XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1844




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. I benefici di cui alla presente legge spettano anche a chi in seguito al ricovero in una struttura sanitaria pubblica sia vittima di errori terapeutici o derivanti da cause imputabili all'organizzazione sanitaria della struttura stessa, indipendente da colpa, ed abbia riportato i danni permanenti di cui al comma 1".



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