XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1843
Onorevoli Colleghi! - Il problema della sicurezza della
circolazione stradale sta divenendo sempre maggiore oggetto
delle cronache quotidiane per via dell'elevato numero di
incidenti, anche con forti perdite di vite umane, che si
registrano in particolare nei periodi dell'anno a più intenso
traffico.
Al di là dei costi che il trattamento sanitario delle
vittime degli incidenti stradali comporta per il nostro
Servizio sanitario nazionale, comunque sostenuti ed
importanti, ciò che più deve interessare è il fatto che lo
Stato, e con esso le istituzioni locali che hanno competenza
in materia di gestione della viabilità, devono porsi - come
obiettivo principale - quello di garantire la sicurezza dei
cittadini durante la circolazione stradale, siano essi pedoni
o conducenti di autoveicoli.
In particolare, all'interno dei centri abitati, spesso
attraversati da arterie stradali a scorrimento veloce e ad
elevata intensità di traffico, l'attenzione alla sicurezza
della circolazione deve essere elevata al fine di garantire
l'utenza residente, con particolare riguardo ai pedoni ed agli
incroci.
Nasce, dunque, con questo preciso intento, la presente
proposta di legge, la quale è composta da un solo articolo che
mira ad elevare il livello di sicurezza della circolazione
stradale, tanto veicolare quanto pedonale, all'interno dei
centri abitati.
Il comma 1 abroga l'ultima parte del comma 1 dell'articolo
142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice
della strada), e precisamente quella che prevede la
possibilità di elevare a 70 chilometri all'ora la velocità
all'interno dei centri abitati per le strade urbane di
scorrimento.
Il comma 2, intervenendo sempre sull'articolo 142 del
Nuovo codice della strada, prevede quindi la facoltà, data ai
comuni, di estendere la limitazione di velocità a 50
chilometri orari, ai 150 metri antecedenti e successivi
l'inizio e la fine dei centri abitati. Prevede inoltre che,
qualora a seguito dell'estensione della riduzione di velocità
si vengano a creare - tra due centri abitati ravvicinati -
brevi tratti di strada a velocità superiore ai 50 chilometri
orari, al fine di garantire uniformità della circolazione, è
fatto obbligo ai comuni stessi di adottare una unica ed
ininterrotta limitazione di velocità a valere per entrambi i
centri abitati.