XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1841
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le ricompense al valor civile sono le
medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor
civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1 hanno le
caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente
legge";
b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Le ricompense al valor civile vengono
conferite con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro dell'interno";
c) all'articolo 12, primo comma, le parole: "della
medaglia al valor civile" sono sostituite dalle seguenti:
"della ricompensa al valor civile";
d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis.- 1. Gli attestati di pubblica
benemerenza già concessi sono automaticamente convertiti in
croci al valor civile; conseguentemente gli uffici competenti
provvedono a variare le relative registrazioni. I titolari
hanno diritto a fregiarsi della corrispondente insegna, che
non è fornita agli interessati, ai quali è rilasciato, a
domanda, il nuovo brevetto";
e) l'allegato è sostituito da quello annesso alla
presente legge.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
"Allegato.
1. La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è
effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la
dicitura "AL VALOR CIVILE" e sull'altro è inciso, in mezzo a
due rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione
del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.
2. La croce al valor civile ha le stesse caratteristiche
di quella al valor militare, con la dicitura "AL VALOR CIVILE"
sulla fronte e lo stemma della Repubblica sul retro, in luogo
della stelletta.
3. Le insegne si portano sul petto, a sinistra, appese al
nastro composto da una striscia di tricolore di mm. 36. In
luogo delle insegne può portarsi un nastrino di mm. 8 di
altezza della stessa foggia del nastro, privo di contrassegni
per la croce al valor civile e contrassegnato da una stelletta
a 5 punte rispettivamente di bronzo, d'argento e d'oro, in
relazione alla medaglia che sostituisce".