XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1855




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell' articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata massima è determinata a favore degli ufficiali che non abbiano maturato otto anni in detta posizione al 30 dicembre 1989 e di quelli che lasciano il servizio attivo in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica con effetto dal 1^ gennaio 2001.



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