XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1843
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le parole: ", con la possibilità di
elevare tale limite fino ad un massimo di 70 chilometri orari
per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione
degli appositi segnali", sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. I comuni, al fine di garantire un maggiore
livello di sicurezza della circolazione stradale all'interno
dei centri abitati, possono adottare, con propria
deliberazione e mediante apposita segnalazione, l'estensione
del limite di velocità pari a 50 chilometri orari fino a 150
metri prima e dopo i limiti di effettivo inizio e fine dei
centri abitati stessi.
1-ter. In caso di centri abitati contermini,
qualora a seguito dell'estensione del limite di velocità a 50
chilometri orari si vengano a verificare tratti di strada a
velocità superiore di lunghezza minore di 1 chilometro, i
comuni devono, al fine di garantire l'uniformità della
velocità di circolazione degli autoveicoli, deliberare una
unica ininterrotta limitazione di velocità a 50 chilometri
orari a valere per entrambi i centri abitati contermini".