XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1858




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

            "Art. 263 - (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).- Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.
        Nel decidere sulla domanda di cui al primo comma il giudice deve tenere conto dell'interesse del figlio a mantenere o meno lo status derivante dal riconoscimento contestato.
        L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.
        L'azione è imprescrittibile".



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