XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1835
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:
"o che abbiano presentato domanda di arruolamento nelle Forze
armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di
finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per
qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi";
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "A
coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è
vietato" sono inserite le seguenti: ", per cinque anni
decorrenti dalla data di congedo dal servizio sostitutivo
civile,";
c) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "E'
fatto divieto" sono inserite le seguenti: ", per cinque anni
decorrenti dalla data di congedo dal servizio sostitutivo
civile,";
d) al comma 7, dopo le parole: "A coloro che sono
stati ammessi a prestare servizio civile è vietato" sono
inserite le seguenti: ", per cinque anni decorrenti dalla data
di congedo dal servizio sostitutivo civile" ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La presentazione della domanda di
arruolamento comporta, anche in caso di mancato arruolamento,
l'applicazione dei commi 2, 4 e 5".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.