XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1843




        Onorevoli Colleghi! - Il problema della sicurezza della circolazione stradale sta divenendo sempre maggiore oggetto delle cronache quotidiane per via dell'elevato numero di incidenti, anche con forti perdite di vite umane, che si registrano in particolare nei periodi dell'anno a più intenso traffico.
        Al di là dei costi che il trattamento sanitario delle vittime degli incidenti stradali comporta per il nostro Servizio sanitario nazionale, comunque sostenuti ed importanti, ciò che più deve interessare è il fatto che lo Stato, e con esso le istituzioni locali che hanno competenza in materia di gestione della viabilità, devono porsi - come obiettivo principale - quello di garantire la sicurezza dei cittadini durante la circolazione stradale, siano essi pedoni o conducenti di autoveicoli.
        In particolare, all'interno dei centri abitati, spesso attraversati da arterie stradali a scorrimento veloce e ad elevata intensità di traffico, l'attenzione alla sicurezza della circolazione deve essere elevata al fine di garantire l'utenza residente, con particolare riguardo ai pedoni ed agli incroci.
        Nasce, dunque, con questo preciso intento, la presente proposta di legge, la quale è composta da un solo articolo che mira ad elevare il livello di sicurezza della circolazione stradale, tanto veicolare quanto pedonale, all'interno dei centri abitati.
        Il comma 1 abroga l'ultima parte del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), e precisamente quella che prevede la possibilità di elevare a 70 chilometri all'ora la velocità all'interno dei centri abitati per le strade urbane di scorrimento.
        Il comma 2, intervenendo sempre sull'articolo 142 del Nuovo codice della strada, prevede quindi la facoltà, data ai comuni, di estendere la limitazione di velocità a 50 chilometri orari, ai 150 metri antecedenti e successivi l'inizio e la fine dei centri abitati. Prevede inoltre che, qualora a seguito dell'estensione della riduzione di velocità si vengano a creare - tra due centri abitati ravvicinati - brevi tratti di strada a velocità superiore ai 50 chilometri orari, al fine di garantire uniformità della circolazione, è fatto obbligo ai comuni stessi di adottare una unica ed ininterrotta limitazione di velocità a valere per entrambi i centri abitati.




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