XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1858
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 263 - (Impugnazione del riconoscimento per
difetto di veridicità).- Il riconoscimento può essere
impugnato per difetto di veridicità dall'autore del
riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da
chiunque vi abbia interesse.
Nel decidere sulla domanda di cui al primo comma il
giudice deve tenere conto dell'interesse del figlio a
mantenere o meno lo status derivante dal riconoscimento
contestato.
L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.
L'azione è imprescrittibile".