XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1835




        Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sull'obiezione di coscienza al servizio militare di leva ha avuto una evoluzione fin dagli anni settanta che per un versante ha contribuito a cambiare la visione del problema della obiezione di coscienza, per l'altro a far cambiare la mentalità e la stessa normativa in materia di servizio militare.
        Nelle prime leggi sulla obiezione di coscienza al servizio militare, le scelte di obiezione, proprio perché fatte invocando un valore superiore al diritto positivo quale è la coscienza, sono state circondate da norme che evitassero l'elusione del servizio militare per motivi di mera opportunità personale.
        Molte di tali norme, anche a fronte di una sostanziale equiparazione tra il servizio militare ed il servizio sostitutivo civile, sono ancora presenti nell'ordinamento. Se una persona, infatti, dichiara di essere contraria all'uso delle armi per irrinunciabili motivi di coscienza, tale dichiarazione vale necessariamente in tutte le circostanze in cui si usano le armi. Per questo la normativa ha prestato particolare attenzione a chi rifiuta l'uso delle armi per motivi di leva, ma sarebbe disposto ad accettarlo per motivi di lavoro.
        La contraddizione tra la dichiarazione di obiezione e i comportamenti personali suscita, solitamente, anche una condanna da parte del comune sentire.
        Dal dibattito sulla obiezione di coscienza, tuttavia, è maturata la consapevolezza che i giovani possono contribuire alla crescita del Paese anche con un servizio civile.
        Per questo motivo l'obiezione, prima percepita come diserzione non solo dalle classi militari, ma anche dal comune sentire, è entrata gradatamente nell'animo della popolazione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nella legislazione, tanto da arrivare a creare il concetto che i due servizi, militare e sostitutivo civile, sono alternativi, senza più dover invocare motivi di coscienza.
        Da allora ad oggi, quindi, le cose sono enormemente cambiate.
        Attualmente siamo di fronte anche ad una concezione del servizio militare notevolmente mutata in quanto si va verso la fine della leva obbligatoria.
        Con il cessare della leva obbligatoria la stessa obiezione al servizio militare non ha più senso di esistere, così come non ha senso mantenere gli obiettori di coscienza vincolati alle conseguenze di una scelta fatta a tale riguardo molti anni prima.
        Il mantenere la scelta vincolata "per sempre" aveva un senso per evitare lo sgretolarsi del sistema militare italiano fondato sulla leva obbligatoria. Oggi resterebbe semplice vessazione a tutela di un qualcosa che non esiste più. A nessuno sarà più chiesto di fare obiezione per il servizio militare.
        L'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, indica dei limiti sotto il profilo professionale ai quali sono tenuti, vita natural durante, gli obiettori di coscienza.
        E' necessario, quindi, regolamentare la situazione di coloro che hanno dichiarato di essere obiettori di coscienza al servizio militare e che, nel mentre, hanno maturato un diverso convincimento a riguardo.
        La presente proposta di legge introduce quindi delle modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che consentono, a coloro che sono stati riconosciuti obiettori di coscienza, di poter modificare la propria posizione, con particolare riferimento ai limiti esistenti sotto il profilo professionale.




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