XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1855
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell' articolo 56 della legge 10 aprile
1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima
di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova
durata massima è determinata a favore degli ufficiali che non
abbiano maturato otto anni in detta posizione al 30 dicembre
1989 e di quelli che lasciano il servizio attivo in data
successiva. Gli eventuali richiami in servizio non
interrompono il decorso dell'ausiliaria".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
e si applica con effetto dal 1^ gennaio 2001.