XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1841




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. Le ricompense al valor civile sono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor civile.
        2. Le ricompense di cui al comma 1 hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge";

            b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. - 1. Le ricompense al valor civile vengono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno";

            c) all'articolo 12, primo comma, le parole: "della medaglia al valor civile" sono sostituite dalle seguenti: "della ricompensa al valor civile";

            d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

        "Art. 12-bis.- 1. Gli attestati di pubblica benemerenza già concessi sono automaticamente convertiti in croci al valor civile; conseguentemente gli uffici competenti provvedono a variare le relative registrazioni. I titolari hanno diritto a fregiarsi della corrispondente insegna, che non è fornita agli interessati, ai quali è rilasciato, a domanda, il nuovo brevetto";

            e) l'allegato è sostituito da quello annesso alla presente legge.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



"Allegato.


          1. La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura "AL VALOR CIVILE" e sull'altro è inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.
          2. La croce al valor civile ha le stesse caratteristiche di quella al valor militare, con la dicitura "AL VALOR CIVILE" sulla fronte e lo stemma della Repubblica sul retro, in luogo della stelletta.
          3. Le insegne si portano sul petto, a sinistra, appese al nastro composto da una striscia di tricolore di mm. 36. In luogo delle insegne può portarsi un nastrino di mm. 8 di altezza della stessa foggia del nastro, privo di contrassegni per la croce al valor civile e contrassegnato da una stelletta a 5 punte rispettivamente di bronzo, d'argento e d'oro, in relazione alla medaglia che sostituisce".



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