XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1855
Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 44 della legge 19
maggio 1986, n. 224, che ha modificato l'articolo 56 della
legge 10 aprile 1954, n. 113, la durata massima della
permanenza nella posizione di "ausiliaria" per gli ufficiali è
stata ridotta da otto a cinque anni, con decorrenza dal 1^
gennaio 1985. Successivamente, con il comma 1 dell'articolo 6
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il predetto articolo 56
della citata legge n. 113 del 1954, è stato ulteriormente
modificato con il ripristino a otto anni della predetta durata
massima.
L'intento del legislatore, come appare dalla data di
decorrenza della modifica, 30 dicembre 1989, era quello di
concedere a tutti gli ufficiali che avevano subìto
l'applicazione della durata ridotta a cinque anni, di
estenderla a otto anni. Così non è stato, perché la dubbia
formulazione della legge, mentre ha consentito il
prolungamento della durata della posizione in ausiliaria per
gli ufficiali che avevano avuto l'attribuzione della ridotta
durata quinquennale e che alla data del 30 dicembre 1989 non
avevano completato i cinque anni della loro ausiliaria, ha
invece penalizzato alcuni ufficiali che avevano avuto
l'applicazione a domanda dell'anzidetto articolo 44, poi
modificato, e si attendevano l'estensione a otto anni della
loro ausiliaria. Per consentire una parità di trattamento tra
gli ufficiali che hanno avuto l'applicazione d'ufficio
dell'articolo 56 della legge n. 113 del 1954, nel testo
modificato dall'articolo 44 della legge n. 224 del 1986, e
quelli che hanno richiesto l'applicazione dello stesso
articolo 56, nel testo ulteriormente modificato dall'articolo
6 della legge n. 404 del 1990, ed ovviare alla iniquità
operata dall'amministrazione, si rende necessaria una nuova
modifica del primo comma dell'articolo 56 citato. A ciò è
finalizzata la presente proposta di legge.