XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1835
Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sull'obiezione di
coscienza al servizio militare di leva ha avuto una evoluzione
fin dagli anni settanta che per un versante ha contribuito a
cambiare la visione del problema della obiezione di coscienza,
per l'altro a far cambiare la mentalità e la stessa normativa
in materia di servizio militare.
Nelle prime leggi sulla obiezione di coscienza al servizio
militare, le scelte di obiezione, proprio perché fatte
invocando un valore superiore al diritto positivo quale è la
coscienza, sono state circondate da norme che evitassero
l'elusione del servizio militare per motivi di mera
opportunità personale.
Molte di tali norme, anche a fronte di una sostanziale
equiparazione tra il servizio militare ed il servizio
sostitutivo civile, sono ancora presenti nell'ordinamento. Se
una persona, infatti, dichiara di essere contraria all'uso
delle armi per irrinunciabili motivi di coscienza, tale
dichiarazione vale necessariamente in tutte le circostanze in
cui si usano le armi. Per questo la normativa ha prestato
particolare attenzione a chi rifiuta l'uso delle armi per
motivi di leva, ma sarebbe disposto ad accettarlo per motivi
di lavoro.
La contraddizione tra la dichiarazione di obiezione e i
comportamenti personali suscita, solitamente, anche una
condanna da parte del comune sentire.
Dal dibattito sulla obiezione di coscienza, tuttavia, è
maturata la consapevolezza che i giovani possono contribuire
alla crescita del Paese anche con un servizio civile.
Per questo motivo l'obiezione, prima percepita come
diserzione non solo dalle classi militari, ma anche dal comune
sentire, è entrata gradatamente nell'animo della popolazione,
nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nella
legislazione, tanto da arrivare a creare il concetto che i due
servizi, militare e sostitutivo civile, sono alternativi,
senza più dover invocare motivi di coscienza.
Da allora ad oggi, quindi, le cose sono enormemente
cambiate.
Attualmente siamo di fronte anche ad una concezione del
servizio militare notevolmente mutata in quanto si va verso la
fine della leva obbligatoria.
Con il cessare della leva obbligatoria la stessa obiezione
al servizio militare non ha più senso di esistere, così come
non ha senso mantenere gli obiettori di coscienza vincolati
alle conseguenze di una scelta fatta a tale riguardo molti
anni prima.
Il mantenere la scelta vincolata "per sempre" aveva un
senso per evitare lo sgretolarsi del sistema militare italiano
fondato sulla leva obbligatoria. Oggi resterebbe semplice
vessazione a tutela di un qualcosa che non esiste più. A
nessuno sarà più chiesto di fare obiezione per il servizio
militare.
L'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, indica
dei limiti sotto il profilo professionale ai quali sono
tenuti, vita natural durante, gli obiettori di coscienza.
E' necessario, quindi, regolamentare la situazione di
coloro che hanno dichiarato di essere obiettori di coscienza
al servizio militare e che, nel mentre, hanno maturato un
diverso convincimento a riguardo.
La presente proposta di legge introduce quindi delle
modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230,
che consentono, a coloro che sono stati riconosciuti obiettori
di coscienza, di poter modificare la propria posizione, con
particolare riferimento ai limiti esistenti sotto il profilo
professionale.