XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1842




        Onorevoli Colleghi! - Con legge n. 665 del 1996 è stata disposta la privatizzazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).
        L'ENAV, prima come ente pubblico ed ora come società per azioni, è l'unico organismo in Italia ad occuparsi della gestione del servizio civile di assistenza al volo.
        All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di traffico aereo, consistenti nel controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme, nonché i servizi di meteorologia aeroportuale, di informazione aeronautica, di telecomunicazioni aeronautiche, di radio-navigazione e di radio-diffusione (articolo 2, comma 2, della legge n. 665 del 1996).
        L'ENAV Spa, inoltre, si occupa della formazione del suo personale e delle operazioni di controllo e di manutenzione relative agli impianti e ai sistemi di assistenza al volo.
        Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto è opportuno precisare che gli apparati e i sistemi per l'assistenza al volo non sono mai stati certificati sulla base di un processo certificativo regolamentato, ma sono stati sempre "omologati" ossia semplicemente controllati in volo per verificare i parametri operativi; né d'altra parte è mai stato certificato il personale tecnico addetto alla gestione e alla manutenzione di tali apparati e sistemi così come avviene per gli aeromobili.
        La privatizzazione di un settore così importante per la sicurezza nazionale ha suscitato non poche perplessità, dettate prevalentemente dalla preoccupazione che la logica imprenditoriale, improntata al contenimento dei costi, possa prevalere sulla necessità di mantenere un livello elevato e costante di sicurezza. Nei Paesi che hanno optato per la privatizzazione degli enti ATM (Air Traffic Management), al fine di bilanciare gli eventuali effetti dannosi che in termini di sicurezza avrebbero potuto scaturire, si è affermata la tendenza a separare il "service provider", ovvero il fornitore del servizio, dal "regulator", ovvero l'ente certificatore. Ciò discende da una specifica decisione del Provisional Council di Eurocontrol che, nel quadro delle procedure di standardizzazione ed armonizzazione dell'area europea, ha stabilito gli adempimenti che gli Stati membri devono assicurare per l'attuazione di sistemi di gestione della sicurezza nel settore del traffico aereo.
        L'attuazione dei relativi criteri è compito dei fornitori dei servizi di traffico aereo, la loro regolamentazione e il loro accertamento sono affidati al National ATM Safety Regulatory Body, definito in maniera esplicita come ente competente, a cui lo Stato ha assegnato la responsabilità della sicurezza dell'aviazione civile.
        La necessità che la sicurezza permanga l'obiettivo prioritario, impone che l'ente certificatore abbia natura pubblicistica.
        Con la presente proposta di legge si intende realizzare tale separazione attribuendo all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ente pubblico istituito nel 1997 con il decreto legislativo n. 250, la competenza a certificare gli impianti e i sistemi per l'assistenza al volo, ivi compresi quelli relativi alla navigazione satellitare, nonché il personale a questi addetto, ed infine, le organizzazioni interessate alla costruzione, gestione ed operatività dei suddetti impianti e sistemi.
        La presente proposta di legge scaturisce, altresì, dalle osservazioni formulate dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati della precedente legislatura: la Commissione nell'emettere parere favorevole per la trasformazione dell'ENAV in società per azioni ha rilevato la necessità di prevedere "l'affidamento all'ENAC dei compiti di certificazione per gli impianti ed i sistemi per l'assistenza al volo".
        E' opportuno fare presente in questa sede che l'ENAC già opera nel trasporto aereo come ente certificatore, relativamente agli aeromobili, agli operatori aeronautici, alle infrastrutture e agli impianti aeroportuali.
        Da ciò consegue che l'ENAC non è avulso all'attività di certificazione ma la esercita per statuto dalla sua costituzione.
        La presente proposta di legge modificando la legislazione relativa alla certificazione per gli impianti ed i sistemi per l'assistenza al volo, incide inevitabilmente sul carico delle competenze dell'ENAV SpA determinandone una contrazione, di modo che si è resa necessaria la previsione di una norma di salvaguardia che riconosca al personale dell'ENAV SpA la priorità nell'assunzione nei ruoli dell'ENAC.
        E' opportuno precisare in questa sede che il costo relativo ai compiti che la presente proposta di legge attribuisce all'ENAC sarà coperto dalle entrate relative alle prestazioni connesse a tali nuove funzioni nonché da una appropriata distribuzione delle risorse dell'Ente.




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