XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1842




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250).

        1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            "c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per l'attività di assistenza al volo, ferme restando le competenze dell'ENAC, di cui alla lettera g-bis)";

            b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

            "g-bis) regolamentazione tecnica ed attività sanzionatoria, di certificazione, di controllo per gli impianti e i sistemi per l'assistenza al volo, ivi compresi quelli relativi alla navigazione satellitare, nonché per le organizzazioni interessate alla costruzione, gestione ed operatività dei suddetti impianti e sistemi e attività di certificazione per il personale a questi addetto".


Art. 2.

(Modifiche al contratto di programma dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile).

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede in sede di rinnovo del contratto di programma relativo all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ad apportare al contratto stesso le modifiche conseguenti all'attuazione della presente legge.


Art. 3.

(Modifiche allo statuto dell'ENAC).

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad apportare allo statuto dell'ENAC, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1999, le opportune modifiche conseguenti agli ulteriori compiti affidati all'ENAC ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.


Art. 4.

(Modifiche al codice della navigazione).

        1. La Commissione di studio istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, provvede all'elaborazione delle modifiche al codice della navigazione eventualmente derivanti dai compiti attribuiti all'ENAC ai sensi della presente legge in conformità al riordinamento del comparto dell'aviazione civile.


Art. 5.

(Norma di salvaguardia).

        1. Nel reclutamento del personale ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuta priorità al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo Spa in servizio, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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