XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1833
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Tutte le gallerie situate sulle strade urbane,
extraurbane e sulle autostrade devono essere dotate di un
sistema di illuminazione per le ore diurne e notturne tale da
eliminare il fenomeno di momentaneo accecamento cui vanno
soggetti i guidatori per effetto dell'eccessivo sbalzo tra i
valori dell'illuminazione all'interno ed all'esterno delle
gallerie stesse.
2. Gli enti gestori delle gallerie di cui al comma 1
devono valutare, attraverso i necessari studi e misurazioni,
le condizioni di effettiva illuminazione di ciascuna galleria,
sia all'imbocco ed all'uscita sia lungo l'intero sviluppo,
nelle diverse ore del giorno e durante la notte, in conformità
alle istruzioni tecniche della Commissione internazionale
dell'illuminazione (CIE) 88-1990.
3. Gli enti gestori devono realizzare quanto previsto ai
commi 1 e 2 nel massimo rispetto del contenimento dei consumi
energetici consentito dallo stato dell'arte e delle
conoscenze.
Art. 2.
1. La condizione di illuminazione minima nelle gallerie di
cui all'articolo 1 si ritiene raggiunta quando un ostacolo
risulti chiaramente visibile, ad un guidatore sopraggiungente,
ad una distanza di sicurezza valutata in base alla media delle
velocità usuali rilevabili in ciascun tratto di strada.
2. Gli enti gestori delle gallerie devono, entro il
termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, eseguire le valutazioni di cui al comma
2 dell'articolo 1 e predisporre ed approvare i progetti
preliminari di intervento per adeguare le gallerie alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti gestori dovranno esibire all'Ente
nazionale per le strade prova dell'incarico, interno od
esterno, conferito per gli adempimenti tecnici di cui al
presente comma.
Art. 3.
1. Gli enti gestori delle gallerie devono depositare gli
studi ed i progetti redatti ai sensi del comma 2 dell'articolo
2 presso l'Ente nazionale per le strade entro il mese
successivo alla loro approvazione, unitamente ad un programma
di interventi che preveda una loro uniforme distribuzione nel
tempo e contenga il piano finanziario completo.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 deve
essere concluso entro e non oltre tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. L'Ente nazionale per le strade provvede, anche
attraverso gli uffici periferici, a verificare l'osservanza
dei singoli programmi presentati. In caso di inosservanza,
anche parziale, o di ritardi, la Direzione centrale dell'Ente
nomina un commissario, con il compito di realizzare il
programma, utilizzando le risorse previste dal programma
stesso, a carico dell'ente gestore.
4. Nel caso in cui l'ente gestore non provveda a redigere
i progetti entro il limite di tempo stabilito, o non presenti
prova dell'incarico conferito, come previsto al comma 2
dell'articolo 2, l'Ente nazionale per le strade provvede in
via d'urgenza, entro un mese dalle rispettive scadenze,
conferendo incarico esterno ed addebitando i relativi costi
all'ente inadempiente.
Art. 4.
1. I progetti di cui alla presente legge devono in
particolare tenere conto delle seguenti indicazioni e
prescrizioni:
a) illuminazione notturna: durante le ore notturne
le gallerie di lunghezza superiore ai 100 metri devono essere
dotate di un sistema di illuminazione artificiale, al fine di
rendere evidente al guidatore la presenza e la forma della
struttura e delle pareti della galleria. Il livello di
illuminazione deve essere minimo, al fine di rendere
sostanzialmente poco percettibile la differenza di
illuminazione tra l'interno della galleria e l'esterno. In
particolare la differenza di illuminazione tra l'interno della
galleria e l'esterno deve essere abbastanza lieve da evitare
momentanei abbagliamenti all'ingresso ed accecamenti
all'uscita;
b) illuminazione diurna: particolarmente per le
ore diurne i progetti devono porre la massima cura per
eliminare ovunque gli eccessivi ed improvvisi sbalzi di
illuminazione tra l'esterno e l'interno delle gallerie.
Durante le ore comprese tra l'alba ed il tramonto le gallerie
devono essere dotate di un sistema d'illuminazione idoneo ad
eliminare gli scompensi di illuminamento tra l'esterno e
l'interno. Tale sistema deve essere principalmente rivolto ad
evidenziare gli eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata
ed in primo luogo ad eliminare l'effetto di accecamento, cui
va soggetto il guidatore che si appresta ad imboccare una
galleria contro luce. Tale scopo deve essere raggiunto
attraverso idoneo sistema di riflessione della luce diurna, in
modo che il valore dell'illuminazione degli ostacoli e della
carreggiata nella zona di ingresso della galleria sia il più
vicino possibile a quello degli ostacoli direttamente
illuminati dal sole. Tale sistema di illuminazione deve essere
concepito e regolato in modo da illuminare, per la massima
profondità possibile, anche l'interno della galleria. Il
raggio di luce riflessa deve avere direzione costante ed
ampiezza massima pari almeno ai due terzi della sezione
maestra della galleria, nel caso di galleria a senso unico di
marcia. Nel caso di galleria a doppio senso di marcia si
devono adottare tutte le cautele del caso, al fine di evitare
che la luce riflessa possa abbagliare chi procede nel senso di
marcia opposto a quello servito dal sistema a riflessione. Nei
casi in cui le condizioni di contorno all'imbocco, oppure il
particolare orientamento dell'asse stradale, non consentano un
efficace impiego del sistema a riflessione, i progetti possono
prevedere l'illuminazione elettrica a potenza decrescente
dall'imbocco verso l'interno della galleria, conformemente
alle istruzioni tecniche CIE 88-1990. Nella zona interna delle
gallerie l'illuminazione artificiale elettrica deve essere
limitata ai tratti più lontani dall'imbocco, dove comincia a
riscontrarsi l'insufficienza dell'illuminazione data dal
sistema a riflessione, in modo tale da rispettare, in tutti i
punti, i valori di contrasto prescritti dalle medesime
istruzioni tecniche CIE 88-1990. Nella zona di imbocco è
generalmente ritenuta sufficiente la presenza
dell'illuminazione prevista per le ore notturne, salvo una
limitata illuminazione di rinforzo, dove necessario. I
risparmi energetici conseguiti grazie all'impiego del sistema
a riflessione di cui alla presente lettera devono essere
destinati al potenziamento delle misure di sicurezza
infrastrutturali stradali. A tale scopo essi sono inseriti nei
bilanci successivi a quello dell'anno in cui il maggiore costo
d'impianto richiesto dagli adeguamenti prescritti dalla
presente legge è stato interamente ammortizzato. Tali risparmi
devono essere valutati in sede progettuale, nel rispetto delle
istruzioni tecniche CIE 88-1990, ottenuto con la sola
illuminazione elettrica;
c) le pareti delle gallerie, per tutta la loro
lunghezza, devono essere rivestite di pittura o di pannelli di
colore bianco o bianco riflettente lavabile, almeno fino ad
una altezza di 3 metri dalla carreggiata;
d) in tutte le situazioni, sia con illuminazione
in direzione concorde al flusso sia con illuminazione
elettrica in contro-flusso, deve essere assicurato almeno il
rispetto del fattore di contrasto minimo prescritto dalle
istruzioni tecniche CIE 88-1990, pari al valore 0,6.