XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1852 - 2085 - 2357 - 3275-A
Onorevoli Colleghi! Il presente testo unificato reca
modifiche alla legge n. 352 del 1970 nella parte relativa alla
materia del referendum previsto dall'articolo 132 della
Costituzione per il distacco di comuni e province da una
regione e la conseguente aggregazione ad altra regione, al
dichiarato fine di adeguare tale disciplina al nuovo dettato
costituzionale, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del
2001.
E' noto infatti che l'articolo 132 della Costituzione
prevede due ipotesi di distacco di comuni da una regione: al
comma 1, il distacco finalizzato alla costituzione di una
nuova regione e al comma 2, quando un'intera provincia, o uno
o più comuni che si distaccano da una regione vengono
aggregati ad altra regione.
Il presente testo unificato intende modificare la legge n.
352 del 1970 nella parte in cui disciplina la procedura per lo
svolgimento del referendum per la seconda delle ipotesi sopra
illustrata e cioè per l'ipotesi di richiesta da parte di
comuni e province di distacco da una regione per
l'aggregazione ad altra regione.
La necessità dell'intervento legislativo, come sopra
accennato, trae origine dalla modifica del disposto del
secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione intervenuto
a seguito dell'approvazione della legge costituzionale che ha
riformato il titolo V della parte seconda della
Costituzione.
L'originaria formulazione della norma costituzionale
prevedeva che con legge ordinaria, previo referendum, sentiti
i consigli regionali, si potesse disporre per le province o i
comuni che ne facessero richiesta il distacco da una regione e
l'aggregazione ad un'altra. La norma costituzionale nulla
diceva sia sui soggetti da coinvolgere nel processo di
richiesta di referendum per il distacco sia sull'ambito
territoriale interessato alla consultazione referendaria.
La legge n. 352 del 1970, disciplinando al titolo III il
referendum per la modificazione territoriale delle regioni
previsti dall'articolo 132 della Costituzione, ha precisato
tali profili. Infatti, relativamente al primo aspetto,
l'articolo 42, al secondo comma, prevede che la richiesta di
referendum per il distacco di una o più province ovvero di uno
o più comuni finalizzata all'aggregazione dei medesimi ad
altra regione sia corredata dalle deliberazioni, identiche
nell'oggetto, dei consigli delle province e dei comuni di cui
si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o
di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
della restante popolazione della regione dalla quale è
proposto il distacco delle province o comuni predetti e di
tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione
alla quale si propone che le province o i comuni siano
aggregati.
Quanto, poi, al secondo profilo (ambito territoriale
interessato dalla consultazione referendaria), il successivo
articolo 44, al secondo periodo del terzo comma, specifica che
il referendum è indetto sia nel territorio della regione dalla
quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel
territorio della regione alla quale le province o i comuni
intendono aggregarsi.
La legge costituzionale n.3 del 2001, all'articolo 9,
comma 1, novellando il secondo comma dell'articolo 132 della
Costituzione, ha introdotto alcuni elementi di specificazione,
prevedendo che per procedere alla modifica territoriale sia
necessaria l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della provincia (o delle province) o del comune (o dei comuni)
interessati al distacco. Viene in tal modo circoscritto
l'ambito territoriale al cui interno dovrà aver luogo la
consultazione referendaria.
In questa nuova accezione sono infatti "popolazioni
interessate" soltanto le popolazioni residenti negli enti
(province o comuni) che chiedono la modificazione territoriale
(in questo caso il distacco e la nuova aggregazione).
La genesi di tale modifica introdotta con la legge
costituzionale n. 3 del 2001 mostra infatti inequivocabilmente
che "l'intenzione di quel legislatore" è stata quella di
radicare nella Costituzione una nuova formulazione del
principio di partecipazione delle collettività locali. Una
formulazione che evitasse l'interpretazione che la legge n.
352 del 1970 e, sostanzialmente, la Corte costituzionale,
hanno dato secondo la precedente formulazione di quel comma;
interpretazione secondo la quale maggioranze non
(direttamente, o immediatamente) coinvolte nel cambiamento
potevano contrastare e annullare le determinazioni di
minoranze della stessa collettività che intendevano invece
rendersi autonome, o modificare la loro appartenenza.
In termini specifici, infatti, le varie proposte che sono
state poi raccolte nel nuovo testo del secondo comma
dell'articolo 132 della Costituzione, avevano l'obiettivo di
evitare che i comuni e le province e le rispettive popolazioni
che rimangono nel loro ente di appartenenza (regione o
provincia, sia 'cedente' che 'ricevente') e che siano
eventualmente contrari alla 'cessione' o all'acquisto',
neghino, prevalendo nel referendum, il diritto di
autodeterminazione del comune o delle province che chiede il
distacco. Insomma, quanto può succedere secondo il testo della
legge n. 352 del 1970, ancora in vigore.
Come già accennato, il testo unificato licenziato dalla
Commissione risponde così all'esigenza di conformare alla
nuova norma costituzionale le disposizioni della legge n. 352
del 1970.
Tale esigenza, tra l'altro, è stata ribadita anche nel
corso di una serie di audizioni informali che la Commissione
ha svolto nell'ambito dell'istruttoria legislativa. Sono stati
ascoltati rappresentanti dell'Unione dei comuni italiani per
cambiare regione, dell'Unione province d'Italia,
dell'Associazione nazionale comuni italiani, della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, il
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e il Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano.
