XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1836




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 della legge n. 392 del 1941, e successive modificazioni, prevede che le spese relative al mantenimento degli uffici giudiziari sono a totale ed esclusivo carico dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari stessi, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria.
        La norma non è più attuale e provoca enormi discrasie tra i diversi comuni, con un aggravamento della situazione finanziaria di quelli ove ha sede l'ufficio giudiziario con ingiustificato vantaggio di quelli limitrofi e fruitori dei servizi giudiziari.
        Fra l'altro, la progressiva autonomia dei comuni nello stabilire l'incidenza delle imposte sui cittadini produce un ingiustificato ed ingiusto aggravamento delle posizioni dei residenti del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario rispetto a quelli residenti nei comuni che ugualmente fruiscono dei servizi senza alcuna contribuzione.
        E' necessario pertanto rendere più attuale la norma estendendo le spese di mantenimento anche ai comuni limitrofi e ricadenti nella circoscrizione giudiziaria.
        Naturalmente l'importo di tali spese potrà essere commisurato alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale.




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