XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1836
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 della legge n. 392
del 1941, e successive modificazioni, prevede che le spese
relative al mantenimento degli uffici giudiziari sono a totale
ed esclusivo carico dei comuni nei quali hanno sede gli uffici
giudiziari stessi, senza alcun concorso nelle stesse da parte
degli altri comuni componenti la circoscrizione
giudiziaria.
La norma non è più attuale e provoca enormi discrasie tra
i diversi comuni, con un aggravamento della situazione
finanziaria di quelli ove ha sede l'ufficio giudiziario con
ingiustificato vantaggio di quelli limitrofi e fruitori dei
servizi giudiziari.
Fra l'altro, la progressiva autonomia dei comuni nello
stabilire l'incidenza delle imposte sui cittadini produce un
ingiustificato ed ingiusto aggravamento delle posizioni dei
residenti del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario
rispetto a quelli residenti nei comuni che ugualmente
fruiscono dei servizi senza alcuna contribuzione.
E' necessario pertanto rendere più attuale la norma
estendendo le spese di mantenimento anche ai comuni limitrofi
e ricadenti nella circoscrizione giudiziaria.
Naturalmente l'importo di tali spese potrà essere
commisurato alla densità demografica rilevata nell'ultimo
censimento ufficiale.