XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1841
Onorevoli Colleghi! - La legge 2 gennaio 1958, n. 13,
regola la concessione delle ricompense al valor civile che
comprendono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e un
attestato di pubblica benemerenza. Mentre per le medaglie è
previsto il rilascio di un brevetto e delle relative insegne,
per quest'ultima viene consegnato solo l'attestato senza alcun
fregio.
E' giusto che i cittadini che si sono distinti per aver
compiuto atti di "preclara virtù civica" e segnalati "come
degni di pubblico onore", così come sancito dall'articolo 1
della legge 2 gennaio 1958, n. 13, insieme al riconoscimento
dell'onorificenza, abbiano la possibilità di fregiarsi anche
di una insegna specifica distintiva per tale classe di
ricompense.
Pertanto, a similitudine delle ricompense al valor
militare, propongo che venga adottato, quale quarto grado
delle decorazioni al valor civile, la croce al valor civile in
sostituzione dell'attestato di pubblica benemerenza.