XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1844
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e
successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
"4-bis. I benefici di cui alla presente legge
spettano anche a chi in seguito al ricovero in una struttura
sanitaria pubblica sia vittima di errori terapeutici o
derivanti da cause imputabili all'organizzazione sanitaria
della struttura stessa, indipendente da colpa, ed abbia
riportato i danni permanenti di cui al comma 1".