XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1852 - 2085 - 2357 - 3275-A
TESTO
unificato della Commissione
Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di
referendum per il distacco di comuni e province da una
regione e per l'aggregazione ad altra regione.
Art. 1.
1. All'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di
province o comuni ad altre regioni, la richiesta di
referendum è corredata dalle deliberazioni dei consigli
provinciali o dei consigli comunali, rispettivamente, delle
province o dei comuni di cui si propone il distacco".
Art. 2.
1. All'articolo 43, primo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352, dopo le parole: "sia raggiunto" sono inserite le
seguenti: ", ove previsto,".
Art. 3.
1. All'articolo 44, terzo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della
Costituzione, il referendum è indetto nei territori
delle province e dei comuni che chiedono il distacco da una
regione e l'aggregazione a un'altra".
Art. 4.
1. All'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il
quarto comma è sostituito dal seguente:
"Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a
referendum, il Presidente
del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al terzo
comma, invia ai consigli regionali delle regioni le cui
circoscrizioni sono modificate il disegno di legge
costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della
Costituzione, affinché si esprimano ai sensi del medesimo
articolo 132. Entro i successivi settanta giorni il Presidente
del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento il disegno
di legge costituzionale o ordinaria, unitamente ai pareri resi
dai consigli regionali se pervenuti. I disegni di legge
costituzionale che prevedono la modificazione del territorio
delle regioni a statuto speciale sono altresì comunicati alle
regioni stesse e alle province autonome di Trento e di Bolzano
secondo il procedimento di modificazione stabilito dai
rispettivi statuti speciali".