XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1836




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è sostituito dal seguente:

            "Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico dei comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e sono ripartite tra di essi in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale. A tali comuni sarà corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, determinato in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale".

        2. Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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