XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1858
Onorevoli Colleghi! - Con la riforma del diritto di
famiglia del 1975 (legge n. 151), il legislatore ha inteso
equiparare la posizione giuridica dei figli naturali rispetto
a quella dei figli legittimi. Peraltro, se tale tendenza ha
trovato completa attuazione rispetto a fondamentali istituti,
quali la successione o il riconoscimento, altrettanto non può
dirsi per quanto concerne il procedimento di "impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità" (articolo 263 del
codice civile), che corrisponde, per i figli legittimi, al
cosiddetto "disconoscimento".
Alcune grandi riforme sociali, come quelle che hanno
disciplinato l'istituzione del divorzio e il nuovo diritto di
famiglia, hanno rappresentato un passo decisivo nel processo
più complessivo di allineamento del nostro Paese alle
conquiste civili dei Paesi occidentali più avanzati, ma
bisogna sottolineare che i princìpi etici e morali che hanno
mosso il legislatore nel riformare i vincoli e le libertà che
disciplinano la nostra realtà familiare e i rapporti
emozionali e sociali sono in alcuni casi ispirati e sorretti
dal punto di vista dell'adulto e del suo stretto interesse.
Alcune lacune giuridiche lasciano intravedere una
disattenzione del legislatore nei riguardi delle possibili e
gravi ricadute in termini psicologici e effettivi che i minori
possono subire proprio in relazione a queste pur auspicate
riforme.
Negli ultimi decenni si è inteso equiparare lo
status giuridico dei figli naturali rispetto a quelli
"legittimi". Una delle palesi contraddizioni che la riforma
del diritto di famiglia ha lasciato aperta riguarda la
differente condizione psicologica cui è esposto il figlio
naturale rispetto a quello "legittimo" in rapporto ad una
richiesta di disconoscimento.
L'articolo 263 del codice civile non è stato modificato
con la novella del 1975, non si ponevano infatti per questa
azione i dubbi suscitati dall'articolo 235 del medesimo
codice, modificato soprattutto per quanto attiene alla
legittimazione attiva, prima prerogativa esclusiva del padre,
attribuita anche alla madre ed al figlio; ma principalmente
non si riscontrava nella ricerca della verità sulla paternità
naturale alcun ostacolo quale poteva essere, per il
disconoscimento del figlio legittimo, il favor
legitimitatis.
Il favor veritatis, che ha ispirato in materia di
filiazione naturale il legislatore del 1942, ha determinato la
disciplina dell'articolo 263, che prevede l'impugnazione da
parte dell'autore del riconoscimento, da colui che è stato
riconosciuto e "da chiunque ne abbia interesse"; la verità
sulla discendenza naturale era, ed è rimasta, un valore in sé
che non consente limitazioni.
Si pone quindi un dubbio: è possibile che l'interesse di
chi impugna il riconoscimento collida con l'interesse del
figlio riconosciuto; se si riconosce rilevanza all'interesse
di un adulto, è lecito ed è conforme ai princìpi che reggono
il nostro ordinamento, che l'interesse del figlio, contrario
all'impugnazione del riconoscimento, non possa essere preso in
considerazione?
Colpisce il contrasto con altre disposizioni relative alla
filiazione cosiddetta "naturale", che esplicitamente o
implicitamente considerano l'interesse del minore (gli
articoli 250 e 264 del codice civile, ad esempio). L'articolo
250, quarto comma, prevede che "il consenso (da parte del
genitore che ha per primo riconosciuto il figlio: normalmente
è la madre al momento del parto, ma potrebbe anche essere il
padre, per esempio se la madre, coniugata e non separata, non
effettua il riconoscimento, ad evitare l'attribuzione al
figlio dello status di legittimo) non può essere
rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del
figlio".
La valutazione dell'interesse ove ci sia contrasto tra il
genitore che per primo ha riconosciuto e l'aspirante genitore,
è rimessa al giudizio del tribunale per i minorenni.
Alcuni autori che hanno esaminato il problema concordano
nel porre in rilievo che nell'azione di impugnazione prevista
dall'articolo 263 del codice civile l'interesse del
riconosciuto non viene preso in considerazione, mentre per
contro quello del riconoscendo è oggetto specifico di un
procedimento minorile.