Da parte di tutti i soggetti auditi è stata evidenziata
l'esigenza di un intervento legislativo in tal senso.
Il presente testo unificato, quindi, si fa carico di tale
esigenza prevedendo non solo la modifica dell'ambito
territoriale entro il quale dovrà svolgersi il referendum, ma
anche esigendo, quali presupposti per la richiesta
referendaria, le sole deliberazioni dei comuni e delle
province richiedenti, e non più quelle - previste nell'attuale
formulazione dell'articolo 42 della legge n. 352 del 1970 - di
tanti consigli comunali o provinciali che rappresentino almeno
un terzo della restante popolazione della regione di origine e
un terzo della popolazione della regione di destinazione.
L'articolo 1 del presente testo unico, infatti, nel
modificare il secondo periodo del secondo comma dell'articolo
42 della legge sopracitata, prevede che se la richiesta di
distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad
altre regioni, la richiesta di referendum è corredata
dalle deliberazioni dei consigli provinciali o dei consigli
comunali, rispettivamente, delle province o dei comuni di cui
si propone il distacco.
L'articolo 2 introduce una modifica di coordinamento al
testo dell'articolo 43 della legge n. 352 del 1970 prevedendo
che l'Ufficio centrale per il referendum, in occasione della
verifica sulla legittimità della richiesta dei referendum
previsti dall'articolo 132 della Costituzione, debba
accertare che sia stato raggiunto il numero minimo prescritto
dalle deliberazioni depositate solo qualora tale numero minimo
sia richiesto espressamente. Con la modifica del secondo comma
dell'articolo 132 della Costituzione, infatti, la richiesta di
un numero minimo di consigli comunali è oggi prevista solo per
i referendum finalizzati alla fusione o alla creazione di
nuove regioni e non più invece anche per procedere al distacco
di comuni e province da una regione per l'aggregazione ad
altra regione.
L'articolo 3 del testo unificato prevede, coerentemente
alla modifica dell'articolo 42, secondo comma, della legge n.
352 del 1970 che si propone con l'articolo 1, una modifica del
terzo comma dell'articolo 44 della medesima legge attraverso
la quale si chiarisce che nell'ipotesi di cui al secondo comma
dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è
indetto nei territori delle province e dei comuni che chiedono
il distacco da una regione e l'aggregazione a un'altra.
Con l'articolo 4 del presente testo unificato, attraverso
una modifica dell'articolo 45 della legge n. 352 del 1970, si
prevede una diversa procedura per la presentazione al
Parlamento delle iniziative legislative conseguenziali
all'approvazione dei referendum previsti dall'articolo
132 della Costituzione.
Appare a tal proposito importante ricordare come la legge
costituzionale n. 3 del 2001, nel modificare l'articolo 132
della Costituzione, ha mantenuto comunque il principio secondo
il quale la procedura per il distacco di comuni e province da
una regione per l'aggregazione degli stessi ad altra regione,
si conclude con una decisione da parte del Parlamento al quale
quindi spetta l'ultima pronuncia.
Attualmente il quarto comma dell'articolo 45 prevede
semplicemente che nel caso di approvazione della proposta
sottoposta a referendum, il Ministro per l'interno,
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al
Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di
cui all'articolo 132 della Costituzione.
Con il citato articolo 4 del presente testo unificato,
modificato rispetto ad una precedente formulazione al fine di
recepire un'osservazione formulata in sede di parere dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali, si
propone di introdurre una procedura maggiormente dettagliata
che disciplini tra l'altro la fase di consultazione dei
consigli regionali prevista espressamente dall'articolo 132
della Costituzione. Si prevede infatti che nel caso di
approvazione della proposta sottoposta a referendum, il
Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al
precedente comma, invia ai consigli regionali delle regioni le
cui circoscrizioni sono modificate, il disegno di legge
costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della
Costituzione, perché si esprimano ai sensi del medesimo
articolo 132. Entro i successivi settanta giorni il Presidente
del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento il disegno
di legge, costituzionale o ordinaria unitamente ai pareri resi
dai consigli regionali se pervenuti.
Si prevede inoltre che i disegni di legge costituzionale
che prevedono la modificazione del territorio delle regioni a
statuto speciale sono altresì comunicati alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano secondo il procedimento
di modificazione stabilito dai rispettivi statuti speciali che
prevedono particolari forme di coinvolgimento delle regioni e
delle province autonome stesse nella procedura di
revisione.
Tale ultimo inciso appare necessario in quanto tali
regioni, nei rispettivi statuti, che - come è noto - sono
adottati con legge costituzionale, delimitano espressamente il
proprio ambito territoriale, producendo così una rigidità del
territorio strettamente connessa alla specialità dell'ente e
quindi la necessità di attivare una procedura di revisione
degli statuti qualora si intenda modificare l'ambito
territoriale della regione.
Nel procedimento di aggregazione di comuni o province al
territorio delle regioni a statuto speciale appare quindi
necessario prevedere l'adozione di una legge costituzionale,
finalizzata a modificare gli statuti nella parte relativa al
territorio dell'ente, ferma restando anche per tali regioni
l'applicabilità dei princìpi contenuti nella normativa sopra
illustrata così come chiarito dalla stessa Corte
costituzionale.
Attesa la rilevanza istituzionale dell'intervento
legislativo che si propone e l'unanimità dei consensi
registrati nel corso dell'esame in Commissione, se ne auspica
una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.
Karl ZELLER, relatore.