XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1833
Onorevoli Colleghi! - La situazione di pericolo dovuta
alla scarsa illuminazione ed alle scarse misure di sicurezza
delle gallerie stradali ed autostradali è stata evidenziata
purtroppo in questi ultimi anni da una triste serie di
incidenti gravi.
Tali problemi furono affrontati in modo sporadico ed
emotivo da alcune circolari ministeriali e dell'Ente nazionale
per le strade, alle quali gli enti gestori fecero opposizione.
Solo nello scorso mese di settembre è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dei lavori
pubblici 5 giugno 2001, sulla sicurezza nelle gallerie
stradali firmato ancora dal Ministro Nesi.
Le normative ricordate, ancorché sostanzialmente concordi
nel prescrivere le principali regole per migliorare la
sicurezza nelle gallerie, appaiono insufficienti per
raggiungere lo scopo. Esse contemplano infatti le misure di
sicurezza da adottare, ma sembrano alquanto generiche per
l'aspetto illuminazione, il quale costituisce invece il punto
di principale criticità nella maggior parte delle gallerie.
Si ritiene pertanto necessario introdurre una normativa
che abbia forza di legge e che regoli tale aspetto
infrastrutturale in maniera chiara e definitiva.
La normativa deve innanzitutto prevedere misure atte a
provocare una notevole attenuazione dei gravi problemi di
visione che affliggono i guidatori all'ingresso delle
gallerie, al loro interno ed all'uscita. Infatti, l'esperienza
detta, e la scienza medica spiega, che la pupilla ha tempi di
adattamento alle brusche variazioni di illuminazione che
spesso sono troppo lunghi rispetto alle necessità della guida.
Ciò provoca l'impossibilità in molti casi di vedere con la
necessaria tempestività gli ostacoli improvvisi e le stesse
emergenze infrastrutturali. Il modo per ovviare a questo
inconveniente è concettualmente quello di intervenire sulle
infrastrutture, provocando un netto abbattimento degli sbalzi
di illuminazione, attraverso una maggiore gradualità nel
passaggio tra le due condizioni tra loro sensibilmente
diverse. Si tratta cioè di armonizzare i tempi di adattamento
della pupilla con la velocità di variazione
dell'illuminazione. Le esperienze finora fatte per
incrementare l'illuminazione nelle zone di imbocco delle
gallerie nelle condizioni di massima insolazione hanno
evidenziato il limite sostanziale della illuminazione
elettrica in quelle condizioni. Peraltro, l'illuminazione
delle gallerie durante le ore notturne provoca spesso un
fenomeno di abbagliamento inverso, cioè un'improvvisa
eccessiva caduta di illuminazione all'uscita delle gallerie
fortemente illuminate.
La materia riveste pertanto una seria rilevanza sia per
gli aspetti della sicurezza stradale, sia per gli aspetti
medici collegati.
E' inoltre necessario affrontare e risolvere il problema
con i mezzi più avanzati e contemporaneamente avendo come
obbiettivo il massimo contenimento dei consumi energetici
tradizionali.
Una maggiore e più rigorosa regolamentazione
dell'illuminazione delle gallerie durante le ore diurne e
notturne dovrebbe portare ad un'importante riduzione del
numero degli incidenti, molto spesso di notevole gravità, che
si verificano, per via diretta od indiretta, a causa di una
non corretta illuminazione. A tale scopo è stata redatta la
presente proposta di legge, che si compone di quattro
articoli.
In particolare, l'articolo 1, con riferimento alle
gallerie situate su strade urbane, extraurbane ed autostrade,
prevede l'obbligo di un sistema di illuminazione idoneo ad
eliminare il fenomeno di momentaneo accecamento cui vanno
soggetti i guidatori, per effetto dell'eccessivo sbalzo di
luce, all'interno ed all'esterno delle gallerie; e pone
l'obbligo a carico degli enti gestori delle gallerie stesse
della valutazione delle condizioni di illuminazione e della
relativa conformità alle istruzioni tecniche della Commissione
internazionale dell'illuminazione (CIE) 88-1990.
L'articolo 2 fissa la condizione di illuminazione minima
e, tra l'altro, i termini entro i quali gli enti gestori delle
gallerie devono ottemperare all'obbligo di cui all'articolo
1.
L'articolo 3 stabilisce ulteriori termini, e quello
definitivo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
legge, per concludere il programma degli interventi,
conferendo all'Ente nazionale per le strade il compito di
verificare l'osservanza dei programmi e di nominare un
commissario per l'ipotesi di inosservanza anche parziale o di
ritardi.
L'articolo 4 fissa indicazioni e prescrizioni relative
all'illuminazione notturna, diurna, alle pareti delle
gallerie, comunque nel rispetto delle istruzioni tecniche CIE
88-1990.