Un riferimento implicito all'interesse del riconoscimento
nell'azione di impugnazione del riconoscimento si può ricavare
anche dall'articolo 264 del codice civile, novellato nel 1975:
il secondo comma dell'articolo esaminato prevede che il
"tribunale per i minorenni" (competenza attribuita
dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto n. 318 del 1942, come modificato dall'articolo 221
della legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di
famiglia) "può dare l'autorizzazione per impugnare il
riconoscimento, nominando un curatore speciale".
L'azione - anche se promossa da un minorenne - resta di
competenza del tribunale ordinario; ma per l'autorizzazione ad
agire e per la nomina del curatore speciale è competente il
tribunale per i minorenni, la cui composizione e la cui
funzione sono finalizzate a individuare e a tutelare
l'interesse del minore; rafforza questa interpretazione il
rilievo che il tribunale "può" e non "deve" dare
l'autorizzazione, che potrebbe quindi anche essere negata.
L'unico criterio per concedere o negare l'autorizzazione è
ravvisabile nella valutazione dell'interesse del minore: non
pare infatti che l'articolo 264 del codice civile consenta al
giudice minorile una indagine deliberatoria del merito, quale
è, per esempio, espressamente prevista dall'articolo 274 del
medesimo codice in materia di dichiarazione giudiziale di
paternità o di maternità.
Da evidenziare che in sede legislativa il processo
delibatorio era previsto a tutela del genitore renitente, e
non del minore, del cui interesse il tribunale ha dovuto farsi
carico soltanto a seguito dell'intervento della Corte
costituzionale.
Il problema della valutazione e della tutela
dell'interesse del minore è stato affrontato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 341 dell'11 luglio 1990:
sebbene si pronunciasse su una questione di legittimità
relativa a una diversa fattispecie (ammissibilità dell'azione
di dichiarazione giudiziale di paternità), la Corte
costituzionale ha dato una indicazione del trattamento
dell'interesse del minore che è valida anche nella fattispecie
che ci interessa. Scrive infatti la Corte: "Dai vari termini
di comparazione proposti dal giudice a quo, la Corte
ritiene idoneo quello indicato nell'articolo 250, quarto
comma, del codice civile".
Da questa norma si argomenta che, se si tratta di minore
infrasedicenne, per il quale l'efficacia del riconoscimento
non è subordinata al suo assenso, la legge attribuisce un
valore assoluto all'interesse di accertamento dello stato di
filiazione quando il minore sia privo di status o il
genitore che per primo lo ha riconosciuto consenta al
riconoscimento successivo da parte dell'altro.
In questi due casi, con una valutazione tipica, il
riconoscimento è reputato senz'altro conforme all'interesse
del minore. Quando invece insorga il conflitto tra i genitori,
in quanto il genitore che ha già riconosciuto il figlio si
oppone al riconoscimento tardivo dell'altro giudicandolo non
conveniente all'interesse del minore, tale valutazione è
assoggettata al controllo del tribunale per i minorenni
mediante un procedimento contenzioso promosso dal genitore che
a sua volta intende effettuare il riconoscimento.
Analogo il controllo non è previsto nell'ipotesi, in certo
senso inversa, di conflitto, in cui il genitore esercente la
potestà sul figlio ritiene conveniente al suo interesse anche
il riconoscimento dell'altro e, di fronte all'atteggiamento
recalcitrante di questi, decide di promuovere, per conto del
minore, l'azione di reclamo della paternità o della maternità
naturale.
Fino al 1983 la diversità di disciplina si poteva spiegare
in considerazione della competenza esclusiva del tribunale
ordinario per l'azione di cui all'articolo 269 del codice
civile, cioè di un giudice inadatto a esprimere valutazioni
del tipo di quella in discorso. Ma, una volta trasferita la
competenza al tribunale per i minorenni quando l'azione sia
proposta nell'interesse di minori di età (articolo 38 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, come modificato dall'articolo 68 della legge 4
maggio 1983, n. 184), non è più giustificabile, alla stregua
del principio di pari trattamento di casi simili, la
preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei
minori, della possibilità di esplicare anche in questa ipotesi
la sua funzione istituzionale valutando, ove sia in causa un
minore infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che
per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una
paternità o una maternità che quegli rifiuta di riconoscere,
sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio o non
rischi piuttosto di pregiudicarne gli equilibri effettivi,
l'educazione e la collocazione sociale.
