XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1830
Onorevoli Colleghi! - Trascorsi cinquanta anni dai
tragici avvenimenti della seconda guerra mondiale, la Germania
si è impegnata ad effettuare un risarcimento in favore degli
ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. e dei
lavoratori coatti in fabbriche tedesche.
Purtroppo, per il Governo tedesco i militari italiani
catturati dopo l'8 settembre 1943 e trasferiti in Germania per
essere addetti al lavoro forzato sono da considerarsi quali
"prigionieri di guerra", non suscettibili quindi di alcun
indennizzo. Questa posizione si fonda, in realtà, su un
clamoroso falso storico, che è stato ben documentato dalle
competenti associazioni rappresentative degli ex internati e
lavoratori coatti, che più volte hanno richiesto alle massime
autorità del nostro Governo di assumere una chiara posizione
nei riguardi della Germania, perché venga ristabilita la
verità ed individuata una soluzione che assicuri un giusto
riconoscimento al sacrificio di quegli uomini.
Tutte queste circostanze hanno, inevitabilmente, riportato
in piena attualità la vicenda morale e giuridica dei nostri ex
internati, moltissimi dei quali a tutt'oggi non percepiscono
alcun vitalizio dello Stato italiano. Alla luce di quanto
sopra, risulta perciò evidente l'urgente necessità di un
provvedimento legislativo finalizzato ad estendere alla
generalità degli ex internati e lavoratori coatti in Germania
i benefìci di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.
Innumerevoli sono, infatti, i casi di coloro che si sono visti
respingere le domande di assegnazione presentate ai sensi
della legge 18 novembre 1980, n. 791, la quale riconosce ai
deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., un assegno
vitalizio. Secondo la vigente formulazione dell'articolo 1,
destinatari della legge non sono tutti i deportati, ma
soltanto coloro la cui deportazione sia avvenuta solo per i
motivi previsti nell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043. La casistica è
abbastanza precisa e riguarda tutti coloro che furono
deportati per aver compiuto atti relativi alla lotta di
liberazione, aver svolto attività politica contrastante con le
direttive del regime fascista, essere appartenuti a partiti
politici contrari ai regimi fascisti, eccetera.
Oltre all'assegno vitalizio, i beneficiari hanno diritto,
se non goduta ad altro titolo, all'assistenza medica.
Il citato articolo 1 pone, dunque, una limitazione per
quanto concerne il godimento dei benefìci, limitazione che la
presente proposta di legge intende eliminare, rendendo
destinatari dell'assegno vitalizio i cittadini italiani che,
per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di
sterminio nazisti.
Inoltre, si intende garantire la concessione dell'assegno
vitalizio a favore degli ex deportati, innovando la previsione
contenuta nell'articolo 2 della citata legge n. 791 del 1980
che, pur non ponendo limiti di tempo per la presentazione
della domanda, non chiarisce se l'assegno può essere percepito
a decorrere, comunque, dalla data di entrata in vigore della
legge medesima o dalla data di presentazione della domanda. In
ragione di ciò, si ritiene equo proporre che la decorrenza del
beneficio sia legata alla data di entrata in vigore della
legge n. 791 del 1980.
Ne deriva che le domande per ottenere i benefìci previsti
dalla suddetta legge, oltre ad essere ammesse senza limiti di
tempo, in caso di accoglimento, determinano la concessione del
vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
Inoltre, in merito alla giurisdizione esclusiva della
Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati
nei lager, si prevede, nel caso di diniego dei benefìci,
ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze, senza
alcun limite temporale, ponendo riparo alla iniqua previsione
dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, che
limita la possibilità di ricorrere al Ministero al termine
quinquennale di prescrizione del diritto.
Conseguentemente, contro i provvedimenti di concessione
dell'assegno vitalizio e contro quelli del Ministero
dell'economia e delle finanze di rigetto dei ricorsi
amministrativi è ammesso del pari ricorso senza limiti di
tempo alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti
territorialmente competente.
Sotto tale profilo, la presente proposta di legge segue ad
una sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per il
Piemonte della Corte dei conti, che ha accolto, attesa
l'estrema difficoltà di reperimento di documenti ufficiali, il
principio di semplificazione probatoria e di interpretazione
estensiva dei benefìci di cui alla citata legge n. 791 del
1980, sostenuto dall'avvocato Luca Procacci, difensore di un
ex internato, nei confronti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (sentenza 12
febbraio 1998, n. 391).
Infine, la concessione dell'assegno vitalizio,
contrariamente a quanto prevede oggi la legge che individua
nel solo deportato il beneficiario del vitalizio, è
reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti nel
caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o
siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. Tale
assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza
limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa
domanda, di quanti siano stati deportati e non abbiano potuto
usufruire del beneficio perché deceduti in deportazione o
successivamente.