diversità di disciplina si poteva spiegare in considerazione della competenza esclusiva del tribunale ordinario per l'azione di cui all'articolo 269 del codice civile, cioè di un giudice inadatto a esprimere valutazioni del tipo di quella in discorso. Ma, una volta trasferita la competenza al tribunale per i minorenni quando l'azione sia proposta nell'interesse di minori di età (articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dall'articolo 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184), non è più giustificabile, alla stregua del principio di pari trattamento di casi simili, la preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori, della possibilità di esplicare anche in questa ipotesi la sua funzione istituzionale valutando, ove sia in causa un minore infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternità o una maternità che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio o non rischi piuttosto di pregiudicarne gli equilibri effettivi, l'educazione e la collocazione sociale.
        Siffatti inconvenienti non sempre e non interamente possono essere evitati, dopo la costituzione dello status di filiazione, con i provvedimenti previsti dall'articolo 277, secondo comma, del codice civile.
        Indipendentemente dal confronto con l'articolo 250, quarto comma, del codice civile la norma impugnata appare contrastante anche con il principio di razionalità, essendo incoerente con il rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'articolo 30 della Costituzione, assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori.
        Pare veramente singolare, nella situazione esposta, che l'interesse del minore sia soggetto di valutazione qualora egli agisca come attore, e non quando è convenuto. Notiamo che anche il tribunale ordinario può essere investito della valutazione dell'interesse del minore: l'articolo 268 del codice civile - non richiamato dal citato articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e su cui quindi è competente il tribunale ordinario - prevede che "il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio".
        Si tratta senza dubbio di decisioni "collaterali" alla domanda principale, che possono riguardare il collocamento, il mantenimento del minore, il regime dei rapporti con i genitori; resta però priva di spiegazione la ratio per cui il giudice può occuparsi degli interessi collaterali del minore, e non del suo interesse a conservare - a dispetto della non veridicità del riconoscimento - lo status acquisito.
        Nella situazione disciplinata dalla legislazione vigente il minore è ridotto da soggetto titolare di diritti e di aspettative a oggetto di contesa tra gli adulti, in casi non infrequenti strumento di ritorsioni e di vendetta in contese cui egli è estraneo.
        La Corte costituzionale, cui è stata proposta sotto diversi profili la questione di legittimità dell'articolo 263 del codice civile, ha ritenuto la norma conforme al nostro ordinamento.
        Si rende quindi necessario un intervento legislativo che preveda da parte del giudicante la valutazione dell'interesse del minore, di "quel" minore che - ad esempio - nel momento di crisi del rapporto tra i suoi genitori rischi di veder troncare legami affettivi consolidati e consuetudini di vita felicemente sperimentate.
        Con la presente proposta di legge si intende manifestare ancora una volta concretamente sensibilità nei confronti dei minori, in quanto rimane difficile comprendere perché un bambino cresciuto in una coppia di conviventi non possa godere degli stessi diritti di quello cresciuto in una famiglia "legittima" e debba rimanere in balìa per un tempo indeterminato di ogni possibile ricatto.
        Non è difficile immaginare quanto il disconoscimento della paternità e la richiesta di cambiamento del cognome possano avere effetti psicologici devastanti in un bambino proprio nella misura in cui il rapporto tra il padre inconsapevole e il minore ha avuto il tempo di costruirsi e di rafforzarsi in un profondo e duraturo legame affettivo ed emozionale.
        Alla base di un sano rapporto tra genitori e figli non possono che esserci amore e responsabilità e la legge non può che difendere questo sacrosanto principio etico e morale anche quando questi valori vivono al di fuori dell'istituzione matrimoniale.
        Per queste ragioni, si ritiene urgente la necessità di modificare l'articolo 263 del codice civile che permette una così evidente e incomprensibile disparità tra i diritti acquisiti dai figli "legittimi" rispetto a quelli naturali, soprattutto in considerazione delle possibili ricadute psicologiche negative che possono verificarsi in rapporto alla volontà della genitrice di optare per un procedimento giudiziale per il disconoscimento della paternità anche a distanza di tempo dalla nascita del minore.




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