XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1842
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250).
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale
di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare,
nell'ambito delle rispettive competenze per l'attività di
assistenza al volo, ferme restando le competenze dell'ENAC, di
cui alla lettera g-bis)";
b) dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente:
"g-bis) regolamentazione tecnica ed attività
sanzionatoria, di certificazione, di controllo per gli
impianti e i sistemi per l'assistenza al volo, ivi compresi
quelli relativi alla navigazione satellitare, nonché per le
organizzazioni interessate alla costruzione, gestione ed
operatività dei suddetti impianti e sistemi e attività di
certificazione per il personale a questi addetto".
Art. 2.
(Modifiche al contratto di programma dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
provvede in sede di rinnovo del contratto di programma
relativo all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),
stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, ad apportare al contratto stesso le
modifiche conseguenti all'attuazione della presente legge.
Art. 3.
(Modifiche allo statuto dell'ENAC).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
provvede ad apportare allo statuto dell'ENAC, approvato con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3
giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del 10 dicembre 1999, le opportune modifiche conseguenti agli
ulteriori compiti affidati all'ENAC ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 4.
(Modifiche al codice della navigazione).
1. La Commissione di studio istituita ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, provvede all'elaborazione delle modifiche al codice della
navigazione eventualmente derivanti dai compiti attribuiti
all'ENAC ai sensi della presente legge in conformità al
riordinamento del comparto dell'aviazione civile.
Art. 5.
(Norma di salvaguardia).
1. Nel reclutamento del personale ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1997
n. 250, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, è
riconosciuta priorità al personale dell'Ente nazionale di
assistenza al volo Spa in servizio, a tempo indeterminato,
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.