XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1841




        Onorevoli Colleghi! - La legge 2 gennaio 1958, n. 13, regola la concessione delle ricompense al valor civile che comprendono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e un attestato di pubblica benemerenza. Mentre per le medaglie è previsto il rilascio di un brevetto e delle relative insegne, per quest'ultima viene consegnato solo l'attestato senza alcun fregio.
        E' giusto che i cittadini che si sono distinti per aver compiuto atti di "preclara virtù civica" e segnalati "come degni di pubblico onore", così come sancito dall'articolo 1 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, insieme al riconoscimento dell'onorificenza, abbiano la possibilità di fregiarsi anche di una insegna specifica distintiva per tale classe di ricompense.
        Pertanto, a similitudine delle ricompense al valor militare, propongo che venga adottato, quale quarto grado delle decorazioni al valor civile, la croce al valor civile in sostituzione dell'attestato di pubblica benemerenza.




Frontespizio Testo articoli