XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1857
Onorevoli Colleghi! - La gran parte dei casi di
omicidio colposo vede coinvolte persone prive di precedenti
penali, per le quali è obbligatoria la concessione della
sospensione condizionale della pena, cui si perviene di regola
con il patteggiamento. Questo crea sconcerto nei parenti delle
vittime, che vedono concludersi la vicenda giudiziaria in
camera di consiglio, senza un processo, senza un reale
accertamento di responsabilità, con una sanzione puramente
simbolica e non effettiva, e spesso senza che il responsabile
abbia percepito la gravità del suo comportamento. Il sistema
penale italiano soffre certamente ancora di una eccessiva
rigidità dal punto di vista sanzionatorio, in quanto le uniche
pene previste dal sistema sono state fino a pochissimo tempo
fa quella detentiva (ergastolo, reclusione e arresto) e quella
pecuniaria (multa ed ammenda). Da tempo, però, è andata
crescendo la consapevolezza della necessità di una maggiore
"flessibilità" dal punto di vista sanzionatorio, che consenta
di valorizzare aspetti risarcitori e riparatori rispetto al
carattere meramente afflittivo della sanzione, tanto più se
quella detentiva non è effettiva.
Finora, la scelta è stata nel senso di lasciare inalterato
il sistema delle pene, intervenendo invece "a valle" della
pena, con meccanismi di tipo diverso:
a) un primo meccanismo (previsto dall'articolo 165
del codice penale), consiste nel dare al giudice la
possibilità di subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo delle
restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di
risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata
sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a
titolo di riparazione del danno; può altresì essere
subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti,
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato;
b) un altro meccanismo consiste nel prevedere la
possibilità di sostituire la pena principale con una sanzione
sostitutiva (articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, come modificati dal decreto-legge 14 giugno
1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1993, n. 296). Le sanzioni sostitutive sono:
1) la pena pecuniaria, che può sostituire la pena
detentiva non superiore a tre mesi;
2) la liberta controllata, che può sostituire la pena
detentiva non superiore a sei mesi;
3) la semidetenzione, che può sostituire la pena
detentiva non superiore ad un anno. Va detto, però, che le
sanzioni sostitutive, salvo quella di cui al numero 1), in
realtà hanno avuto scarsissima applicazione, soprattutto
perché le condizioni soggettive per la sostituzione sono tali
da consentire l'accesso a meccanismi, quali la sospensione
condizionale della pena, di gran lunga più favorevoli;
c) un terzo strumento è quello di intervenire
sulla esecuzione della pena, applicando in sostituzione della
pena detentiva le misure alternative previste dall'ordinamento
penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, cosiddetta "legge
Gozzini", come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n.
663), quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare e altre.
In realtà questi strumenti, salvo quello di cui alla
lettera a), hanno come finalità principale quella di
attenuare i rigori del regime sanzionatorio del "codice Rocco"
e solo indirettamente possono assumere funzione di sanzioni
alternative più adeguate al fatto commesso.
Una novità di rilievo, che tocca parzialmente anche la
materia che ci interessa, è quella contenuta nella legge 24
novembre 1999, n. 468, recante delega al Governo in materia di
competenza penale del giudice di pace. L'articolo 15 della
citata legge elenca i reati che si intendono trasferire alla
competenza del giudici di pace e tra questi è incluso il
delitto di "lesioni personali colpose" (articolo 590 del
codice penale). L'articolo 16 stabilisce i princìpi e i
criteri direttivi per la modifica dell'apparato sanzionatorio
dei delitti attribuiti al giudice di pace: pena pecuniaria e
nei casi di maggiore gravità e di recidiva sanzioni
alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività
non retribuita a favore della collettività, o di altre forme
di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi,
l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive
specifiche.
L'esercizio della delega predetta ha prodotto il decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nel quale il titolo II è
dedicato alle "Sanzioni applicabili dal giudice di pace". Il
comma 2 dell'articolo 52 elenca le pene previste per i reati
di competenza del giudice di pace, diversi da quelli per i
quali è prevista la sola pena della multa o della ammenda. Per
tali reati è prevista la possibilità di applicare la (sola)
pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo che varia,
in relazione all'entità della pena edittale, da dieci giorni a
tre mesi, da venti giorni a sei mesi da un mese a sei mesi.
L'articolo 54 del medesimo decreto legislativo chiarisce che
il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di
pubblica utilità (in alternativa alla pena pecuniaria o alla
permanenza domiciliare), solo su richiesta dell'imputato.
Inoltre il lavoro di pubblica utilità, che non può essere
inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi, non può
comportare la prestazione di più di sei ore di lavoro
settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e
di salute del condannato. Sempre e solo se il condannato lo
richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore
settimanali. Infine, tale lavoro, che consiste in "prestazione
di attività non retribuita a favore della collettività", può
svolgersi indifferentemente presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, oppure presso enti od organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato. Nella concezione del
decreto legislativo, dunque, il lavoro di pubblica utilità è
una scelta che il condannato compie a proprio favore, alla
quale farà ricorso quando gli risulti più lieve della pena
pecuniaria o della permanenza domiciliare.
Non può quindi affermarsi che il risultato auspicato nella
presente proposta di legge possa essere ottenuto con il metodo
adottato dalle nuove norme almeno per i delitti di lesione
colposa commessi con violazione delle norme relative alla
circolazione stradale. Certo nessun risultato del genere si ha
per il caso, purtroppo frequente, di omicidio colposo per
violazione di quelle norme, che non rientra nella competenza
del giudice di pace.
D'altra parte, una modifica del codice penale solo con
riferimento ad un delitto non appare corretta sul piano
sistematico. In attesa di revisioni più complessive del codice
penale, si propone di utilizzare uno degli strumenti già
esistenti nel nostro ordinamento, opportunamente adeguato. Lo
strumento meglio utilizzabile sembra quello dell'articolo 165
del codice penale. Dal punto di vista sistematico sembra
consigliabile inserire la norma all'interno del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte relativa agli illeciti penali (titolo VI,
capo II, articoli 220 e seguenti).