XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1857
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è inserito il seguente:
"Art. 224-bis (Obblighi del condannato). -
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della
reclusione per un delitto colposo commesso con violazione
delle norme del presente codice, il giudice può subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena, oltre
che all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 165
del codice penale, alla prestazione di un attività non
retribuita in favore della collettività consistente nella
assistenza e nell'aiuto alle vittime di incidenti
stradali".