XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1843




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 chilometri orari per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali", sono soppresse.
        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

            "1-bis. I comuni, al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza della circolazione stradale all'interno dei centri abitati, possono adottare, con propria deliberazione e mediante apposita segnalazione, l'estensione del limite di velocità pari a 50 chilometri orari fino a 150 metri prima e dopo i limiti di effettivo inizio e fine dei centri abitati stessi.

            1-ter. In caso di centri abitati contermini, qualora a seguito dell'estensione del limite di velocità a 50 chilometri orari si vengano a verificare tratti di strada a velocità superiore di lunghezza minore di 1 chilometro, i comuni devono, al fine di garantire l'uniformità della velocità di circolazione degli autoveicoli, deliberare una unica ininterrotta limitazione di velocità a 50 chilometri orari a valere per entrambi i centri abitati contermini".



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