XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1836
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile
1941, n. 392, è sostituito dal seguente:
"Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico dei
comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e sono
ripartite tra di essi in proporzione alla densità demografica
rilevata nell'ultimo censimento ufficiale. A tali comuni sarà
corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese
medesime nella misura stabilita con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'interno, determinato in proporzione alla
densità demografica rilevata nell'ultimo censimento
ufficiale".
2. Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 2 della
legge 24 aprile 1941, n. 392, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.