Siffatti inconvenienti non sempre e non interamente
possono essere evitati, dopo la costituzione dello
status di filiazione, con i provvedimenti previsti
dall'articolo 277, secondo comma, del codice civile.
Indipendentemente dal confronto con l'articolo 250, quarto
comma, del codice civile la norma impugnata appare
contrastante anche con il principio di razionalità, essendo
incoerente con il rilievo sistematico centrale che
nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato
sull'articolo 30 della Costituzione, assume l'esigenza di
protezione dell'interesse dei minori.
Pare veramente singolare, nella situazione esposta, che
l'interesse del minore sia soggetto di valutazione qualora
egli agisca come attore, e non quando è convenuto. Notiamo che
anche il tribunale ordinario può essere investito della
valutazione dell'interesse del minore: l'articolo 268 del
codice civile - non richiamato dal citato articolo 38 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile, e su cui
quindi è competente il tribunale ordinario - prevede che "il
giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti
che ritenga opportuni nell'interesse del figlio".
Si tratta senza dubbio di decisioni "collaterali" alla
domanda principale, che possono riguardare il collocamento, il
mantenimento del minore, il regime dei rapporti con i
genitori; resta però priva di spiegazione la ratio per
cui il giudice può occuparsi degli interessi collaterali del
minore, e non del suo interesse a conservare - a dispetto
della non veridicità del riconoscimento - lo status
acquisito.
Nella situazione disciplinata dalla legislazione vigente
il minore è ridotto da soggetto titolare di diritti e di
aspettative a oggetto di contesa tra gli adulti, in casi non
infrequenti strumento di ritorsioni e di vendetta in contese
cui egli è estraneo.
La Corte costituzionale, cui è stata proposta sotto
diversi profili la questione di legittimità dell'articolo 263
del codice civile, ha ritenuto la norma conforme al nostro
ordinamento.
Si rende quindi necessario un intervento legislativo che
preveda da parte del giudicante la valutazione dell'interesse
del minore, di "quel" minore che - ad esempio - nel momento di
crisi del rapporto tra i suoi genitori rischi di veder
troncare legami affettivi consolidati e consuetudini di vita
felicemente sperimentate.
Con la presente proposta di legge si intende manifestare
ancora una volta concretamente sensibilità nei confronti dei
minori, in quanto rimane difficile comprendere perché un
bambino cresciuto in una coppia di conviventi non possa godere
degli stessi diritti di quello cresciuto in una famiglia
"legittima" e debba rimanere in balìa per un tempo
indeterminato di ogni possibile ricatto.
Non è difficile immaginare quanto il disconoscimento della
paternità e la richiesta di cambiamento del cognome possano
avere effetti psicologici devastanti in un bambino proprio
nella misura in cui il rapporto tra il padre inconsapevole e
il minore ha avuto il tempo di costruirsi e di rafforzarsi in
un profondo e duraturo legame affettivo ed emozionale.
Alla base di un sano rapporto tra genitori e figli non
possono che esserci amore e responsabilità e la legge non può
che difendere questo sacrosanto principio etico e morale anche
quando questi valori vivono al di fuori dell'istituzione
matrimoniale.
Per queste ragioni, si ritiene urgente la necessità di
modificare l'articolo 263 del codice civile che permette una
così evidente e incomprensibile disparità tra i diritti
acquisiti dai figli "legittimi" rispetto a quelli naturali,
soprattutto in considerazione delle possibili ricadute
psicologiche negative che possono verificarsi in rapporto alla
volontà della genitrice di optare per un procedimento
giudiziale per il disconoscimento della paternità anche a
distanza di tempo dalla nascita del minore.