XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1855




        Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, che ha modificato l'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, la durata massima della permanenza nella posizione di "ausiliaria" per gli ufficiali è stata ridotta da otto a cinque anni, con decorrenza dal 1^ gennaio 1985. Successivamente, con il comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il predetto articolo 56 della citata legge n. 113 del 1954, è stato ulteriormente modificato con il ripristino a otto anni della predetta durata massima.
        L'intento del legislatore, come appare dalla data di decorrenza della modifica, 30 dicembre 1989, era quello di concedere a tutti gli ufficiali che avevano subìto l'applicazione della durata ridotta a cinque anni, di estenderla a otto anni. Così non è stato, perché la dubbia formulazione della legge, mentre ha consentito il prolungamento della durata della posizione in ausiliaria per gli ufficiali che avevano avuto l'attribuzione della ridotta durata quinquennale e che alla data del 30 dicembre 1989 non avevano completato i cinque anni della loro ausiliaria, ha invece penalizzato alcuni ufficiali che avevano avuto l'applicazione a domanda dell'anzidetto articolo 44, poi modificato, e si attendevano l'estensione a otto anni della loro ausiliaria. Per consentire una parità di trattamento tra gli ufficiali che hanno avuto l'applicazione d'ufficio dell'articolo 56 della legge n. 113 del 1954, nel testo modificato dall'articolo 44 della legge n. 224 del 1986, e quelli che hanno richiesto l'applicazione dello stesso articolo 56, nel testo ulteriormente modificato dall'articolo 6 della legge n. 404 del 1990, ed ovviare alla iniquità operata dall'amministrazione, si rende necessaria una nuova modifica del primo comma dell'articolo 56 citato. A ciò è finalizzata la presente proposta di legge.




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