XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1833




        Onorevoli Colleghi! - La situazione di pericolo dovuta alla scarsa illuminazione ed alle scarse misure di sicurezza delle gallerie stradali ed autostradali è stata evidenziata purtroppo in questi ultimi anni da una triste serie di incidenti gravi.
        Tali problemi furono affrontati in modo sporadico ed emotivo da alcune circolari ministeriali e dell'Ente nazionale per le strade, alle quali gli enti gestori fecero opposizione. Solo nello scorso mese di settembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 giugno 2001, sulla sicurezza nelle gallerie stradali firmato ancora dal Ministro Nesi.
        Le normative ricordate, ancorché sostanzialmente concordi nel prescrivere le principali regole per migliorare la sicurezza nelle gallerie, appaiono insufficienti per raggiungere lo scopo. Esse contemplano infatti le misure di sicurezza da adottare, ma sembrano alquanto generiche per l'aspetto illuminazione, il quale costituisce invece il punto di principale criticità nella maggior parte delle gallerie.
        Si ritiene pertanto necessario introdurre una normativa che abbia forza di legge e che regoli tale aspetto infrastrutturale in maniera chiara e definitiva.
        La normativa deve innanzitutto prevedere misure atte a provocare una notevole attenuazione dei gravi problemi di visione che affliggono i guidatori all'ingresso delle gallerie, al loro interno ed all'uscita. Infatti, l'esperienza detta, e la scienza medica spiega, che la pupilla ha tempi di adattamento alle brusche variazioni di illuminazione che spesso sono troppo lunghi rispetto alle necessità della guida. Ciò provoca l'impossibilità in molti casi di vedere con la necessaria tempestività gli ostacoli improvvisi e le stesse emergenze infrastrutturali. Il modo per ovviare a questo inconveniente è concettualmente quello di intervenire sulle infrastrutture, provocando un netto abbattimento degli sbalzi di illuminazione, attraverso una maggiore gradualità nel passaggio tra le due condizioni tra loro sensibilmente diverse. Si tratta cioè di armonizzare i tempi di adattamento della pupilla con la velocità di variazione dell'illuminazione. Le esperienze finora fatte per incrementare l'illuminazione nelle zone di imbocco delle gallerie nelle condizioni di massima insolazione hanno evidenziato il limite sostanziale della illuminazione elettrica in quelle condizioni. Peraltro, l'illuminazione delle gallerie durante le ore notturne provoca spesso un fenomeno di abbagliamento inverso, cioè un'improvvisa eccessiva caduta di illuminazione all'uscita delle gallerie fortemente illuminate.
        La materia riveste pertanto una seria rilevanza sia per gli aspetti della sicurezza stradale, sia per gli aspetti medici collegati.
        E' inoltre necessario affrontare e risolvere il problema con i mezzi più avanzati e contemporaneamente avendo come obbiettivo il massimo contenimento dei consumi energetici tradizionali.
        Una maggiore e più rigorosa regolamentazione dell'illuminazione delle gallerie durante le ore diurne e notturne dovrebbe portare ad un'importante riduzione del numero degli incidenti, molto spesso di notevole gravità, che si verificano, per via diretta od indiretta, a causa di una non corretta illuminazione. A tale scopo è stata redatta la presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli.
        In particolare, l'articolo 1, con riferimento alle gallerie situate su strade urbane, extraurbane ed autostrade, prevede l'obbligo di un sistema di illuminazione idoneo ad eliminare il fenomeno di momentaneo accecamento cui vanno soggetti i guidatori, per effetto dell'eccessivo sbalzo di luce, all'interno ed all'esterno delle gallerie; e pone l'obbligo a carico degli enti gestori delle gallerie stesse della valutazione delle condizioni di illuminazione e della relativa conformità alle istruzioni tecniche della Commissione internazionale dell'illuminazione (CIE) 88-1990.
        L'articolo 2 fissa la condizione di illuminazione minima e, tra l'altro, i termini entro i quali gli enti gestori delle gallerie devono ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 1.
        L'articolo 3 stabilisce ulteriori termini, e quello definitivo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, per concludere il programma degli interventi, conferendo all'Ente nazionale per le strade il compito di verificare l'osservanza dei programmi e di nominare un commissario per l'ipotesi di inosservanza anche parziale o di ritardi.
        L'articolo 4 fissa indicazioni e prescrizioni relative all'illuminazione notturna, diurna, alle pareti delle gallerie, comunque nel rispetto delle istruzioni tecniche CIE 88-1990.




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