XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1835




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "o che abbiano presentato domanda di arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi";

                b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato" sono inserite le seguenti: ", per cinque anni decorrenti dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile,";

                c) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "E' fatto divieto" sono inserite le seguenti: ", per cinque anni decorrenti dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile,";

                d) al comma 7, dopo le parole: "A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato" sono inserite le seguenti: ", per cinque anni decorrenti dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presentazione della domanda di arruolamento comporta, anche in caso di mancato arruolamento, l'applicazione dei commi 2, 4 e 5".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione