XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1830




        Onorevoli Colleghi! - Trascorsi cinquanta anni dai tragici avvenimenti della seconda guerra mondiale, la Germania si è impegnata ad effettuare un risarcimento in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. e dei lavoratori coatti in fabbriche tedesche.
        Purtroppo, per il Governo tedesco i militari italiani catturati dopo l'8 settembre 1943 e trasferiti in Germania per essere addetti al lavoro forzato sono da considerarsi quali "prigionieri di guerra", non suscettibili quindi di alcun indennizzo. Questa posizione si fonda, in realtà, su un clamoroso falso storico, che è stato ben documentato dalle competenti associazioni rappresentative degli ex internati e lavoratori coatti, che più volte hanno richiesto alle massime autorità del nostro Governo di assumere una chiara posizione nei riguardi della Germania, perché venga ristabilita la verità ed individuata una soluzione che assicuri un giusto riconoscimento al sacrificio di quegli uomini.
        Tutte queste circostanze hanno, inevitabilmente, riportato in piena attualità la vicenda morale e giuridica dei nostri ex internati, moltissimi dei quali a tutt'oggi non percepiscono alcun vitalizio dello Stato italiano. Alla luce di quanto sopra, risulta perciò evidente l'urgente necessità di un provvedimento legislativo finalizzato ad estendere alla generalità degli ex internati e lavoratori coatti in Germania i benefìci di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791. Innumerevoli sono, infatti, i casi di coloro che si sono visti respingere le domande di assegnazione presentate ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791, la quale riconosce ai deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., un assegno vitalizio. Secondo la vigente formulazione dell'articolo 1, destinatari della legge non sono tutti i deportati, ma soltanto coloro la cui deportazione sia avvenuta solo per i motivi previsti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043. La casistica è abbastanza precisa e riguarda tutti coloro che furono deportati per aver compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, aver svolto attività politica contrastante con le direttive del regime fascista, essere appartenuti a partiti politici contrari ai regimi fascisti, eccetera.
        Oltre all'assegno vitalizio, i beneficiari hanno diritto, se non goduta ad altro titolo, all'assistenza medica.
        Il citato articolo 1 pone, dunque, una limitazione per quanto concerne il godimento dei benefìci, limitazione che la presente proposta di legge intende eliminare, rendendo destinatari dell'assegno vitalizio i cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti.
        Inoltre, si intende garantire la concessione dell'assegno vitalizio a favore degli ex deportati, innovando la previsione contenuta nell'articolo 2 della citata legge n. 791 del 1980 che, pur non ponendo limiti di tempo per la presentazione della domanda, non chiarisce se l'assegno può essere percepito a decorrere, comunque, dalla data di entrata in vigore della legge medesima o dalla data di presentazione della domanda. In ragione di ciò, si ritiene equo proporre che la decorrenza del beneficio sia legata alla data di entrata in vigore della legge n. 791 del 1980.
        Ne deriva che le domande per ottenere i benefìci previsti dalla suddetta legge, oltre ad essere ammesse senza limiti di tempo, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
        Inoltre, in merito alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei lager, si prevede, nel caso di diniego dei benefìci, ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze, senza alcun limite temporale, ponendo riparo alla iniqua previsione dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, che limita la possibilità di ricorrere al Ministero al termine quinquennale di prescrizione del diritto.
        Conseguentemente, contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio e contro quelli del Ministero dell'economia e delle finanze di rigetto dei ricorsi amministrativi è ammesso del pari ricorso senza limiti di tempo alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.
        Sotto tale profilo, la presente proposta di legge segue ad una sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti, che ha accolto, attesa l'estrema difficoltà di reperimento di documenti ufficiali, il principio di semplificazione probatoria e di interpretazione estensiva dei benefìci di cui alla citata legge n. 791 del 1980, sostenuto dall'avvocato Luca Procacci, difensore di un ex internato, nei confronti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (sentenza 12 febbraio 1998, n. 391).
        Infine, la concessione dell'assegno vitalizio, contrariamente a quanto prevede oggi la legge che individua nel solo deportato il beneficiario del vitalizio, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. Tale assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti siano stati deportati e non abbiano potuto usufruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente.




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