XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1844
Onorevoli Colleghi! - La legge 25 febbraio 1992, n. 210,
prevede un indennizzo a carico dello Stato per coloro che
abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni
obbligatorie o siano risultati infetti in seguito alla
trasfusione di emoderivati (HIV, HCV).
La presente proposta di legge ha come scopo quello di
estendere la concessione dell'indennizzo ai sensi della legge
n. 210 del 1992 anche a coloro che subiscono un danno
terapeutico non imputabile direttamente ad un errore
medico.
In questi ultimi anni è molto cambiato il contesto
tecnico-scientifico e organizzativo nel quale il medico
esercita la professione per non doverci occupare di una
profonda rivisitazione della materia.
Si parla, infatti, sempre più spesso di malpractice
sanitaria o, per usare un termine molto usato dai
mass-media, di "malasanità", e la gestione del rischio
nel ramo sanità ha mostrato - dagli anni '80 in poi - un
incremento della dinamica conflittuale e risarcitoria tra
pazienti, medici e aziende ospedaliere.
Alla fine del 1999 vi erano dodicimila procedimenti in
corso per "malpratica medica"; ed allo stato attuale è
difficile ipotizzare un'inversione di tendenza sulla complessa
questione della gestione del rischio nel ramo sanità, ma anzi
è prevedibile una vocazione ulteriormente espansiva della
dinamica risarcitoria.
In ambito giurisprudenziale, dove la responsabilità civile
della professione medica si suddivide in responsabilità
extracontrattuale (ex articolo 2043 e seguenti del
codice civile) e contrattuale (ex articolo 2229 e
seguenti del codice civile), le più recenti sentenze della
Corte di cassazione sembrano aver configurato - anche per il
medico dipendente di una struttura sanitaria, la cui
responsabilità inizialmente veniva inquadrata come
responsabilità extracontrattuale - una responsabilità
contrattuale tout court alla stregua di quella che grava
sull'ente ospedaliero. Per il danneggiato ne consegue un
regime più favorevole sia sotto il profilo della ripartizione
dell'onere della prova sia per il regime del grado della colpa
e della relativa prescrizione.
Non basta ed è evidente: siamo, infatti, di fronte al
paradosso di una medicina che negli ultimi cinquant'anni ha
compiuto più progressi e colto più successi per la
sopravvivenza degli uomini di quanti se ne fossero raggiunti
in tutti i secoli precedenti messi insieme, ma che, tuttavia,
non ha mai riscosso tanta sfiducia e tanti sospetti nella
pubblica opinione come oggi.
Chi è responsabile dei danni derivati ai malati per errori
organizzativi o terapeutici? Chi è il responsabile per i danni
derivanti da malattie post-operatorie, da reazioni
imprevedibili a terapie o farmaci o da infezioni contratte
durante il ricovero? La risposta è: nessuno, nel caso in cui
non si riesca a far valere la responsabilità contrattuale o
extracontrattuale e di conseguenza sorga in capo al soggetto e
alla struttura sanitaria il dovere del risarcimento.
Un procedimento lungo e macchinoso, quello per ottenere il
risarcimento, che di certo non viene incontro al cittadino: il
risultato è che spesso viene negata giustizia ai più deboli,
coloro che per disinformazione o per mancanza di mezzi
finanziari adeguati non riescono ad esercitare i propri
diritti.
Dare dignità di norma di diritto positivo al principio del
diritto all'indennizzo può effettivamente contribuire a
ristabilire l'equità sociale in questa materia.
La presente proposta di legge introduce a questo proposito
la previsione di un indennizzo per i casi di malpractice
sanitaria che, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n.
210 del 1992, sia concesso indipendentemente dalla necessità
di accertare la colpa ma a titolo di responsabilità oggettiva
sulla base dell'accertamento, da parte dell'apposita
commissione medico-ospedaliera, del semplice nesso di
causalità.
Trattandosi, dunque, di eventi che non si possono imputare
ad un individuo o ad un comportamento colposo - si pensi ad
esempio alle infezioni ospedaliere - si ritiene opportuno che
il rischio e il relativo onere dell'indennizzo siano ripartiti
in capo alla collettività.